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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16176/2024
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16176/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_2 nata a [...] Persona_1Napoli il 05/10/1992, in qualità di genitori del minore nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. POTENZA SIMONA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.04.2024 i ricorrenti in epigrafe, in qualità di genitori deli
وesponevano che in data 30/11/2023 il minore veniva minore Persona_1
convocato a visita di revisione e con verbale sanitario definito nella medesima data è
stato riconosciuto minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.118/71 L.289/90) – indennità di frequenza.
Di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato non aveva ritenuto sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 18.12.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La difesa ha prospettato che il minore è affetto da diabete mellito insulino dipendente per cui è previsto un trattamento insulinico con cadenza di 6 volte al giorno, come si evince dal piano terapeutico in atti e da ultimo dalla relazione medica del 18/11/2024.
Considerata la chiarezza del quadro clinico e le recenti indagini specialistiche praticate, parte istante riteneva che vi erano elementi sufficienti affinché il beneficio sia retrodatato alla data di sospensione, avvenuta il 30/11/2023.
A mezzo di nuova consulenza medico legale è stato confermato che il minore presenta: diabete mellito tipo 1 in terapia insulinica.
Il CTU, in motivato dissenso con la precedente diagnosi, ha, pertanto, concluso per la sussistenza, in relazione a parte ricorrente, dei presupposti per la concessione della prestazione oggetto del presente ricorso, riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento a partire dalla data della revoca.
Le argomentazioni del consulente nominato nella presente fase, esposte nella ctu depositata nel presente giudizio appaiono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Si osserva, tuttavia che il c.t.u. riconosce la sussistenza dello stato invalidante,
ritenendo che il complesso menomativo determina i requisiti sanitari utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data di revisione
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP sussisteva il requisito sanitario dal giorno della revoca, avvenuta in data 30/11/2023 e, pertanto, si ritiene, anche alla luce della consulenza resa dal CTU, sussistenti le condizioni sanitarie richieste sin dal giorno in cui è avvenuta la revoca.
L'accertamento dello stato invalidante risale alla data della visita di revisione, per tali motivi le spese di entrambe le fasi di giudizio sono da porsi a carico dell CP_1 e si liquidano come da dispositivo. Le spesedi c.t.u di entrambe le fasi sono poste a carico dell' CP_1 e si liquidano come da separati decreti di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara il minore invalido nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a partire dalla visita di revisione del 30/11/2023
b) condanna 1 CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 2.697, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 27/11/2025
il GOP
dott.ssa Lucia Perna
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16176/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_2 nata a [...] Persona_1Napoli il 05/10/1992, in qualità di genitori del minore nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. POTENZA SIMONA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.04.2024 i ricorrenti in epigrafe, in qualità di genitori deli
وesponevano che in data 30/11/2023 il minore veniva minore Persona_1
convocato a visita di revisione e con verbale sanitario definito nella medesima data è
stato riconosciuto minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.118/71 L.289/90) – indennità di frequenza.
Di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato non aveva ritenuto sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 18.12.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La difesa ha prospettato che il minore è affetto da diabete mellito insulino dipendente per cui è previsto un trattamento insulinico con cadenza di 6 volte al giorno, come si evince dal piano terapeutico in atti e da ultimo dalla relazione medica del 18/11/2024.
Considerata la chiarezza del quadro clinico e le recenti indagini specialistiche praticate, parte istante riteneva che vi erano elementi sufficienti affinché il beneficio sia retrodatato alla data di sospensione, avvenuta il 30/11/2023.
A mezzo di nuova consulenza medico legale è stato confermato che il minore presenta: diabete mellito tipo 1 in terapia insulinica.
Il CTU, in motivato dissenso con la precedente diagnosi, ha, pertanto, concluso per la sussistenza, in relazione a parte ricorrente, dei presupposti per la concessione della prestazione oggetto del presente ricorso, riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento a partire dalla data della revoca.
Le argomentazioni del consulente nominato nella presente fase, esposte nella ctu depositata nel presente giudizio appaiono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Si osserva, tuttavia che il c.t.u. riconosce la sussistenza dello stato invalidante,
ritenendo che il complesso menomativo determina i requisiti sanitari utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data di revisione
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP sussisteva il requisito sanitario dal giorno della revoca, avvenuta in data 30/11/2023 e, pertanto, si ritiene, anche alla luce della consulenza resa dal CTU, sussistenti le condizioni sanitarie richieste sin dal giorno in cui è avvenuta la revoca.
L'accertamento dello stato invalidante risale alla data della visita di revisione, per tali motivi le spese di entrambe le fasi di giudizio sono da porsi a carico dell CP_1 e si liquidano come da dispositivo. Le spesedi c.t.u di entrambe le fasi sono poste a carico dell' CP_1 e si liquidano come da separati decreti di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara il minore invalido nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a partire dalla visita di revisione del 30/11/2023
b) condanna 1 CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 2.697, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 27/11/2025
il GOP
dott.ssa Lucia Perna