Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
La ritrattazione compiuta nel processo penale esclude la punibilità di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla domanda giudiziale proposta in sede civilistica sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere ogni pronuncia sul "petitum" introdotto dall'attore o dal ricorrente, compresa l'ordinanza emessa nel giudizio possessorio al termine della fase sommaria interdittale, con esclusione delle pronunce interlocutorie, incidentali o di carattere meramente processuale.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2017, n. 49072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49072 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
4 907 2- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 05/10/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1305/2017 Presidente - DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N. 12931/2017 ANDREA TRONCI - MASSIMO RICCIARELLI ANGELO PO NA IA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC SO nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensore Avv. FABIO PIERDOMINICI, per l'imputato, ed Avv. ROMANO NARDI, per la costituita parte civile, i quali hanno chiesto, rispettivamente, l'accoglimento ed il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 07.05.2015, Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal competente p.m. ed in riforma della pronuncia liberatoria emessa dal g.u.p. del Tribunale di Macerata, dichiarava SO IC colpevole del reato ascrittole di falsa testimonianza, posta in essere nel corso della deposizione resa in seno alla causa civile, ex art. 703 cod. proc. civ., promossa da EN RM e IL ME nei confronti di LU IC, per l'effetto condannandola, con le concesse attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale, a pena di giustizia, nonché alle connesse statuizioni civili. Esponeva in proposito la Corte dorica che, ferma la sicura falsità delle dichiarazioni rese dall'imputata nel corso della sua deposizione testimoniale, erroneamente il primo giudice aveva reputato di applicare la causa estintiva della ritrattazione, essendo quest'ultima intervenuta innanzi allo stesso g.u.p., giusta memoria prodotta all'udienza del 23.01.2013, dunque quando già da tempo il relativo procedimento civile era stato definito, con provvedimento del 18.07.2011, non potendo pertanto dirsi integrati i requisiti richiesti dal capoverso dell'art. 376 cod. pen.
2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputata. Assume il legale ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da "inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 376 (comma 2) del codice penale e dell'art. 703 del codice di procedura civile". Più precisamente, rileva il ricorso che, all'atto della ritrattazione, il giudizio possessorio, definito con la su ricordata ordinanza del luglio 2011, non era stato seguito dall'instaurazione del giudizio di merito, mentre, sotto altro profilo, il giudizio petitorio, al tempo da poco instaurato, era ben lungi dall'esser stato definito, sia pur solo in primo grado. Di qui la tempestività della ritrattazione, correttamente ritenuta tale dal giudice di prima istanza al di là della non puntuale motivazione adottata, - incentrata sulla (erroneamente) ritenuta pendenza del giudizio possessorio e malamente negata dalla Corte territoriale, dimentica, oltre che dell'obbligo di motivazione rafforzata imposto in caso di reformatio in peius della sentenza di primo grado, del consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l'espressione "sentenza definitiva" che compare nel capoverso dell'art. 376 - 2 cod. pen. ed il cui mancato avvento costituisce precisa ed insormontabile condizione per l'operatività della speciale causa di non punibilità disciplinata dalla norma citata deve intendersi come "sentenza emessa in primo grado, in - appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito". Il che si assume ancora non si attaglia affatto all'ordinanza con cui, come nella - fattispecie, è stato definito il giudizio possessorio, in proposito essendo sintomatico che l'attuale testo dell'art. 703 del codice di rito civile, quale risultante per effetto delle modifiche introdotte con la novella n. 80/2005, stabilisca non esser più necessario intraprendere il giudizio relativo al c.d. "merito possessorio", tanto valendo viepiù a comprovare l'assenza, in detta ordinanza, del necessario carattere di definitività; circostanza, quest'ultima, che consente di rispondere all'obiezione di chi volesse porre l'accento sul potenziale carattere di stabilità del provvedimento in questione stante il carattere meramente eventuale della fase a cognizione piena -che lo stesso non può in alcun modo rivestire la chiesta "natura di decisione di merito".
