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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3199/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 473/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 02/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025334473000 ILOR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 473/3/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sezione 3, pronunciata in data 19.04.2024 e depositata il 02.05.2024, con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 05720230025334473000, notificata a mezzo PEC il
19.09.2023, recante iscrizioni a ruolo riferite a controllo modello 770 anno 2019 e liquidazioni periodiche
IVA anno 2021, per complessivi € 24.195,23.
Nel giudizio di prime cure la contribuente aveva dedotto: (a) la nullità della cartella per omesso invio dell'avviso bonario;
(b) la nullità per difetto di motivazione;
(c) la illegittimità e indeterminabilità delle somme pretese.
Costituitesi, Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina avevano chiesto il rigetto del ricorso. Con la sentenza ora appellata, il giudice di primo grado riteneva che, trattandosi di mancato versamento di imposte dovute in base a quanto autoliquidato, non sussistesse l'obbligo di avviso bonario;
reputava, inoltre, la cartella adeguatamente motivata, in quanto indicativa dell'origine del debito e delle modalità di calcolo, rigettando quindi integralmente l'impugnazione, con condanna alle spese. Avverso tale decisione propone appello l'Avv. Ricorrente_1, chiedendone la integrale riforma e deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza: si assume che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su punti decisivi e non avrebbe esplicitato il percorso logico-giuridico seguito, con conseguente nullità della decisione.
2. Nullità/inesistenza della notificazione via PEC della cartella, poiché effettuata da indirizzo non risultante nei pubblici elenchi (IPA/RegIndE/INI-PEC), essendo stato utilizzato l'indirizzo notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it in luogo di quello istituzionale Email_4.
3. Mancata prova degli atti prodromici e della loro regolare notificazione (in particolare, dell'avviso bonario), con conseguente vizio della sequenza procedimentale e nullità dell'atto consequenziale.
4. Indeterminatezza e indeterminabilità delle somme, con specifico riguardo a interessi e sanzioni: si lamenta la mancata indicazione delle singole percentuali e delle modalità di calcolo, con lesione del diritto di difesa per difetto di motivazione sugli accessori.
Contestualmente l'appellante formula istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, allegando la sussistenza del fumus boni iuris e del grave e irreparabile danno in caso di esecuzione;
chiede, altresì, la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n.
546/1992.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, che in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici ex art. 53 D.Lgs. n. 546/1992; nel merito ne chiede il rigetto, sostenendo: (a) la piena adeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado, che ha esaminato puntualmente le doglianze;
(b) la validità/sanatoria della notifica via PEC per raggiungimento dello scopo, atteso che la contribuente ha ricevuto l'atto e lo ha tempestivamente impugnato;
(c) la completezza motivazionale della cartella, recante due ruoli originati da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972, con tabelle di dettaglio su imposta, sanzioni e interessi e richiamo alla disciplina di cui agli artt. 20 e 30 DPR 602/1973 per il calcolo degli accessori;
(d)
l'inammissibilità/infondatezza dell'istanza cautelare per mancata prova del periculum in mora mediante concreti elementi patrimoniali e reddituali.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
Non si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) In via preliminare – Ammissibilità dell'appello (art. 53, D.Lgs. n. 546/1992)
L'eccezione di inammissibilità proposta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, per asserita mancanza di motivi specifici, è infondata.
L'atto di gravame, pur riproponendo i temi difensivi già coltivati in primo grado, individua i capi della sentenza impugnata (avviso bonario;
motivazione della cartella;
notifica via PEC;
determinazione di interessi e sanzioni) e riarticola censure riconducibili a distinti vizi di legittimità (violazione dell'art. 36, D.Lgs. n. 546/1992; nullità della notifica;
difetto di motivazione;
indeterminabilità del quantum). In tal modo, l'appello soddisfa il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 546/1992, consentendo di comprendere l'oggetto delle doglianze e l'estensione del devolutum.
