Art. 8.
Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 3, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Urbino, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, con ammortamento in 35 anni: detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.
Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 3, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Urbino, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, con ammortamento in 35 anni: detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.