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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, vista la riunione disposta in data odierna, e viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.941/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv. D. Valeri e A. Medici
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. G. Bracuti
PAROLE CHIAVE: LICENZIAMENTO RITORSIVO, GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduce:.
1.1. di essere stata assunta «a tempo determinato e parziale… dal 23.4.2018 … con qualifica di operaia comune di 7° livello di cui al CCNL Terziario-
Confcommercio e mansioni esecutive ausiliarie.. consistite nella gestione degli ordini di magazzino, nel ricevimento, verifica e sistemazione delle merci e nell'apertura dei pacchi»;
1.2. che il contratto «è stato .. poi trasformato a tempo indeterminato»;
1.3. di essere stata inquadrata «dall'1.1.2021» nella «la qualifica di impiegata di 5° pagina 1 di 10 livello» con «mansioni di addetta al magazzino – ordini» «consistenti nella pianificazione degli ordini in base alle giacenze di magazzino, nel monitoraggio degli ordini e del loro stato d'avanzamento, nella gestione dei listini, nei contatti con fornitori e corrieri, nelle richieste di offerte ai fornitori, nel controllo delle giacenze di magazzino, nell'assistenza alla clientela, nel supporto alla rete commerciale degli agenti della zona Marche, agli addetti al magazzino e all'amministrazione per la verifica delle fatture e dei documenti di trasporto, nonché nell'analisi dei dati e reportistica»;
1.4. che «alla fine dell'anno 2022 i coniugi e hanno Persona_1 Persona_2
trasferito la maggioranza delle quote della società (90%) alla
[...]
società con sede a Vobarno, in provincia di Brescia, Controparte_2
facente capo a e;
il restante 10% delle quote è rimasto di CP_2 CP_2
proprietà di , figlio dei vecchi proprietari»; Persona_3
1.5. che «tre mesi dopo l'ingresso in società del nuovo socio» - , a far data dall'1.4.2023, il rapporto di lavoro della è stato trasformato da tempo Parte_1
parziale a tempo pieno»;
1.6. che «in data 27.11.2024, la datrice di lavoro comunicava alla lavoratrice il licenziamento (per giustificato motivo oggettivo), con effetto immediato, per soppressione della postazione di lavoro ricoperta, in considerazione del decremento del fatturato rispetto all'anno precedente, della necessità di contenere i costi con conseguente redistribuzione delle mansioni a seguito di una revisione organizzativa e dell'impossibilità di ricollocazione in diverso ambito aziendale».
2. La lavoratrice contesta la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, invocando l'onere in capo al «datore …. di provare il motivo oggettivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1966», e il principio secondo « l'impossibilità di ricollocare altrove il lavora-tore (cd. repechage) rappresenta un fatto costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro»; deducendo, tra l'altro, che:
2.1. in prossimità del licenziamento la ditta aveva effettuato una assunzione, ed una pagina 2 di 10 stabilizzazione di un rapporto a tempo determinato, entrambe relative a dipendenti e ndr) inquadrati nel proprio livello Persona_4 CP_3
(5°);
2.2. che le sue mansioni, «indispensabili in un'azienda, come la Controparte_1
che commercializza all'ingrosso», non erano «state soppresse», ed anzi «solo un anno prima del licenziamento il rapporto di lavoro … instaurato a tempo parziale, era stato trasformato a tempo pieno»;
2.3. che in generale non vi era stata « una riorganizzazione aziendale effettiva e concreta tale da determinare la soppressione del» proprio «posto di lavoro», mancando « il nesso di causalità tra l'esigenza aziendale che avrebbe determinato la soppressione del posto di lavoro occupato … e il suo licenziamento».
3. Il difetto del giustificato motivo oggettivo emerge già dagli atti, senza necessità di procedere alla istruttoria proposta dalle parti.
