Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8144
CASS
Sentenza 15 giugno 2001

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I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 cod. civ. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, l'altezza non superiore a metri tre, la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà. Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata; pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo.

I piani regolatori hanno natura normativa per cui l'accertamento del loro contenuto deve essere compiuto d'ufficio dal giudice, senza che sussista al riguardo un onere di produzione in giudizio della parte.

Il muro di sostegno di un terrapieno, in quanto costituente vera e propria costruzione ai fini delle distanze legali, deve considerarsi come muro di fabbrica e non come muro di cinta che, a norma dell'art. 878 cod. civ., è quello destinato alla protezione e delimitazione del fondo con altezza non superiore a tre metri e con le due facce isolate.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8144
Data del deposito : 15 giugno 2001

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