La Corte, pertanto, dichiara ammissibile l'appello e, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e al rinvio generale alle norme del processo civile (art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
546/1992), procede al suo esame nel merito.
2) Sul primo motivo – Denunciata violazione dell'art. 36, D.Lgs. n. 546/1992 per omessa/insufficiente motivazione della sentenza di primo grado
Il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado espone, in modo intellegibile e lineare, il percorso logico-giuridico seguito, affrontando le questioni dedotte e dando conto della ratio decidendi: (a) insussistenza dell'obbligo di avviso bonario in caso di omesso versamento di imposte autoliquidate;
(b) sufficienza motivazionale della cartella, con indicazione della fonte del debito e dei criteri di quantificazione;
(c) irrilevanza invalidante del vizio di notifica PEC in assenza di concreto pregiudizio difensivo.
La motivazione, sebbene concisa, consente il controllo in sede impugnatoria, risultando conforme agli artt.
132, n. 4, c.p.c. e 36, D.Lgs. n. 546/1992. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, non ricorre il vizio motivazionale ove il giudice di merito indichi gli elementi del proprio convincimento e la linea logica seguita (Cass., 12.11.1997, n. 11198; Cass., 12.08.2004, n. 15638).
3) Sul secondo motivo – Nullità/inesistenza della notifica della cartella via PEC da indirizzo “non ufficiale”
Il motivo è privo di fondamento.
La cartella è stata notificata via PEC e la contribuente ne ha avuto piena conoscenza, come dimostra la tempestiva impugnazione e la produzione in atti dell'atto ricevuto. In applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), la nullità non può essere dichiarata ove l'atto abbia comunque assolto la propria funzione di portare a conoscenza del destinatario il suo contenuto (Cass., Sez.
Un., 18.04.2016, n. 7665; Cass., 29.04.2015, n. 8674; Cass., 26.01.2015, n. 1301; Cass., 14.01.2015, n.
416; Cass., 19.12.2014, n. 27089).
Non assume rilievo invalidante, in difetto di un concreto vulnus al diritto di difesa, la circostanza che l'indirizzo mittente non sia tratto dai pubblici elenchi (IPA/RegIndE/INI-PEC), quando il messaggio consenta di accertare provenienza e contenuto dell'atto e la parte si sia difesa sul merito (Cass., 2023, n. 982, conforme l'orientamento di merito).
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 16-ter, D.L. n. 179/2012 (conv. in L. n. 221/2012) deve, dunque, ritenersi idonea allo scopo;
e, comunque, ogni eventuale irregolarità risulta sanata dall'avvenuta conoscenza dell'atto e dalla rituale instaurazione del contraddittorio.
4) Sul terzo motivo – Asserita omessa notifica degli atti prodromici e dell'avviso bonario
Il motivo è da respingere.
I carichi iscritti a ruolo traggono origine dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n.
600/1973; art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), dal quale è emerso l'omesso versamento di imposte autoliquidate.
In tali ipotesi, l'avviso bonario non costituisce presupposto di legittimità della successiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella: esso è funzionale alla regolarizzazione di irregolarità formali o divergenze tra quanto dichiarato e quanto ritenuto dall'Ufficio; laddove la dichiarazione non sia contestata, e sia rilevato solo il mancato pagamento del dovuto, il procedimento può proseguire con la diretta iscrizione a ruolo (orientamento consolidato, richiamato dalla sentenza di primo grado).
Neppure sussiste la dedotta carenza probatoria degli atti presupposti: la cartella reca l'indicazione dei titoli esattoriali (ruoli erariali) e degli esiti del controllo automatizzato, integrando così una motivazione per relationem alla fonte dati dell'anagrafe delle dichiarazioni. In caso di contestazione circa la ricezione, il concessionario è tenuto all'esibizione della copia integrale della cartella (Cass., ord. 30.07.2013, n. 18252), onere nella specie assolto mediante produzione in atti.