4. Si deve infatti considerare che:
4.1. la Società deduce (fornendo dati precisi e non contestati) una progressiva riduzione del (costo del) personale (così arrivato a soli 8 dipendenti al novembre
2024), parallela ad una progressiva diminuzione dei «ricavi», negli anni dal 2021 al 2024;
4.2. ciò integra effettivamente una «riorganizzazione aziendale», astrattamente idonea a giustificare un licenziamento: anche a prescindere sia dal fatto che nei relativi esercizi il bilancio si sia comunque chiuso in positivo, sia anche dalla eventualità che la diminuzione del fatturato non sia stata la causa, ma per ipotesi l'effetto, di un deliberato (per qualsiasi insindacabile motivo) ridimensionamento dell'organico;
4.3. tuttavia, ciò che è altresì necessario (cfr Cass.29101/19) e che manca nel caso concreto (come eccepito dalla difesa attorea), è il rapporto causale tra tale riorganizzazione e il licenziamento della ricorrente;
4.4. sul punto si può anche sorvolare sulla assunzione dei citati e Persona_4
pagina 3 di 10 formalmente (sia l'uno che l'altro) in qualità di «manovale di CP_3
magazzino V liv» (doc.13 allegato al ricorso), e sulla contestata circostanza (di cui la resistente ha offerto la prova) secondo cui entrambi sarebbero stati invece di fatto impiegati come «commerciali» nel «reparto vendite»;
4.5. è infatti determinante e sufficiente, per attestare la mancanza del rapporto di causalità, che le mansioni della ricorrente siano rimaste comunque necessarie, come significativamente evidenziato dal fatto che, a fronte della dedotta politica di ridimensionamento dell'organico, la quale per quanto dedotto dalla stessa resistente è iniziata (almeno) dal 2021 e ha ricevuto un decisivo impulso con l'avvincendarsi «dal gennaio 2023» della «compagine societaria», il suo rapporto di lavoro è stato trasformato da part time a tempo pieno nell'aprile 2023;
4.6. tanto è vero che la stessa convenuta deduce e chiede di provare (capitolo h)) che
«dal mese di novembre 2024 le mansioni della signora sono Parte_1
state trasferite a Vobarno e gestite in loco con apposito gestionale informatico dai sigg.ri e con l'aiuto del personale di nella persona CP_2 CP_2 CP_2
della signora come da doc.20». Parte_2
5. Su quest'ultimo punto si deve rilevare che:
5.1. la difesa attorea contesta in primo luogo che i due soci siano subentrati in tali mansioni insieme alla citata dipendente della e che ciò si evinca CP_2
dall' invocato doc.20, dal quale risulterebbe invece «l'attribuzione di tali mansioni alla sola;
Parte_2
5.2. in effetti dalle prime dieci pagine del documento (consistente in 134 pagine di
«email dell'ufficio acquisti di Vobarno dal novembre 2024») la corrispondenza
(in tutta apparenza relativa alle mansioni della ricorrente come sopra descritte, ed a interlocutori interni ed esterni alla ditta) risulta tenuta esclusivamente dalla dipendente, salvo una mail in cui la stessa cui riceveva disposizioni da CP_2
verosimilmente nello stesso ruolo di amministratore-dirigente, ovvero
[...]
sostanzialmente (considerate le ridotte dimensioni e la struttura dell'organico, per pagina 4 di 10 come descritto dalla stessa convenuta) di diretto di superiore gerarchico, già svolto nei confronti della ricorrente;
5.3. in altre parole, non si ritiene adeguata una prova documentale (così come il relativo citato capitolo, diretto genericamente a confermarne, o peggio ad interpretarne, il complessivo contenuto) consistente in 134 pagine di corrispondenza (che non appare affatto palesemente eloquente, come accennato), senza che sia indicato da quali singole email, e per quale motivo, si dovrebbe evincere che i due amministratori avevano avocato, condividendole con la dipendente della una parte (significativa) delle mansioni Pt_2 Pt_3
operative già proprie della ricorrente;
5.4. in ogni caso– ovvero anche ipotizzando che vi sia stata tale avocazione – dalle stesse allegazioni della difesa convenuta emerge la illegittimità del licenziamento;
5.5. si deve infatti considerare che non integra riorganizzazione dell'organico idonea ad integrare un idoneo «giustificato motivo oggettivo», né (di per sé) il trasferimento della sede lavorativa, né una attribuzione solo parziale delle mansioni del dipendente ad altro lavoratore (compresi gli amministratori);
5.6. in altre parole, prima di procedere al licenziamento, in casi analoghi il datore di lavoro ha l'onere di proporre al dipendente una riduzione di orario (Cfr Cass.
