Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 3
I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 cod. civ. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, l'altezza non superiore a metri tre, la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà. Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata; pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo.
I piani regolatori hanno natura normativa per cui l'accertamento del loro contenuto deve essere compiuto d'ufficio dal giudice, senza che sussista al riguardo un onere di produzione in giudizio della parte.
Il muro di sostegno di un terrapieno, in quanto costituente vera e propria costruzione ai fini delle distanze legali, deve considerarsi come muro di fabbrica e non come muro di cinta che, a norma dell'art. 878 cod. civ., è quello destinato alla protezione e delimitazione del fondo con altezza non superiore a tre metri e con le due facce isolate.
Commentari • 2
- 1. Distanza minima di 10 metri tra fabbricati prevale sulle disposizioni del P.R.GAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 26 gennaio 2011
Distanza minima di 10 metri tra fabbricati prevale sulle disposizioni del P.R.G. Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 02.11.2010 nr. 7731 Consiglio di Stato Sezione IV Decisione 2 novembre 2010, n. 7731 N. 07731/2010 REG.SEN. N. 06548/2008 REG.RIC. N. 02440/2004 REG.RIC. N. 06547/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 6548 del 2008, proposto dalla signora F. A., rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Cavallone e Alessandro Clemente, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Clemente in Roma, piazza …
Leggi di più… - 2. Distanza minima di 10 metri tra fabbricati prevale sulle disposizioni del P.R.G.Accesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 26 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8144 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CX AT EN, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO, che la difende unitamente agli avvocati PAGLIARI MARIO, FURTER RODOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SP RE CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.T. D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANO ADRIANO, che lo difende unitamente all'avvocato LAZZONI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RU FR;
- intimata -
iavverso la sentenza n. 611/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 25/08/97;
dita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Francesco BRASCHI, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Adriano CASTELLANO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto.
Fatto
Con atto notificato il 13/7/199'0 IN SS CO e PE RA, premesso di essere proprietari in Castelnuovo Magra di un terreno, con annesso fabbricato, confinante con altro fondo di proprietà di YC IA IN, convenivano in giudizio quest'ultima esponendo: che il muro di recinzione tra i due fondi era stato costruito da essi attori;
che nel marzo 1990 la convenuta aveva addossato al detto muro una gran quantità di terra innalzando il livello del suo fondo per una lunghezza di circa 15 metri;
che la YC aveva costruito, in aderenza al muro di recinzione di essi attori, un muro di calcestruzzo per sostenere il terreno di riporto così creando un terrapieno in violazione della distanza minima di 5 metri dal confine prescritto dalla normativa vigente in Castelnuovo per le nuove costruzioni;
che la convenuta, con l'innalzamento del livello del proprio fondo, aveva creato una servitù di veduta su quello di essi istanti;
che il terreno di riporto aveva causato infiltrazioni d'acqua nella loro proprietà, con danneggiamento del muro e delle piantagioni. Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta alla rimozione del terrapieno con arretramento alla distanza legale e con conseguente eliminazione della veduta e delle infiltrazioni d'acqua.
La YC si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande degli attori.
L'adito tribunale di La Spezia, con sentenza 11/4/1995, condannava la convenuta a rimuovere il terrapieno arretrandolo sino a m. 5 dal confine.
Avverso la detta sentenza la YC interponeva gravame al quale resistevano gli appellati.
La corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 25/8/1997, rigettava il gravame osservando: che la YC aveva allegato alla comparsa conclusionale un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Castelnuovo Magra il 25/2/1977; che tale produzione era inammissibile non trattandosi del testo del regolamento edilizio comunale, ma di un documento che riguardava in modo specifico i mappali di proprietà dell'appellante; che, come correttamente ritenuto dal tribunale e secondo la consolidata giurisprudenza della cassazione, dovevano intendersi costruzioni, ai fini della normativa sulle distanze, i terrapieni ed i relativi muri di contenimento dovuti all'opera dell'uomo per creare dislivelli artificiali o per accentuare i naturali dislivelli esistenti;
che al muro di cinta, costruito dal confinanti, la YC aveva addossato terra di riporto ed aveva poi eretto un cordolo di calcestruzzo in aderenza al muro di recinzione;
che così era stata rafforzata la funzione di muro di contenimento che la YC aveva inteso far assumere al muro di cinta (caratterizzato dall'isolamento delle due facce) degli appellati;
che questi ultimi, pur deducendo la creazione di un'illegittima veduta e la produzione di infiltrazione d'acqua nella loro proprietà, avevano riservato a separato giudizio la proposizione di domanda di risarcimento del danno e si erano limitati a chiedere il ripristino della distanza legale tra costruzione e confine, con la rimozione del terrapieno e l'arretramento dello stesso alla distanza legale;
che quindi il tribunale, avendo accertata l'illegittimità del terrapieno sanzionandone l'arretramento, non doveva emettere pronunzie specifiche sull'asserita veduta e sulle infiltrazioni;
che la YC non era stata condannata alla demolizione del muro di cinta costruito lungo il confine con la strada vicinale;
che in primo ed in secondo grado era sempre stato pacifico che la normativa urbanistica comunale prescrivesse la distanza minima di m. 5 tra costruzioni e confine;
che anche il c.t.u. si era espresso in tal senso;
che solo nella conclusionale in grado di appello la YC aveva contestato tale dato normativo non allegando il regolamento edilizio ma producendo un certificato di destinazione urbanistica che non poteva essere preso in esame.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta da YC IA IN con ricorso affidato a quattro motivi. CO IN SS ha resistito con controricorso, mentre PE RA non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. Con ordinanze pronunciate da questa Corte alle udienze del 7/12/1999 e del 22/9/2000 è stata disposta l'acquisizione sia del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado sia degli atti concernenti la normativa urbanistica comunale vigente nel marzo 1990 nel comune di Castelnuovo Magra.