5) Sul quarto motivo – Dedotto difetto di motivazione in ordine a interessi e sanzioni;
asserita indeterminabilità del quantum
La censura è infondata. L'obbligo di motivazione della cartella (art. 7, L. n. 212/2000; art. 3, L. n. 241/1990)
è soddisfatto quando l'atto indichi: origine del debito, base normativa, decorrenza degli accessori e quantificazione degli importi. Non è richiesta la puntuale elencazione di tutti i saggi d'interesse via via applicati né il dettaglio analitico di ogni operazione di calcolo, quando tali dati risultino normativamente determinatie ricostruibili sulla base di criteri legali (Cass., Sez. V, 26.03.2014, n. 7056; Cass., 15.04.2011, n. 8613).
Le Sezioni Unite hanno precisato che, quando la cartella costituisce il primo atto con cui si richiedono interessi da ritardato pagamentodi tributi, è sufficiente l'indicazione: (a) dell'importo preteso;
(b) della base normativa degli interessi (anche desumibile per implicito dal tributo cui accedono); (c) della decorrenza degli stessi;
senza necessità di dettagliare i singoli saggi periodici o le modalità di computo (Cass., Sez. Un., 18.10.2022,
n. 22281).
Nel caso di specie, la cartella distingue imposta, sanzioni e interessi, richiama l'art. 20, D.P.R. n. 602/1973 per gli interessi dovuti dalla scadenza originaria al conferimento del ruolo e segnala gli interessi di mora ex art. 30, D.P.R. n. 602/1973, decorrenti dopo 60 giorni dalla notifica e fino al pagamento. Tale impianto motivazionale è conforme ai principi di legittimità (cfr. anche Cass., 2019, n. 6812; Cass., 2021, n. 31000).
Per le ragioni esposte, l'appello è rigettato;
la sentenza di primo grado è confermata.
Spese: le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 (mille/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina. Nulla è dovuto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, stante la mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro
1.000,00 (Mille/00).
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3199/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 473/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 02/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025334473000 ILOR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 473/3/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sezione 3, pronunciata in data 19.04.2024 e depositata il 02.05.2024, con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 05720230025334473000, notificata a mezzo PEC il
19.09.2023, recante iscrizioni a ruolo riferite a controllo modello 770 anno 2019 e liquidazioni periodiche
IVA anno 2021, per complessivi € 24.195,23.
Nel giudizio di prime cure la contribuente aveva dedotto: (a) la nullità della cartella per omesso invio dell'avviso bonario;
(b) la nullità per difetto di motivazione;
(c) la illegittimità e indeterminabilità delle somme pretese.
Costituitesi, Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina avevano chiesto il rigetto del ricorso. Con la sentenza ora appellata, il giudice di primo grado riteneva che, trattandosi di mancato versamento di imposte dovute in base a quanto autoliquidato, non sussistesse l'obbligo di avviso bonario;
reputava, inoltre, la cartella adeguatamente motivata, in quanto indicativa dell'origine del debito e delle modalità di calcolo, rigettando quindi integralmente l'impugnazione, con condanna alle spese. Avverso tale decisione propone appello l'Avv. Ricorrente_1, chiedendone la integrale riforma e deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza: si assume che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su punti decisivi e non avrebbe esplicitato il percorso logico-giuridico seguito, con conseguente nullità della decisione.
2. Nullità/inesistenza della notificazione via PEC della cartella, poiché effettuata da indirizzo non risultante nei pubblici elenchi (IPA/RegIndE/INI-PEC), essendo stato utilizzato l'indirizzo notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it in luogo di quello istituzionale Email_4.
3. Mancata prova degli atti prodromici e della loro regolare notificazione (in particolare, dell'avviso bonario), con conseguente vizio della sequenza procedimentale e nullità dell'atto consequenziale.
