Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., entro i limiti di legge, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2017, n. 17871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17871 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
17871-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO - Rel. Consigliere - 302/2017- N. Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. VINCENZO SIANI N. 12619/2016 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO PA RO N. IL 21/06/1989 avverso l'ordinanza n. 178/2015 TRIBUNALE di PESARO, del 23/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
Parle Camerelli lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ce Ra تا شاه P an c ut ou Zlave D Udit i difensor Avv.; ли, RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2015, il Tribunale di Pesaro in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da AR OL OC, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis e conseguente estensione della sospensione condizionale della pena già concessa per uno di essi, relativamente alle sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale monocratico di Pesaro a)- 23 dicembre 2010, irrevocabile il 16 febbraio 2011, per il reato di truffa commesso il 23 settembre 2009, pena sospesa;
b)- 24 novembre 2011, irrevocabile il 25 febbraio 2014 per il reato di insolvenza fraudolenta, commesso il 7 settembre 2009. Indicava le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta nella circostanza che la richiesta unificazione avrebbe comportato un pregiudizio per il richiedente, in quanto l'estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa per il reato sub a) a quello sub b) era preclusa dalla decisione del giudice della cognizione che aveva negato il beneficio.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR, a mezzo del difensore fiduciario, eccependo la violazione di legge sostanziale e processuale. nelIn sintesi, il difensore osserva che il giudice dell'esecuzione riconoscimento della continuazione in sede esecutiva incontra i limiti determinati ми, dal divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte e dall'esclusione del vincolo dal giudice della cognizione;
tuttavia, una volta che sia stata ritenuta l'unitarietà del reato il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione che non sia stata concessa nel precedente giudicato. Nel caso in esame, rileva che il secondo giudice non poteva concedere la sospensione condizionale della pena per il divieto posto dall'art. 164 cod. pen. e che la continuazione tra reati non era stato esclusa dal giudice della cognizione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, pur nelle imprecisioni normative che lo connotano allorquando trascura quanto prevede l'art. 164 quarto comma cod. pen, è fondato per le ragioni che seguono. L'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto che la concessione della sospensione condizionale per i reati unificati in continuazione 1 fosse preclusa dall'intervenuto rigetto della richiesta di sospensione oeiia pena per il secondo reato da parte del giudice della cognizione. Va però considerato che l'articolo 671, comma 3, cod. proc. pen. consente espressamente al giudice dell'esecuzione di concedere taluno dei benefici di legge « quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione ». La giurisprudenza di questa Corte, che anche questo Collegio condivide, afferma che la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso: Sez. 1, n. 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331; Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699; Sez. 1, n. 3149 del 05/05/1997, Cassarino, Rv. 207421; Sez. 1, n. 4020 del 09/06/1997, Seghetti, Rv. 208353). La sospensione condizionale della pena, in altri termini, può essere entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una concessa - ли unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, per la concezione unitaria del reato ai fini del - trattamento sanzionatorio la pluralità di condanne è assimilabile ad una - condanna unica (in tal senso Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv. 217889). Ai fini dell'applicazione dell'art. 671, comma 3, non rivestono rilievo le ragioni per cui il giudice della cognizione non abbia concesso la sospensione, essendo compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata.
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone allora l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro, che procederà ovviamente senza vincoli e previa adeguata valutazione dei presupposti - a nuovo esame dell'istanza del ricorrente uniformandosi al principio secondo cui la sospensione condizionale della pena, una volta ritenuta l'unicità del disegno criminoso tra i due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, può essere concessa, in sede esecutiva, anche se essa non sia stata concessa con alcuna delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione.
P. Q. M.
Г 2 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia Pesaro. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2017 Il consigliere estensore Adet Toni Novik DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA per nuovo esame al Tribunale di Il Presidente Massimo Vecchio Vecelu