6229/07, 2739/24) e il trasferimento (come sostenuto dalla difesa attorea); sul punto appare opportuno evidenziare che non è stato dedotto né comunque provato che il contributo della dipendente fosse del tutto saltuario, Pt_2
accessorio e\o minimale: il contrario desumendosi invece proprio dal citato doc.20;
5.7. come altresì evidenziato dalla ricorrente, non è poi utilmente invocabile (ma appare addirittura controproducente), a sostegno delle ragioni della Società, la circostanza secondo cui «la sig.ra era inquadrata «alle Parte_2
dipendenze della , svolgendo le prestazioni a favore della convenuta CP_2
pagina 5 di 10 per «mera cortesia, a titolo meramente gratuito»;
5.8. la difesa resistente non specifica se la «mera cortesia» dovesse imputarsi alla lavoratrice, e cioè se ella rendesse tali prestazioni fuori dall'orario retribuitole dalla o invece a tale Società (la quale cioè retribuiva la propria CP_2
dipendente per lavorare [anche] per conto della;
Controparte_1
5.9. quanto alla prima ipotesi, è appena il caso di ricordare che il nostro ordinamento non ammette prestazioni di lavoro non retribuito, se non nel caso di dimostrato e idoneo rapporto affettivo personale (con condivisione del tenere di vita: v. Cass.
1833/09), ovvero da motivi di solidarietà ideale (v. Cass. 11089/12): presupposti che nella fattispecie non risultano e che del resto non sono generalmente configurabili, nemmeno in astratto, in favore di una Società commerciale (di capitali);
5.10. quanto alla seconda ipotesi (alla quale più verosimilmente si riferisce la convenuta), la difesa attorea deduce che una riorganizzazione del personale «non può essere legittimamente attuata - come avvenuto per la - licenziando Parte_1
la lavoratrice e sostituendola con il personale dipendente di un'altra impresa, a meno che non si tratti di somministrazione di personale da parte di un'Agenzia per il Lavoro, di appalto o di distacco, ipotesi che però nel caso di specie non ricorrono, né sono state allegate e dimostrate dalla resistente con la memoria difensiva»;
5.11. sul punto si osserva – anche per completezza – che (a parte l'ipotesi di un appalto, da escludersi senz'altro in quanto in alcun modo dedotta né provata), - a parere di questo Giudice neanche anche una somministrazione o un distacco, pur regolari (ed ove continuativi: come pacificamente nella fattispecie) sarebbero idonei a configurare una «riorganizzazione» ai fini di cui si tratta;
5.12. si tratterebbe infatti, in ogni caso, semplicemente di riempire la «casella» dell'organico lasciata vuota dal dipendente licenziato, con un altro lavoratore parimenti legato da un rapporto di subordinazione, ovvero tenuto a rispettare un pagina 6 di 10 orario eterodeterminato, retribuito in relazione alle ore prestate, inquadrato nella medesima posizione gerarchica, e dal quale si possono esigere, nelle identiche modalità, le stesse prestazioni (ovvero tutte quelle compatibili con la qualifica contrattuale): il che con tutta evidenza non implicherebbe alcuna sostanziale modifica organizzativa;
5.13. tale considerazione vale anche - considerato quanto accennato sull'onere di proporre il part time, paragrafo 5.6 – nell'ipotesi in cui una parte delle mansioni sia stata avocata dal superiore, quantomeno laddove la parte residua sia comunque significativa ovvero, come nella fattispecie, tale da richiedere l'intero impegno reso dal sostituto in favore del (medesimo) datore di lavoro;
5.14. è comunque evidente che non si possa trattare di (regolare) somministrazione;
né di regolare distacco, in mancanza degli elementi di cui all'art.30 D. L.vo 276/03;
5.15. in ogni modo parte resistente non invoca (né prova) la sussistenza né di un appalto, né di un somministrazione, né di un (regolare) distacco, ma semplicemente l'utilizzazione gratuita da parte di una Società, nel proprio esclusivo interesse, di un lavoratore di un'altra Società (controllante, ma pur sempre distinta, sia giuridicamente sia come assetto proprietario: v doc.1 e 2 di parte convenuta);
5.16. a maggior ragione tale situazione non può integrare una «riorganizzazione» idonea a giustificare il licenziamento (rappresentando piuttosto un elemento tipicamente sintomatico di una situazione di «codatorialità», in presenza della quale si ritiene generalmente che l'onere di dimostrare l'impossibilità di repechage si debba riferire all'organico di entrambe le imprese: cfr Cass
11166/18, 267/19) .
6. Si deve pertanto escludere che il licenziamento sia sorretto da un giustificato motivo oggettivo.
*
pagina 7 di 10 7. Ciò stabilito, la ricorrente deduce che il vero (e unico) motivo sia di natura ritorsiva: senza formulare istanze istruttorie (nonostante che per questo aspetto l'onere della prova ricada sul lavoratore), in quanto ciò emergerebbe già dagli atti.