Diritto
In via preliminare il resistente CO IN SS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso "per nullità della notificazione fatta al procuratore di causa anziché alla parte personalmente nel domicilio eletto".
L'eccezione è infondata.
Il ricorso - come risulta dalla relata di notifica - è stato notificato allo IN SS ed alla PE RA e, per essi, al loro "procuratore domiciliatario avv. Araldo Boccia" con consegna dell'atto "a mani del domiciliatario". Il ricorso è stato quindi notificato alle parti (ossia allo IN SS ed alla RU) con consegna dell'atto non a queste ma (per esse) al procuratore "domiciliatario" nel pieno rispetto di quanto al riguardo disposto dal primo comma dell'articolo 330 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: violazione di legge;
violazione del principio "iura novit cura"; violazione dell'obbligo di conoscenza di disposizioni di legge;
violazione dell'articolo 113 c.p.c. in relazione all'articolo 869 c.c. Deduce la ricorrente che i regolamenti edilizi hanno efficacia di legge ex articolo 873 c.c. per cui il giudice ha l'obbligo di conoscere tali norme, di acquisirne di ufficio il contenuto e di controllame l'applicabilità a prescindere dalle allegazioni e produzioni delle parti. Il giudice di primo grado ha quindi violato tale obbligo omettendo di verificare di ufficio l'invocata normativa urbanistica comunale. La corte di appello, poi, ha aggravato l'errore affermando che il documento prodotto da essa YC (certificato di destinazione urbanistica) "non era piano regolatore" ed omettendo di esaminare detto documento. Con il secondo motivo si denuncia: violazione o falsa applicazione del P.R.G. di Castelnuovo Magra con riferimento all'articolo 873 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato da parte appellante e comunque rilevabile di ufficio. Sostiene la ricorrente che la corte di appello ha omesso di esaminare la normativa urbanistica comunale costituente un punto decisivo della controversia per di più diffusamente prospettato da parte appellante nella comparsa conclusionale. La corte di merito, inoltre, ha travisato il contenuto dell'esibito certificato di destinazione urbanistica nel quale erano state specificamente riportate le norme del P.R.G. regolanti la zona in questione.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato da parte convenuta ed appellante in ordine al concetto di costruzione ed alla dedotta violazione delle distanze fissate dalle nonne del P.R.G. comunale integrative dell'articolo 873 c.c.,;
violazione di legge;
violazione c/o falsa applicazione dell'articolo 33 P.R.G. comunale in riferimento all'articolo 873 c.c. Deduce la ricorrente che la corte di appello ha errato nel qualificare "costruzione" il terrapieno o riporto di terra addossato al muro di cinta della proprietà IN. Peraltro la corte di merito non ha tenuto conto della particolare conformazione dei due fondi limitrofi, nè ha considerato che i detti fondi, lungo il confine in corrispondenza del muro di cinta IN, avevano la medesima pendenza con la conseguenza che tale situazione pregressa verrebbe ad essere mutata con l'arretramento del terrapieno come disposto con l'impugnata sentenza.
I detti motivi, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed interdipendenti. Le censure mosse dalla ricorrente - pur se in parte fondate - sono inidonee ad indurre alla cassazione della sentenza impugnata. La corte di appello - come risulta dalla parte espositiva che precede - ha ritenuto inammissibile la produzione allegata dall'appellante YC alla comparsa conclusionale e relativa al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Castelnuovo Magra. La corte territoriale ha al riguardo affermato che la detta produzione riguardava i mappali di proprietà della YC e non il testo del regolamento edilizio comunale e, inoltre, che in primo ed in secondo grado era stata ritenuta pacifica tra le parti la normativa urbanistica comunale circa la prescritta distanza minima di m. 5 tra costruzione e confine.
