Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11680 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 1.68 81 1 R.G.N. MA DI CASSAZIONE Lav #3SEZIONE/LAVG 13557/2001 OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Mileo Dott. Vincenzo Presidente Cron. 25555 Cons. Rel. Dott. Alberto Spanò Rep. Consigliere Dott. Michele De Luca Ud. 12 mar- Dott. Attilio Celentano Consigliere zo 2003 Picone Consigliere Dott. Pasquale ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PA IG AN, in qualità di erede di PA DO, elettivamente domiciliato in Roma, c/o C.L. I.. via Fabio Massimo n. 60, presso l'avv. Mario Rotondo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente 1501
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domici- liato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
n - controricorrente avverso la sentenza n. 1806/2000, decisa e pubblicata il 4 dicem- bre 2000, resa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 2533/95 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per il rigetto del primo moti- vo, assorbito il secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 novembre 1993 PA DO conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Rossano in funzione di Giudice del lavoro il Ministero dell'Interno, al fine di ottenere il ricono- scimento del proprio diritto a conseguire l'indennità di accompa- gnamento. Con sentenza n. 1231/95 in data 2 marzo 1995 il Giudice adito, previo espletamento di consulenza tecnica, accoglieva la domanda. Interponeva appello il Ministero dell'Interno e in esito, nella contumacia dell'appellato, il gravame veniva accolto, previa rin- novazione dell'indagine peritale, con sentenza n. 1806/2000 emessa in data 4 dicembre 2000 dal Tribunale di Catanzaro. La decisione, di integrale rigetto della domanda, veniva così mo- tivata. Osservava il Collegio di Merito che il consulente officiato in grado di appello aveva "evidenziato l'impossibilità di esprimere 2 л alcuna valutazione medico legale avvalendosi dei dati di cui si e servito il consulente nominato in primo grado". Osservava ancora che il certificato di morte non dava informazioni sullo stato di salute dell'attore al momento del decesso. Aggiun- geva che " tali ultime informazioni si sarebbero potute desumere dalla cartella clinica che tuttavia il consulente non ha potuto esaminare poiché il procuratore del sig. PA, dopo averne più volte assicurato l'esibizione, ha dichiarato di essere impossibi- la litato a fornire documentazione inesistente". Riteneva quindi di non potersi pronunciare sullo stato invalidante del ricorrente ed ancora escludeva di poter determinare la data вот in cui questo era insorto. Rigettava conseguentemente domanda di parte attrice. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione PA IG AN, quale erede di PA DO, con atto notificato in data 17 maggio 2001, sulla base di un unico complesso motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso notificato in data 26 giugno 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 la violazione o falsa applicazione della leggedell'art. 360 cpc, 11 febbraio 1980 n. 18. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione 3 Si osserva che il Tribunale ha rigettato la domanda pur se il Mi- nistero dell'Interno, nell'atto di appello, riconosceva quanto me- no la decorrenza dal momento di espletamento delle operazioni pe- ritali. Si osserva ancora che la cartella clinica relativa al ri- covero conclusosi con l'exitus era allegata alla consulenza di primo grado e in ogni caso è carente la motivazione offerta dal Tribunale che ha rigettato la domanda sol perché l'appellato, con- tumace, non aveva fornito al CTU la documentazione sanitaria. Si rileva infine che la doglianza avanzata dall'Amministrazione con l'atto di appello, relativa al cumulo degli interessi con la riva- lutazione (non presa in esame dal Collegio di merito siccome evi- dentemente considerata assorbita) non è fondata, quanto meno fino all'entrata in vigore della legge 412/91, atteso che il credito è sorto nell'anno 1989. Le censure sono fondate nei termini che di seguito si precisano. Dall'esame degli atti, consentito vertendosi in tema di denuncia di error in