8. In particolare la difesa attorea:
8.1. si riferisce alla testimonianza resa dalla lavoratrice nel giudizio arbitrale relativo alla vertenza arbitrale tra la Società e figlio dei precedenti Persona_3
soci di maggioranza, (rimasto) titolare di una quota minoritaria e della carica di consigliere delegato: carica revocata imputandogli di aver tollerato e
«sottaciuto» che (proprio) il padre della ricorrente avrebbe «effettuato la timbratura marcatempo di registrazione delle presenze in luogo della figlia poi presentatasi al lavoro oltre l'inizio dell'orario contrattuale»; Pt_1
8.2. sostiene che l'atteggiamento ritorsivo sia già sufficientemente desumibile da una serie di «elementi documentali .. rappresentati.. oltre che dalla mancanza del g.m.o»:
8.2.1. «dal contenuto del messaggio WhatsApp inviato alla lavoratrice da CP_2
presidente della società, poche ore prima della deposizione
[...]
testimoniale (doc. 8)»;
8.2.2. «dal contenuto di tale deposizione, tale da inficiare la revoca per giusta causa dell'amministratore disposta dall'assemblea dei soci - come Per_1
del resto confermato a posteriori dal lodo arbitrale che l'ha giudicata
“significativa” (doc. 15) - e quindi contraria all'interesse dei nuovi proprietari della società»;
8.2.3. «dal collocamento in ferie della lavoratrice a distanza di appena una settimana dalla deposizione (collocamento in ferie palesemente illegittimo per-ché disposto unilateralmente in violazione dell'art. 160 del CCNL)»;
8.2.4. «dalla contiguità temporale tra la deposizione testimoniale e l'intimazione del recesso (meno di un mese)»;
8.2.5. dal fatto «tra i quattro dipendenti licenziati a partire dal 2023 la è Parte_1
pagina 8 di 10 stata l'unica a cui non è stato consentito di lavorare durante il periodo di preavviso».
9.
Considerato che
l'intento ritorsivo, per sua natura, non può generalmente essere provato se non per presunzioni, si deve in effetti ritenere che gli elementi esposti integrino un quadro presuntivo adeguatamente grave, preciso e concordante
(art.27291 cc).
10. In merito appare sufficiente evidenziare, a fronte delle argomentazioni contrarie di parte convenuta, che:
10.1. nel «messaggio Whattsapp» (doc.8 allegato al ricorso, non disconosciuto)
l'amministratore non si è rivolto alla ricorrente «limitandosi a dire di CP_2
dire la verità», ma le ha indicato qual era «la verità » da dire e cioè «che ha timbrato tuo padre per te» (“verità” che non è quella che è poi stata accertata in giudizio, anche per effetto della deposizione della lavoratrice: v. doc.15 allegato al ricorso, pag 31-32); non esimendosi, peraltro, dal manifestare il proprio disappunto per il fatto che la dipendente si recasse a rendere la propria testimonianza (il che tra l'altro può essere reso obbligatorio ai sensi dell'art.816 ter comma 3 cpc), ricordandone la (asseritamente) manifestata intenzione (o promessa) di «star.. fuori da questa situazione»;
10.2. nemmeno può aver alcun rilievo l'argomento secondo cui dipendente
, parimenti presentatosi come teste nel medesimo giudizio, Controparte_4
non avrebbe subìto alcuna conseguenza ritorsiva: risultando dagli atti che si è trattato, a differenza della ricorrente, di teste chiamato dalla stessa convenuta, e la cui deposizione è stata ritenuta dall'Arbitro «non perfettamente attendibile» proprio nella parte in cui cercava fornire elementi favorevoli alla ricostruzione sostenuta da quest'ultima.
11. Per mera completezza, si osserva infine che non appare conferente nemmeno l'osservazione per cui «l'esonero dal periodo di preavviso è una facoltà prevista dalla legge e dal CCNL applicato ed è stata adottata proprio in conseguenza pagina 9 di 10 dell'avocazione in capo ai sigg.ri della gestione dell'Ufficio Acquisti presso la CP_2
sede della propria società Maxi a Vobarno», se non altro in quanto non si Parte_4
intravede alcuna ragione per la quale tale «avocazione» si potesse considerare urgente;
e che l'imposizione unilaterale di ferie (per metà giornata dall'11 novembre
2024 fino alla fine del mese: doc.10 attoreo) appare in effetti palesemente illegittima.
*
12. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA la nullità del licenziamento intimato dalla a Controparte_1
con comunicazione del 27.11.2024 Parte_1
CONDANNA la Società alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribu-zione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (€ 1.921,21) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
ed inoltre al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 05/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, vista la riunione disposta in data odierna, e viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.941/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv. D. Valeri e A. Medici
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. G. Bracuti
PAROLE CHIAVE: LICENZIAMENTO RITORSIVO, GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduce:.