4. Indeterminatezza e indeterminabilità delle somme, con specifico riguardo a interessi e sanzioni: si lamenta la mancata indicazione delle singole percentuali e delle modalità di calcolo, con lesione del diritto di difesa per difetto di motivazione sugli accessori.
Contestualmente l'appellante formula istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, allegando la sussistenza del fumus boni iuris e del grave e irreparabile danno in caso di esecuzione;
chiede, altresì, la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n.
546/1992.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, che in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici ex art. 53 D.Lgs. n. 546/1992; nel merito ne chiede il rigetto, sostenendo: (a) la piena adeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado, che ha esaminato puntualmente le doglianze;
(b) la validità/sanatoria della notifica via PEC per raggiungimento dello scopo, atteso che la contribuente ha ricevuto l'atto e lo ha tempestivamente impugnato;
(c) la completezza motivazionale della cartella, recante due ruoli originati da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972, con tabelle di dettaglio su imposta, sanzioni e interessi e richiamo alla disciplina di cui agli artt. 20 e 30 DPR 602/1973 per il calcolo degli accessori;
(d)
l'inammissibilità/infondatezza dell'istanza cautelare per mancata prova del periculum in mora mediante concreti elementi patrimoniali e reddituali.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
Non si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) In via preliminare – Ammissibilità dell'appello (art. 53, D.Lgs. n. 546/1992)
L'eccezione di inammissibilità proposta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, per asserita mancanza di motivi specifici, è infondata.
L'atto di gravame, pur riproponendo i temi difensivi già coltivati in primo grado, individua i capi della sentenza impugnata (avviso bonario;
motivazione della cartella;
notifica via PEC;
determinazione di interessi e sanzioni) e riarticola censure riconducibili a distinti vizi di legittimità (violazione dell'art. 36, D.Lgs. n. 546/1992; nullità della notifica;
difetto di motivazione;
indeterminabilità del quantum). In tal modo, l'appello soddisfa il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 546/1992, consentendo di comprendere l'oggetto delle doglianze e l'estensione del devolutum.
La Corte, pertanto, dichiara ammissibile l'appello e, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e al rinvio generale alle norme del processo civile (art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
546/1992), procede al suo esame nel merito.
2) Sul primo motivo – Denunciata violazione dell'art. 36, D.Lgs. n. 546/1992 per omessa/insufficiente motivazione della sentenza di primo grado
Il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado espone, in modo intellegibile e lineare, il percorso logico-giuridico seguito, affrontando le questioni dedotte e dando conto della ratio decidendi: (a) insussistenza dell'obbligo di avviso bonario in caso di omesso versamento di imposte autoliquidate;
(b) sufficienza motivazionale della cartella, con indicazione della fonte del debito e dei criteri di quantificazione;
(c) irrilevanza invalidante del vizio di notifica PEC in assenza di concreto pregiudizio difensivo.
La motivazione, sebbene concisa, consente il controllo in sede impugnatoria, risultando conforme agli artt.
132, n. 4, c.p.c. e 36, D.Lgs. n. 546/1992. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, non ricorre il vizio motivazionale ove il giudice di merito indichi gli elementi del proprio convincimento e la linea logica seguita (Cass., 12.11.1997, n. 11198; Cass., 12.08.2004, n. 15638).
3) Sul secondo motivo – Nullità/inesistenza della notifica della cartella via PEC da indirizzo “non ufficiale”
Il motivo è privo di fondamento.
La cartella è stata notificata via PEC e la contribuente ne ha avuto piena conoscenza, come dimostra la tempestiva impugnazione e la produzione in atti dell'atto ricevuto. In applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), la nullità non può essere dichiarata ove l'atto abbia comunque assolto la propria funzione di portare a conoscenza del destinatario il suo contenuto (Cass., Sez.
Un., 18.04.2016, n. 7665; Cass., 29.04.2015, n. 8674; Cass., 26.01.2015, n. 1301; Cass., 14.01.2015, n.
416; Cass., 19.12.2014, n. 27089).