3. Con memoria depositata in data 20 settembre u.s., il patrono di parte ciivle ha contestato la fondatezza della illustrata impostazione giuridica, rilevando come, per effetto delle ricordate modifiche apportate all'art. 703 cod. proc. civ. dalla ricordata legge del 2005, "l'ordinanza emessa all'esito della fase interdittale è caratterizzata da una insita natura di definitività che evoca la stabilità del giudicato di cui all'art. 2909 c.c", posto che la tutela da essa apprestata potrebbe essere posta in discussione solo dagli esiti del giudizio petitorio, "che, tuttavia, andrebbe ad inficiare non la caratteristica di giudicato/definitività dell'ordinanza (che mantiene la sua validità ed efficacia) ma che, andando ad incidere sull'accertamento di diritto sostanziale sotteso alla tutela possessoria, potrebbe vanificare gli effetti pratici dell'ordinanza interdittale": donde la tardività, correttamente rilevata dalla Corte territoriale, della ritrattazione compiuta dall'odierna imputata, coerentemente alla ratio che presiede alla causa di non punibilità qui invocata, che è quella di far "venir meno la situazione di pericolo e scongiura(re) una errata pronuncia giudiziale", da ritenersi ormai vanificata e non più perseguibile in ipotesi quale quella in esame. Ciò a prescindere dal dato - oggetto di specifica doglianza formulata con l'appello a suo tempo proposto e non preso in esame dalla Corte di Ancona, in quanto ritenuto assorbito dall'accoglimento del motivo incentrato sulla tardività della ritrattazione circa - l'assenza di un reale carattere di ritrattazione nelle dichiarazioni della IC contenute nella memoria del 23.01.2013. 3 45 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto non riveste reale fondamento e va pertanto disatteso, 1. con le connnesse statuizioni di legge.
2. Va innanzi tutto premesso come il riferimento al principio della motivazione c.d. rafforzata, in effetti elaborato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria di primo grado, non sia stato correttamente evocato nella presente fattispecie (non a caso, forse, constando solo di un breve cenno). Il principio, invero, trova la sua ragion d'essere allorché l'anzidetto ribaltamento sia frutto di un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, ma è del tutto estraneo al caso qui ricorrente in - - cui le antitetiche risposte offerte abbiano il loro presupposto nell'esistenza a monte di una questione di diritto, difformemente risolta dai giudici di merito, ma, come tale, suscettibile di un'unica soluzione corretta.
3. Fermo quanto sopra, il ragionamento giuridico sviluppato dalla Corte distrettuale è esente da censure di sorta. Com'è noto, la causa di non punibilità della ritrattazione è diversamente disciplinata dall'art. 376 cod. pen., a seconda che le dichiarazioni false siano state rese in seno ad un procedimento penale, ovvero in una causa civile (da intendersi in senso ampio, comprensivo anche delle cause amministrative): più precisamente, secondo il primo comma della disposizione in questione, "il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento"; a norma del comma successivo, invece, "Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile". In proposito, è opportuno rilevare che, ancorché la sicura identità di ratio sottostante alla causa di non punibilità che ne occupa, nella sua integralità - vale a dire, la finalità di evitare il rischio di un'errata decisione giudiziaria, frutto dell'inquinamento della fonte probatoria creato dalle false dichiarazioni abbia - inizialmente determinato la giurisprudenza, nel solco di un'autorevole dottrina, ad affermare che anche la ritrattazione avente ad oggetto false dichiarazioni rese in ambito civile deve trovare la propria sede nel medesimo procedimento in cui il colpevole ha reso il proprio ufficio (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 1190 del 4аб 07.04.1964, Rv. 099164), successivamente la stessa giurisprudenza di legittimità si è assestata e consolidata nel senso che la ritrattazione di una falsa testimonianza commessa in un giudizio civile possa essere efficacemente compiuta anche nel processo penale promosso al fine dell'accertamento del reato di cui all'art. 372 cod. pen., attesa la diversità del dato testuale rispetto al primo comma, fermo