1.1. di essere stata assunta «a tempo determinato e parziale… dal 23.4.2018 … con qualifica di operaia comune di 7° livello di cui al CCNL Terziario-
Confcommercio e mansioni esecutive ausiliarie.. consistite nella gestione degli ordini di magazzino, nel ricevimento, verifica e sistemazione delle merci e nell'apertura dei pacchi»;
1.2. che il contratto «è stato .. poi trasformato a tempo indeterminato»;
1.3. di essere stata inquadrata «dall'1.1.2021» nella «la qualifica di impiegata di 5° pagina 1 di 10 livello» con «mansioni di addetta al magazzino – ordini» «consistenti nella pianificazione degli ordini in base alle giacenze di magazzino, nel monitoraggio degli ordini e del loro stato d'avanzamento, nella gestione dei listini, nei contatti con fornitori e corrieri, nelle richieste di offerte ai fornitori, nel controllo delle giacenze di magazzino, nell'assistenza alla clientela, nel supporto alla rete commerciale degli agenti della zona Marche, agli addetti al magazzino e all'amministrazione per la verifica delle fatture e dei documenti di trasporto, nonché nell'analisi dei dati e reportistica»;
1.4. che «alla fine dell'anno 2022 i coniugi e hanno Persona_1 Persona_2
trasferito la maggioranza delle quote della società (90%) alla
[...]
società con sede a Vobarno, in provincia di Brescia, Controparte_2
facente capo a e;
il restante 10% delle quote è rimasto di CP_2 CP_2
proprietà di , figlio dei vecchi proprietari»; Persona_3
1.5. che «tre mesi dopo l'ingresso in società del nuovo socio» - , a far data dall'1.4.2023, il rapporto di lavoro della è stato trasformato da tempo Parte_1
parziale a tempo pieno»;
1.6. che «in data 27.11.2024, la datrice di lavoro comunicava alla lavoratrice il licenziamento (per giustificato motivo oggettivo), con effetto immediato, per soppressione della postazione di lavoro ricoperta, in considerazione del decremento del fatturato rispetto all'anno precedente, della necessità di contenere i costi con conseguente redistribuzione delle mansioni a seguito di una revisione organizzativa e dell'impossibilità di ricollocazione in diverso ambito aziendale».
2. La lavoratrice contesta la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, invocando l'onere in capo al «datore …. di provare il motivo oggettivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1966», e il principio secondo « l'impossibilità di ricollocare altrove il lavora-tore (cd. repechage) rappresenta un fatto costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro»; deducendo, tra l'altro, che:
2.1. in prossimità del licenziamento la ditta aveva effettuato una assunzione, ed una pagina 2 di 10 stabilizzazione di un rapporto a tempo determinato, entrambe relative a dipendenti e ndr) inquadrati nel proprio livello Persona_4 CP_3
(5°);
2.2. che le sue mansioni, «indispensabili in un'azienda, come la Controparte_1
che commercializza all'ingrosso», non erano «state soppresse», ed anzi «solo un anno prima del licenziamento il rapporto di lavoro … instaurato a tempo parziale, era stato trasformato a tempo pieno»;
2.3. che in generale non vi era stata « una riorganizzazione aziendale effettiva e concreta tale da determinare la soppressione del» proprio «posto di lavoro», mancando « il nesso di causalità tra l'esigenza aziendale che avrebbe determinato la soppressione del posto di lavoro occupato … e il suo licenziamento».
3. Il difetto del giustificato motivo oggettivo emerge già dagli atti, senza necessità di procedere alla istruttoria proposta dalle parti.