È evidente l'errore logico e giuridico in cui è incorso il giudice di secondo grado il quale non ha tenuto conto del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui i piani regolatori hanno natura normativa per cui l'accertamento del loro contenuto deve essere compiuto di ufficio dal giudice senza che sussista al riguardo un onere di produzione in giudizio della parte (sentenza 16/6/1992 n. 7367). Era quindi compito della corte di merito - dopo aver ritenuto che i documenti allegati dall'appellante alla comparsa conclusionale riguardavano solo i mappali di proprietà della YC e non il regolamento edilizio del comune di Castelnuovo - acquisire il testo ed accertare il contenuto delle norme dettate dal regolamento edilizio comunale in tema di distanza tra costruzioni e confine. Il sopraindicato errore di diritto commesso dalla corte territoriale non esplica però effetti sulla decisione il cui dispositivo è conforme al diritto (sostanziale e processuale) ed implica, per tale ragione, la conservazione della relativa statuizione. Il detto errore è correggibile in questa sede di legittimità mediante modifica della motivazione ex articolo 384 c.p.c. senza necessità di compiere nuovi accertamenti o nuove indagini e valutazioni in fatto trattandosi nella specie di una mera astratta questione in diritto. Come più volte precisato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un errore commesso dal giudice del merito relativo non ad un punto di fatto, bensì ad un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito a norma dell'articolo 384 c.p.c. del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata (anche in assenza di un ricorso incidentale), è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito e se il dispositivo siano oggettivamente conformi a diritto, si che la sostituzione della motivazione errata con quella corretta porti all'identico dispositivo della sentenza denunciata, purché la detta sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazione di fatto o, infine, purché dalla sostituzione della motivazione non derivi violazione del principio dispositivo, ossia non vi sia una pronuncia su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili di ufficio (sentenze 11/4/2000 n. 4593; 17/11/1999 n. 12753; 16/5/1998 n. 4939) . Ciò posto occorre osservare che - in base ad una corretta e logica interpretazione della lettera e dello spirito delle norme dell'acquisito regolamento edilizio per la parte relativa alla zona agricola collinare "E3" (in cui, come è pacifico, sono ubicati i fondi delle parti deve ritenersi esatta la decisione dei giudici del merito circa l'applicabilità nel caso di specie della prescrizione della distanza minima di 5 metri tra costruzioni e confini contenuta nella normativa urbanistica del comune di Castelnuovo Magra. Bisogna al riguardo rilevare che la detta prescrizione risulta espressamente imposta, dall'articolo 33 delle norme tecniche di attuazione del RR.G., per le "operazioni di restauro e di risanamento di singoli edifici residenziali che possono comportare aumento di volumetria". Dalla lettura dello stesso ricorso emerge che quanto realizzato dalla YC "altro non fu che un mero livellamento dell'area laterale alla costruzione su di essa insistente". Si tratta quindi di intervento edilizio che, in quanto collegato e funzionale ad un preesistente edificio, deve di conseguenza ritenersi sottoposto al rispetto della detta prescrizione concernente la distanza di m. 5 dal confine prevista dalla citata disposizione dello strumento urbanistico comunale. Tale intervento edilizio non può invece essere sottoposto alla disciplina prevista per le nuove costruzioni che, ai sensi degli articoli 29 e 33 delle norme di attuazione del P.R.G., sono consentite solo se a servizio diretto dell'agricoltura ovvero se effettuate per "edificazione di abitazioni per gli addetti all'attività agricola e alla loro famiglia nella misura strettamente necessaria dell'attività stessa". In ogni caso la prescrizione del rispetto della distanza di metri 5 dal confine prevista per le operazioni di restauro e di risanamento di edifici residenziali deve, a maggior ragione, ritenersi logicamente applicabile anche in caso di nuove costruzioni.