restando il requisito esplicitamente richiesto dell'anteriorità della ritrattazione rispetto alla sentenza che pronuncia sulla domanda giudiziale introdotta innanzi al giudice civile, pur non irrevocabile (cfr., da ultimo, Sez. 6, sent. n. 42502 del 28.09.2012, Rv. 253618, ma già Sez. 6, sent. n. 2344 del 06.12.1969, Rv. 114430 e n. 1266 del 27.10.1970, Rv. 116107). Ed invero, avere il legislatore distinto le ipotesi, dedicandovi due differenti commi, espressi con terminologia non omogenea, non può che indurre l'interprete a ritenere che le due situazioni sono state consapevolmente e non illogicamente, in ragione - della diversità del processo penale e civile e degli interessi in gioco - sottoposte a requisiti difformi, tassativamente espressi dalla legge e non estensibili al di là di quanto previsto, sulla base di interpretazione estensiva o analogica. Venendo ora al requisito della tempestività della ritrattazione, è ricorrente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione per cui la pronuncia cui fa riferimento il legislatore deve essere intesa come "la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito" (così la già citata sent. n. 42502 del 28.09.2012, Rv. 253618, nonché Sez. 6, sent. n. 6169 del 19.04.1996, Rv. 205083). Affermazione che come - il difensore ricorrente ha valorizzato, onde escluderne la presenza nel detto- caso in esame;
sennonché siffatta esegesi non è affatto corretta. L'espressione testé riportata deve essere ovviamente correlata al dato normativo, con cui si ripete ancora una volta il legislatore si è limitato ad - esigere, ai fini dell'efficacia della ritrattazione delle false dichiarazioni rese in ambito civile (o amministrativo), che essa intervenga "prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile". Dunque, la sentenza cui ha riguardo il disposto dell'art. 376 cpv. cod. pen. è quella che si pronuncia, ancorché non irrevocabilmente in quanto suscettibile d'impugnazione, sul petitum introdotto dall'attore o dal ricorrente, tanto valendo a significare e, quindi, ad escludere che dal novero di tali sentenze vanno - - senza meno escluse quelle interlocutorie o incidentali, come pure quelle che, avendo valenza meramente processuale, non intervengono sull'oggetto del giudizio, in tal senso dovendo quindi essere intesa la puntualizzazione circa la definizione del merito, che compare nelle massime cui si è fatto sopra cenno. 5 45 Così correttamente impostati i termini del discorso, nessuna perplessità può sorgere in ordine al fatto che l'avvenuta definizione del giudizio possessorio, per effetto dell'ordinanza pronunciata il 18.07.2011, ha segnato il limite temporale massimo ai fini della tempestività della ritrattazione ed in tal senso così come la parte civile non ha mancato di rimarcare, con la memoria prodotta nella presente sede - rileva senza meno la modifica dell'art. 703 cod. proc. civ. introdotta dalla novella del 2005, poiché essa, rendendo non più necessaria ma meramente eventuale l'instaurazione della fase a plena cognitio, ha sancito ex lege la possibilità che l'ordinanza emessa al termine della fase sommaria interdittale esprima il definitivo assestamento degli interessi dedotti dalle parti, a seguito del mancato esercizio della facoltà di legge, con effetti parificabili a quelli derivanti dal giudicato. Con la puntualizzazione ulteriore che l'instaurazione del giudizio petitorio nel caso di specie, in effetti successivamente avvenuta, non essendo in contestazione che esso fosse ancora pendente all'atto della ritrattazione di cui si discute non muta in alcun modo il - quadro fin qui tratteggiato, poiché esso andrà ad intervenire non già sul piano possessorio, dunque di fatto, bensì su quello, distinto, inerente al diritto sostanziale sotteso alla tutela possessoria, a nulla rilevando pertanto la sua capacità potenziale di travolgerne gli effetti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, nonché al pagamento delle spese sostenute nel presente grado dalle costituite parti civili ME IL ed RM EN, spese che si liquidano nella complessiva somma di € 4.168,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Roma, il 05.10.2017 Il presidente Il consigliere est. Audio drove Hill DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 0 1 5 1 Piera, Esposito 6 0