4. Si deve infatti considerare che:
4.1. la Società deduce (fornendo dati precisi e non contestati) una progressiva riduzione del (costo del) personale (così arrivato a soli 8 dipendenti al novembre
2024), parallela ad una progressiva diminuzione dei «ricavi», negli anni dal 2021 al 2024;
4.2. ciò integra effettivamente una «riorganizzazione aziendale», astrattamente idonea a giustificare un licenziamento: anche a prescindere sia dal fatto che nei relativi esercizi il bilancio si sia comunque chiuso in positivo, sia anche dalla eventualità che la diminuzione del fatturato non sia stata la causa, ma per ipotesi l'effetto, di un deliberato (per qualsiasi insindacabile motivo) ridimensionamento dell'organico;
4.3. tuttavia, ciò che è altresì necessario (cfr Cass.29101/19) e che manca nel caso concreto (come eccepito dalla difesa attorea), è il rapporto causale tra tale riorganizzazione e il licenziamento della ricorrente;
4.4. sul punto si può anche sorvolare sulla assunzione dei citati e Persona_4
pagina 3 di 10 formalmente (sia l'uno che l'altro) in qualità di «manovale di CP_3
magazzino V liv» (doc.13 allegato al ricorso), e sulla contestata circostanza (di cui la resistente ha offerto la prova) secondo cui entrambi sarebbero stati invece di fatto impiegati come «commerciali» nel «reparto vendite»;
4.5. è infatti determinante e sufficiente, per attestare la mancanza del rapporto di causalità, che le mansioni della ricorrente siano rimaste comunque necessarie, come significativamente evidenziato dal fatto che, a fronte della dedotta politica di ridimensionamento dell'organico, la quale per quanto dedotto dalla stessa resistente è iniziata (almeno) dal 2021 e ha ricevuto un decisivo impulso con l'avvincendarsi «dal gennaio 2023» della «compagine societaria», il suo rapporto di lavoro è stato trasformato da part time a tempo pieno nell'aprile 2023;
4.6. tanto è vero che la stessa convenuta deduce e chiede di provare (capitolo h)) che
«dal mese di novembre 2024 le mansioni della signora sono Parte_1
state trasferite a Vobarno e gestite in loco con apposito gestionale informatico dai sigg.ri e con l'aiuto del personale di nella persona CP_2 CP_2 CP_2
della signora come da doc.20». Parte_2
5. Su quest'ultimo punto si deve rilevare che:
5.1. la difesa attorea contesta in primo luogo che i due soci siano subentrati in tali mansioni insieme alla citata dipendente della e che ciò si evinca CP_2
dall' invocato doc.20, dal quale risulterebbe invece «l'attribuzione di tali mansioni alla sola;
Parte_2
5.2. in effetti dalle prime dieci pagine del documento (consistente in 134 pagine di
«email dell'ufficio acquisti di Vobarno dal novembre 2024») la corrispondenza
(in tutta apparenza relativa alle mansioni della ricorrente come sopra descritte, ed a interlocutori interni ed esterni alla ditta) risulta tenuta esclusivamente dalla dipendente, salvo una mail in cui la stessa cui riceveva disposizioni da CP_2
verosimilmente nello stesso ruolo di amministratore-dirigente, ovvero
[...]
sostanzialmente (considerate le ridotte dimensioni e la struttura dell'organico, per pagina 4 di 10 come descritto dalla stessa convenuta) di diretto di superiore gerarchico, già svolto nei confronti della ricorrente;
5.3. in altre parole, non si ritiene adeguata una prova documentale (così come il relativo citato capitolo, diretto genericamente a confermarne, o peggio ad interpretarne, il complessivo contenuto) consistente in 134 pagine di corrispondenza (che non appare affatto palesemente eloquente, come accennato), senza che sia indicato da quali singole email, e per quale motivo, si dovrebbe evincere che i due amministratori avevano avocato, condividendole con la dipendente della una parte (significativa) delle mansioni Pt_2 Pt_3
operative già proprie della ricorrente;
5.4. in ogni caso– ovvero anche ipotizzando che vi sia stata tale avocazione – dalle stesse allegazioni della difesa convenuta emerge la illegittimità del licenziamento;
5.5. si deve infatti considerare che non integra riorganizzazione dell'organico idonea ad integrare un idoneo «giustificato motivo oggettivo», né (di per sé) il trasferimento della sede lavorativa, né una attribuzione solo parziale delle mansioni del dipendente ad altro lavoratore (compresi gli amministratori);
5.6. in altre parole, prima di procedere al licenziamento, in casi analoghi il datore di lavoro ha l'onere di proporre al dipendente una riduzione di orario (Cfr Cass.
