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12 agosto 1956
12 agosto 1956
Art. 8.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, in propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57, le variazioni compensative connesse con la attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 del 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 ; del decreto legislativo 7 maggio 1948, i. 1472 e del decreto legislativo 9 maggio 1948, n. 810 , nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, in propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57, le variazioni compensative connesse con la attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 del 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 ; del decreto legislativo 7 maggio 1948, i. 1472 e del decreto legislativo 9 maggio 1948, n. 810 , nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599 .