Art. 23. Vincitori di assegni biennali
Proroghe di contratti e borse di studio
L' articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21 , e' modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni biennali.
I contratti di cui all' articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , qualora scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati.
Analogamente le borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62 ed attualmente in godimento, sono prorogate fino al 31 ottobre 1978.
Proroghe di contratti e borse di studio
L' articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21 , e' modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni biennali.
I contratti di cui all' articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , qualora scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati.
Analogamente le borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62 ed attualmente in godimento, sono prorogate fino al 31 ottobre 1978.