6229/07, 2739/24) e il trasferimento (come sostenuto dalla difesa attorea); sul punto appare opportuno evidenziare che non è stato dedotto né comunque provato che il contributo della dipendente fosse del tutto saltuario, Pt_2
accessorio e\o minimale: il contrario desumendosi invece proprio dal citato doc.20;
5.7. come altresì evidenziato dalla ricorrente, non è poi utilmente invocabile (ma appare addirittura controproducente), a sostegno delle ragioni della Società, la circostanza secondo cui «la sig.ra era inquadrata «alle Parte_2
dipendenze della , svolgendo le prestazioni a favore della convenuta CP_2
pagina 5 di 10 per «mera cortesia, a titolo meramente gratuito»;
5.8. la difesa resistente non specifica se la «mera cortesia» dovesse imputarsi alla lavoratrice, e cioè se ella rendesse tali prestazioni fuori dall'orario retribuitole dalla o invece a tale Società (la quale cioè retribuiva la propria CP_2
dipendente per lavorare [anche] per conto della;
Controparte_1
5.9. quanto alla prima ipotesi, è appena il caso di ricordare che il nostro ordinamento non ammette prestazioni di lavoro non retribuito, se non nel caso di dimostrato e idoneo rapporto affettivo personale (con condivisione del tenere di vita: v. Cass.
1833/09), ovvero da motivi di solidarietà ideale (v. Cass. 11089/12): presupposti che nella fattispecie non risultano e che del resto non sono generalmente configurabili, nemmeno in astratto, in favore di una Società commerciale (di capitali);
5.10. quanto alla seconda ipotesi (alla quale più verosimilmente si riferisce la convenuta), la difesa attorea deduce che una riorganizzazione del personale «non può essere legittimamente attuata - come avvenuto per la - licenziando Parte_1
la lavoratrice e sostituendola con il personale dipendente di un'altra impresa, a meno che non si tratti di somministrazione di personale da parte di un'Agenzia per il Lavoro, di appalto o di distacco, ipotesi che però nel caso di specie non ricorrono, né sono state allegate e dimostrate dalla resistente con la memoria difensiva»;
5.11. sul punto si osserva – anche per completezza – che (a parte l'ipotesi di un appalto, da escludersi senz'altro in quanto in alcun modo dedotta né provata), - a parere di questo Giudice neanche anche una somministrazione o un distacco, pur regolari (ed ove continuativi: come pacificamente nella fattispecie) sarebbero idonei a configurare una «riorganizzazione» ai fini di cui si tratta;
5.12. si tratterebbe infatti, in ogni caso, semplicemente di riempire la «casella» dell'organico lasciata vuota dal dipendente licenziato, con un altro lavoratore parimenti legato da un rapporto di subordinazione, ovvero tenuto a rispettare un pagina 6 di 10 orario eterodeterminato, retribuito in relazione alle ore prestate, inquadrato nella medesima posizione gerarchica, e dal quale si possono esigere, nelle identiche modalità, le stesse prestazioni (ovvero tutte quelle compatibili con la qualifica contrattuale): il che con tutta evidenza non implicherebbe alcuna sostanziale modifica organizzativa;
5.13. tale considerazione vale anche - considerato quanto accennato sull'onere di proporre il part time, paragrafo 5.6 – nell'ipotesi in cui una parte delle mansioni sia stata avocata dal superiore, quantomeno laddove la parte residua sia comunque significativa ovvero, come nella fattispecie, tale da richiedere l'intero impegno reso dal sostituto in favore del (medesimo) datore di lavoro;
5.14. è comunque evidente che non si possa trattare di (regolare) somministrazione;
né di regolare distacco, in mancanza degli elementi di cui all'art.30 D. L.vo 276/03;
5.15. in ogni modo parte resistente non invoca (né prova) la sussistenza né di un appalto, né di un somministrazione, né di un (regolare) distacco, ma semplicemente l'utilizzazione gratuita da parte di una Società, nel proprio esclusivo interesse, di un lavoratore di un'altra Società (controllante, ma pur sempre distinta, sia giuridicamente sia come assetto proprietario: v doc.1 e 2 di parte convenuta);
5.16. a maggior ragione tale situazione non può integrare una «riorganizzazione» idonea a giustificare il licenziamento (rappresentando piuttosto un elemento tipicamente sintomatico di una situazione di «codatorialità», in presenza della quale si ritiene generalmente che l'onere di dimostrare l'impossibilità di repechage si debba riferire all'organico di entrambe le imprese: cfr Cass
11166/18, 267/19) .
6. Si deve pertanto escludere che il licenziamento sia sorretto da un giustificato motivo oggettivo.
*
pagina 7 di 10 7. Ciò stabilito, la ricorrente deduce che il vero (e unico) motivo sia di natura ritorsiva: senza formulare istanze istruttorie (nonostante che per questo aspetto l'onere della prova ricada sul lavoratore), in quanto ciò emergerebbe già dagli atti.
