2. Il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione , la carta di circolazione ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneita' tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine e' costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, e' conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilita' a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformita', quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformita', senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita' per macchine agricole non conformi al tipo omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 343,35 a € 1.376,55)) . (19) (29) (43) ((52)) 7. Il rilascio del certificato di idoneita' tecnica o della carta di circolazione e' sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilita' della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.
(4)
------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.