Decreto cautelare 28 luglio 2022
Ordinanza cautelare 13 settembre 2022
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09044/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9044 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Orlando Renato Cipriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno, Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, datato 29.04.2022 e prot. n.-OMISSIS- recante informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 commi 3 e 4 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011 e contestuale rigetto della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “ -OMISSIS-” ha domandato l’annullamento del provvedimento, adottato dal Ministero dell’Interno in data 29 aprile 2022, recante “Informazione Antimafia Interdittiva ex artt. 84 commi 3 e 4 e 91 del d.lgs n. 159 del 2011 e contestuale rigetto della domanda di iscrizione nell’ Anagrafe Antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016” . Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che l’Amministrazione, alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente considerate, ha ritenuto sussistente un quadro indiziario tale da ritenere altamente probabile la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa. Ciò in ragione della rilevata continuità dei rapporti esistenti tra -OMISSIS-, fratello degli attuali soci e già arrestato per presunta partecipazione all’associazione camorristica denominata “-OMISSIS-” e la società ricorrente, con la quale ha intrattenuto rapporti di natura economica concreti e attuali.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione della normativa in materia, il travisamento dei fatti e la carenza di motivazione e di istruttoria. In sintesi, la ricorrente ha osservato che nel provvedimento impugnato non sarebbero indicati i presunti atti di gestione di fatto o di ingerenza che il -OMISSIS- avrebbe posto in essere nell’attualità, né tantomeno la sua vicinanza ad ambienti criminali; il provvedimento impugnato, inoltre, risulterebbe irragionevole anche considerando l’assenza di qualsiasi pregiudizio penale a carico dell’attuale amministratore e dei soci.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, in data 28 luglio 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
4. Con decreto monocratico del 28 luglio 2022, è stata respinta l’istanza cautelare.
4.1. Con ordinanza del 13 settembre 2022, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 27 gennaio 2023, ha respinto l’appello cautelare della ricorrente.
5. All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale soltanto l’Amministrazione ha depositato memoria ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Preliminarmente, appare opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l'esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha già più volte osservato che la ratio della normativa è quella di evitare il "rischio" di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell'operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose.
In questo quadro, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell'informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell'impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985). Nello svolgimento di tale valutazione sintetica, deve essere tenuta presente l'autonomia tra la sfera dell'indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ribadite recentemente anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5836/2025, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito quanto segue:
" 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di "eventuali tentativi" di infiltrazione mafiosa "tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate".
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell'impresa sono all'evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo - anche quello di infiltrazione mafiosa - è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l'elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto "evento" si realizzi. " (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
E ciò pur nella consapevolezza che " il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, "non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, "a condotta libera", sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che "può" - si badi: può - desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali "unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6105/2019).
2. Nel quadro complessivo che precede, il Collegio ritiene che l’unico motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente non possa essere condiviso.
2.1. Come già osservato, infatti, in sede cautelare, il provvedimento impugnato contiene una chiara e completa ricostruzione del quadro indiziario a sostegno del rischio di infiltrazione mafiosa.
In particolare, l’Amministrazione ha ricostruito i precedenti storici della ricorrente, evidenziando le interdittive antimafia già adottate nei suoi confronti in ragione della contiguità con il -OMISSIS-. Successivamente, ha verificato e valorizzato le circostanze attuali che depongono, a suo giudizio, per la persistenza del rischio di condizionamento mafioso. Sul punto, l’onere istruttorio e motivazionale deve ritenersi soddisfatto, atteso che l’Amministrazione ha indicato gli elementi di fatto che attestano la contiguità e le cointeressenze tra l’attuale gestione della società e la precedente gestione. Infatti, sono emersi continui rapporti di natura economica tra il -OMISSIS- e i fratelli, attuali soci della ricorrente: il primo, infatti, condannato, in data 10/06/2014, alla pena di anni otto e mesi due di reclusione per riciclaggio (art. 648 c.p.), aggravato dall’art. 7 della legge n. 203/1991, aveva utilizzato i conti correnti dei fratelli, attuali amministratori della società, per farvi confluire i proventi delle attività illecite del clan criminale; i fratelli, a loro volta, sono risultati soci della società “-OMISSIS-” di cui è amministratore unico e socio il -OMISSIS- A. Le due società, peraltro, hanno anche mantenuto rapporti di natura economica, come dimostrato dalla fattura emessa dalla ricorrente nei confronti della seconda.
A ciò deve aggiungersi che il -OMISSIS-, negli ultimi anni, è stato controllato a bordo di automezzi intestati alla ricorrente, circostanza che depone evidentemente per l’esistenza di rilevanti elementi di collegamento con plausibile potere di controllo e di gestione, in capo al medesimo, dei beni sociali della ricorrente.
2.2. In conclusione, è opinione del Collegio, secondo il principio del “più probabile che non” , che la società appellante sia connotata da una conduzione collettiva e da una regia unitaria per cui, considerata la rilevanza degli atti compiuti dal -OMISSIS-, permane il rischio di infiltrazione mafiosa già in precedenza riscontrato.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AN, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.