8. In particolare la difesa attorea:
8.1. si riferisce alla testimonianza resa dalla lavoratrice nel giudizio arbitrale relativo alla vertenza arbitrale tra la Società e figlio dei precedenti Persona_3
soci di maggioranza, (rimasto) titolare di una quota minoritaria e della carica di consigliere delegato: carica revocata imputandogli di aver tollerato e
«sottaciuto» che (proprio) il padre della ricorrente avrebbe «effettuato la timbratura marcatempo di registrazione delle presenze in luogo della figlia poi presentatasi al lavoro oltre l'inizio dell'orario contrattuale»; Pt_1
8.2. sostiene che l'atteggiamento ritorsivo sia già sufficientemente desumibile da una serie di «elementi documentali .. rappresentati.. oltre che dalla mancanza del g.m.o»:
8.2.1. «dal contenuto del messaggio WhatsApp inviato alla lavoratrice da CP_2
presidente della società, poche ore prima della deposizione
[...]
testimoniale (doc. 8)»;
8.2.2. «dal contenuto di tale deposizione, tale da inficiare la revoca per giusta causa dell'amministratore disposta dall'assemblea dei soci - come Per_1
del resto confermato a posteriori dal lodo arbitrale che l'ha giudicata
“significativa” (doc. 15) - e quindi contraria all'interesse dei nuovi proprietari della società»;
8.2.3. «dal collocamento in ferie della lavoratrice a distanza di appena una settimana dalla deposizione (collocamento in ferie palesemente illegittimo per-ché disposto unilateralmente in violazione dell'art. 160 del CCNL)»;
8.2.4. «dalla contiguità temporale tra la deposizione testimoniale e l'intimazione del recesso (meno di un mese)»;
8.2.5. dal fatto «tra i quattro dipendenti licenziati a partire dal 2023 la è Parte_1
pagina 8 di 10 stata l'unica a cui non è stato consentito di lavorare durante il periodo di preavviso».
9.
Considerato che
l'intento ritorsivo, per sua natura, non può generalmente essere provato se non per presunzioni, si deve in effetti ritenere che gli elementi esposti integrino un quadro presuntivo adeguatamente grave, preciso e concordante
(art.27291 cc).
10. In merito appare sufficiente evidenziare, a fronte delle argomentazioni contrarie di parte convenuta, che:
10.1. nel «messaggio Whattsapp» (doc.8 allegato al ricorso, non disconosciuto)
l'amministratore non si è rivolto alla ricorrente «limitandosi a dire di CP_2
dire la verità», ma le ha indicato qual era «la verità » da dire e cioè «che ha timbrato tuo padre per te» (“verità” che non è quella che è poi stata accertata in giudizio, anche per effetto della deposizione della lavoratrice: v. doc.15 allegato al ricorso, pag 31-32); non esimendosi, peraltro, dal manifestare il proprio disappunto per il fatto che la dipendente si recasse a rendere la propria testimonianza (il che tra l'altro può essere reso obbligatorio ai sensi dell'art.816 ter comma 3 cpc), ricordandone la (asseritamente) manifestata intenzione (o promessa) di «star.. fuori da questa situazione»;
10.2. nemmeno può aver alcun rilievo l'argomento secondo cui dipendente
, parimenti presentatosi come teste nel medesimo giudizio, Controparte_4
non avrebbe subìto alcuna conseguenza ritorsiva: risultando dagli atti che si è trattato, a differenza della ricorrente, di teste chiamato dalla stessa convenuta, e la cui deposizione è stata ritenuta dall'Arbitro «non perfettamente attendibile» proprio nella parte in cui cercava fornire elementi favorevoli alla ricostruzione sostenuta da quest'ultima.
11. Per mera completezza, si osserva infine che non appare conferente nemmeno l'osservazione per cui «l'esonero dal periodo di preavviso è una facoltà prevista dalla legge e dal CCNL applicato ed è stata adottata proprio in conseguenza pagina 9 di 10 dell'avocazione in capo ai sigg.ri della gestione dell'Ufficio Acquisti presso la CP_2
sede della propria società Maxi a Vobarno», se non altro in quanto non si Parte_4
intravede alcuna ragione per la quale tale «avocazione» si potesse considerare urgente;
e che l'imposizione unilaterale di ferie (per metà giornata dall'11 novembre
2024 fino alla fine del mese: doc.10 attoreo) appare in effetti palesemente illegittima.
*
12. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA la nullità del licenziamento intimato dalla a Controparte_1
con comunicazione del 27.11.2024 Parte_1
CONDANNA la Società alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribu-zione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (€ 1.921,21) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
ed inoltre al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 05/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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