Non assume rilievo invalidante, in difetto di un concreto vulnus al diritto di difesa, la circostanza che l'indirizzo mittente non sia tratto dai pubblici elenchi (IPA/RegIndE/INI-PEC), quando il messaggio consenta di accertare provenienza e contenuto dell'atto e la parte si sia difesa sul merito (Cass., 2023, n. 982, conforme l'orientamento di merito).
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 16-ter, D.L. n. 179/2012 (conv. in L. n. 221/2012) deve, dunque, ritenersi idonea allo scopo;
e, comunque, ogni eventuale irregolarità risulta sanata dall'avvenuta conoscenza dell'atto e dalla rituale instaurazione del contraddittorio.
4) Sul terzo motivo – Asserita omessa notifica degli atti prodromici e dell'avviso bonario
Il motivo è da respingere.
I carichi iscritti a ruolo traggono origine dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n.
600/1973; art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), dal quale è emerso l'omesso versamento di imposte autoliquidate.
In tali ipotesi, l'avviso bonario non costituisce presupposto di legittimità della successiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella: esso è funzionale alla regolarizzazione di irregolarità formali o divergenze tra quanto dichiarato e quanto ritenuto dall'Ufficio; laddove la dichiarazione non sia contestata, e sia rilevato solo il mancato pagamento del dovuto, il procedimento può proseguire con la diretta iscrizione a ruolo (orientamento consolidato, richiamato dalla sentenza di primo grado).
Neppure sussiste la dedotta carenza probatoria degli atti presupposti: la cartella reca l'indicazione dei titoli esattoriali (ruoli erariali) e degli esiti del controllo automatizzato, integrando così una motivazione per relationem alla fonte dati dell'anagrafe delle dichiarazioni. In caso di contestazione circa la ricezione, il concessionario è tenuto all'esibizione della copia integrale della cartella (Cass., ord. 30.07.2013, n. 18252), onere nella specie assolto mediante produzione in atti.
5) Sul quarto motivo – Dedotto difetto di motivazione in ordine a interessi e sanzioni;
asserita indeterminabilità del quantum
La censura è infondata. L'obbligo di motivazione della cartella (art. 7, L. n. 212/2000; art. 3, L. n. 241/1990)
è soddisfatto quando l'atto indichi: origine del debito, base normativa, decorrenza degli accessori e quantificazione degli importi. Non è richiesta la puntuale elencazione di tutti i saggi d'interesse via via applicati né il dettaglio analitico di ogni operazione di calcolo, quando tali dati risultino normativamente determinatie ricostruibili sulla base di criteri legali (Cass., Sez. V, 26.03.2014, n. 7056; Cass., 15.04.2011, n. 8613).
Le Sezioni Unite hanno precisato che, quando la cartella costituisce il primo atto con cui si richiedono interessi da ritardato pagamentodi tributi, è sufficiente l'indicazione: (a) dell'importo preteso;
(b) della base normativa degli interessi (anche desumibile per implicito dal tributo cui accedono); (c) della decorrenza degli stessi;
senza necessità di dettagliare i singoli saggi periodici o le modalità di computo (Cass., Sez. Un., 18.10.2022,
n. 22281).
Nel caso di specie, la cartella distingue imposta, sanzioni e interessi, richiama l'art. 20, D.P.R. n. 602/1973 per gli interessi dovuti dalla scadenza originaria al conferimento del ruolo e segnala gli interessi di mora ex art. 30, D.P.R. n. 602/1973, decorrenti dopo 60 giorni dalla notifica e fino al pagamento. Tale impianto motivazionale è conforme ai principi di legittimità (cfr. anche Cass., 2019, n. 6812; Cass., 2021, n. 31000).
Per le ragioni esposte, l'appello è rigettato;
la sentenza di primo grado è confermata.
Spese: le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 (mille/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina. Nulla è dovuto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, stante la mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro
1.000,00 (Mille/00).