Nella specie, al contrario di quanto sostenuto dalla YC, il terrapieno in questione ed il relativo muro di contenimento creati dalla ricorrente devono considerarsi - sulla base di quanto insindacabilmente accertato in fatto in sede di merito con riferimento alle caratteristiche strutturali e dimensionali del detto terrapieno e del connesso muro di sostegno - "costruzione" ai fini dell'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 873 c.c. in tema di distanze legali. In proposito è sufficiente segnalare che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, il muro di sostegno di un terrapieno, in quanto costituente vera e propria costruzione per il rispetto delle distanze legale, deve considerarsi come muro di fabbrica e non come muro di cinta che, a norma dell'articolo 878 c.c., è quello destinato alla protezione e delimitazione del fondo con altezza non superiore a tre metri e con le due facce isolate (sentenze 5/1/2000 n. 45; 3/7/1998 n. 6483; 22/5/1995 n. 5613). Questa Corte ha anche avuto modo di chiarire che in caso di fondi a dislivello non può considerarsi "costruzione", ai fini e per gli effetti dell'articolo 873 c.c., il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane: nel caso, invece, di dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono ritenersi costruzioni in senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi (sentenze 2/2/2000 n. 1134;
21/5/1997 n. 4541; 11/7/1995 n. 7594) .
Nel caso in esame, appunto, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la ricorrente ha realizzato un terrapieno artificiale (con riporto di terra addossato al muro di cinta costruito dai confinanti) ed ha poi eretto un cordolo di calcestruzzo in aderenza al muro di recinzione al fine di rafforzare la funzione di contenimento del terreno fatta assumere al detto muro. Pertanto correttamente la corte di appello, nel rispetto dei riportati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, ha definito "costruzione" il terrapieno in questione con riferimento alla normativa sulle distanze.
È appena il caso di rilevare infine che, come chiarito nella sentenza impugnata, la YC è stata condannata non alla demolizione del muro di cinta dalla stessa costruito lungo il confine con la strada vicinale, bensì all'arretramento del terrapieno (ossia della terra di riporto addossata al muro di cinta) e ciò al fine di "ripristinare il livello dell'originario piano di campagna quale chiaramente emerge dalla fotografia n. 1 prodotta dagli attori in primo grado". Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dalla YC con il terzo motivo di ricorso, dalla esecuzione della sentenza impugnata non deriva un mutamento della situazione di fatto esistente tra i due confinanti fondi delle parti prima della realizzazione del terrapieno in questione.
Da quanto precede consegue che la decisione impugnata deve essere mantenuta ferma dovendosi solo rettificare la motivazione ex articolo 384 c.p.c.: i motivi di ricorso in esame devono pertanto essere rigettati.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: violazione o inesatta applicazione dell'articolo 112 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia riguardanti sia la prospettata e contestata creazione di illegittima veduta dal fondo YC verso la proprietà IN SS, sia le cause determinanti la polluzione di acque e gli stillicidi. La ricorrente lamenta l'errore commesso dai giudici del merito nell'aver omesso di esaminare le domande proposte dagli attori - relative alle asserite violazioni di diritti dominicali ed a presunti illeciti - ritenendo tali domande assorbite dall'accoglimento della domanda principale di arretramento del terrapieno. Secondo la YC così operando i giudici del merito hanno violato il diritto di essa ricorrente di ottenere una pronuncia sulle eccezioni al riguardo sollevate indipendentemente dalla questione della asserita violazione delle distanze.
Il motivo è inammissibile.
La corte di appello ha confermato la decisione del tribunale con la quale era stata affermata l'inutilità tanto del l'accertamento in ordine alla causa delle infiltrazioni d'acqua lamentate dagli attori quanto di una pronuncia sulla domanda di questi ultimi volta ad ottenere l'eliminazione della veduta dal terrapieno creato dalla YC. La corte territoriale ha al riguardo evidenziato che il primo giudice - dopo aver affermato che le domande degli attori relative alla veduta ed alle infiltrazioni erano subordinate a quella principale concernente l'arretramento a distanza legale del costruito terrapieno e dopo aver disposto tale arretramento - aveva ritenuto eliminato sia il problema della legittimità o meno della veduta sia quello delle infiltrazioni. Nell'impugnata sentenza risulta altresì precisato che gli attori si erano limitati a chiedere il ripristino della distanza legale tra costruzione e confine con rimozione del terrapieno e l'arretramento dello stesso alla distanza legale "con conseguente eliminazione della veduta e delle infiltrazioni d'acqua". Coerentemente la corte di merito ha ritenuto ineccepibile la decisione del tribunale che. accertata l'illegittimità del terrapieno e disposto il suo arretramento, non era tenuto ad "emettere pronunzie specifiche sull'asserita veduta e sulle infiltrazioni".
È evidente quindi la carenza di interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia ritenuta assorbita dai giudici del merito. In proposito è appena il caso di ribadire il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione con il quale si denunci l'omesso esame di una questione non esaminata dal giudice di merito perché espressamente ritenuta assorbita mancando in tal caso la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione (tra le tante, sentenze 20/3/2000 n. 3908; 23/11/1998 n. 11861). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore di IN SS CO, delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di IN SS CO delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 354.700, oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001