procedendo, risulta che il Ministero dell'Interno ave- va proposto impugnazione assumendo che il beneficio richiesto po- teva esser riconosciuto solo a partire dalla data delle operazioni peritali. Vero è che nelle conclusioni dell'atto di appello si chiede che la domanda sia rigettata "siccome inammissibile, improcedibile e/o infondata" e solo in subordine si chiede la riforma in punto di decorrenza, ma trattasi palesemente di una formula di stile che non rispecchia alcuna intenzione di proporre impugnazione sul pun- to dal momento che il motivo attinente alla prestazione richiama la relazione peritale in quanto statuisce che "l'istante al momen- to della visita, presentava i requisiti sanitari per la concessio- ne del beneficio" e si chiude col rilievo che la sentenza impugna- ta dovrebbe esser riformata con fissazione della decorrenza al momento di espletamento delle operazioni peritali". La pronuncia di primo grado è dunque divenuta definitiva quanto al riconoscimento delle condizioni che giustificano il chiesto bene- ficio, rimanendo in contestazione solamente la decorrenza del me- desimo. La sentenza con la quale si rigetta in toto la domanda, senza al- cuna traccia di motivazione circa l'ambito della proposta impugna- zione, è pertanto contraria alla legge, siccome emessa in viola- zione al giudicato interno. E pure in ordine alla verifica della decorrenza del requisito sa- nitario, la denunciata sentenza risulta viziata da un palese erro- re argomentativo in quanto aderisce alle conclusioni del CTU offi- ciato in secondo grado, inficiate da palesi violazioni ed omissio- ni nell'espletamento dell'indagine. Invero detto CTU ha ritenuto insufficiente la documentazione sani- taria allegata alla consulenza di primo grado e, senza considerare consegna di copia che l'appellato era contumace, ha richiesto la di cartella clinica al procuratore officiato in primo grado, di- menticando che questi, non costituito in grado di appello, non rappresentava più la parte e non era tenuto a prestare collabora- 5 г zione di sorta alle indagini peritali. A fronte della dichiarazione del CTU officiato in appello, di non poter esprimere un giudizio medico legale per la mancata collabo- razione del procuratore che aveva rappresentato l'assistito, pe- raltro limitatamente al giudizio di primo grado, il Collegio di Merito invece di chiamare a chiarimenti il proprio ausiliario, in- vitarlo a svolgere le indagini a lui affidate mediante acquisizio- ne di tale cartella e, in caso di ipotetiche difficoltà prospetta- te dal medesimo, valutare la possibilità di acquisire il documento mediante ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc o median- te richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ai sen- si dell'art. 213 cpc, si è limitato a ravvisare un mancato adempi- mento di onere probatorio, senza considerare che, in relazione ai limiti dell'atto di impugnazione, la parte e per essa i suoi eredi ben potevano restare contumaci senza immaginare che la mancata produzione di documenti, che il consulente, omettendo qualsiasi indagine, aveva richiesto ad un procuratore non costituito ed estraneo al processo, sarebbe stata considerata come inadempimento a tale onere. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altro giudice in grado di appello che si desi- gna come in dispositivo. Detto Giudice terrà conto del giudicato interno formatosi in ordi- ne alla spettanza del beneficio e verificherà la data in cui si sono concretizzati i presupposti dello stesso, mediante approfon- 6 dimento di indagine peritale da fondarsi sulla base della documen- tazione ospedaliera prodotta dalla parte o da acquisirsi di uffi cio, anche a mezzo dell'ausiliario. Valuterà se ed in quale limite possa essere accolto il secondo mo- tivo di appello prospettato dall'Amministrazione, relativo al cu- mulo di rivalutazione ed interessi. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il ricorso per quanto di ragione. e rinvia anche per le spese alla Corte Cassa l'impugnata sentenza d'Appello di Catanzaro. Roma, 12 marzo 2003 IL PRESIDENTE Vincenso M iles sebele your IL CONSIGLIERE ESTENSORE ele IL CANCELLIERE walle Depositato in Cancelleria oggi 29 LUG. 2003 IL CANCELLIERE an 7