CASS
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38303 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
ricorsi trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/03/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di NN AN, il quale è stato sottoposto dal 10/10/2012 al 09/10/2021 alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di interposizione fittizia, aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, per i quali è stato condannato in primo ed in secondo grado ed è poi intervenuta sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, con riferimento al reato associativo e perché il fatto non costituisce reato, in relazione alle tre ipotesi di interposizione fittizia. 2. Il AN, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38303 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/11/2025 affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 5 e 6 della C.E.D.U. Osserva che le conclusioni cui è pervenuto il provvedimento impugnato sono del tutto incompatibili con quelle cui è giunta la sentenza di annullamento senza rinvio, sia in relazione al reato associativo, che alle tre ipotesi di interposizione fittizia;
che, in particolare, in relazione al reato associativo, nulla si rinviene nell'ordinanza della Corte territoriale che possa consentire di comprendere quale sia stato il percorso argomentativo che ha portato al rigetto dell'istanza; che, invero, per dimostrare il controllo del clan AN sulla gestione della raccolta dei rifiuti, l'ordinanza ha valorizzato il rapporto privilegiato dei componenti della famiglia AN con il coimputato NO De Caria, direttore amministrativo della Leonia s.p.a. (società addetta alla raccolta dei rifiuti), che, secondo la sentenza di annullamento senza rinvio, porta, invece, ad escludere l'utilizzo della forma intimidatrice del metodo mafioso, trattandosi di relazioni interpersonali non fondate su rapporti di forza;
che, in relazione al reato di interposizione fittizia, il provvedimento impugnato, pur riportando ampi stralci della motivazione della sentenza di questa Corte di legittimità, non tiene conto della circostanza per cui detto provvedimento non ha ritenuto sussistente la componente fattuale della fattispecie contestata, avendo precisato che in tale tipologia di reato la componente "dolo specifico" assume una connotazione fondamentale al fine dell'integrazione della fattispecie;
che, in ogni caso, in relazione ad entrambe le fattispecie criminose contestate, gli elementi denotanti la radicale impossibilità di configurazione dei reati già sussistevano in epoca antecedente all'emissione del titolo custodiale, per cui l'ulteriore errore in cui è incorsa la Corte territoriale consiste nell'aver affermato che solo nel corso del giudizio di merito si sarebbe addivenuti ad una diversa valutazione del materiale probatorio;
che, del resto, su quest'ultimo punto la motivazione è apparente, posto che il giudice della riparazione non indica quali sarebbero gli elementi sopravvenuti in forza dei quali ciò che appariva prima indiziante non lo sia diventato poi;
che, infine, l'ordinanza impugnata presenta una carenza assoluta di motivazione anche in relazione al profilo causale, atteso che ha introdotto una sorta di assimilazione tale per cui è come se le condotte di intestazione fittizia ed il ritenuto circuito privilegiato all'interno della Leonia s.p.a. avessero determinato ipso facto l'errore di valutazione in cui era incorso il giudice procedente, senza dar conto di come le condotte tenute dal AN potessero aver dato causa o contribuito dare causa all'emissione dell'ordinanza custodiale. 3. In data 22/10/2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello 2 Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si conclude il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione. Si tratta all'evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla 3 sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. La Corte territoriale ha fatto corretto governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo ravvisato le condotte gravemente colpose del AN nel controllo della gestione societaria della Leonia s.p.a. e nei rapporti stretti intrattenuti con il suo direttore amministrativo, NO De Caria. In particolare, il giudice della riparazione ha bene evidenziato come la circostanza che il condizionamento delle scelte imprenditoriali in proprio favore da parte dell'odierno ricorrente, anche estromettendo illegittimamente altri concorrenti, si basasse sui rapporti interpersonali, piuttosto che sulla forza di intimidazione proveniente dal vincolo associativo, non fosse un dato immediatamente percepibile, anche in considerazione della elevata caratura criminale del AN, soggetto almeno in un passato prossimo inserito a pieno titolo nel locale contesto 'ndranghetistico; come, invero, il rapporto paritario tra il AN ed il De Caria fosse emerso solo successivamente, a seguito dell'analisi dei fatti operata dalla Corte di legittimità (in proposito, giova ribadire che la sussistenza del reato associativo è stata ritenuta, non solo in fase cautelare, ma anche in entrambi i giudizi di merito); senza tacere che una siffatta originaria lettura degli accadimenti, sempre nell'ottica della valutazione ex ante che deve informare il giudizio di riparazione, risultava confermata anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, da cui emergeva la posizione di preminenza di fatto all'interno della Leonia s.p.a. dell'odierno ricorrente, definito da una dipendente come "il principale". Tale intromissione nella gestione societaria ad opera di un soggetto che in un recente passato era risultato inserito nell'ambiente 'ndranghetistico, unitamente all'energica estromissione dal mercato di altri concorrenti, ha creato quella situazione di forte opacità, che ha giustificato l'intervento preventivo degli organi statali con l'emissione del titolo cautelare. Quanto, poi, ai tre episodi di interposizione fittizia di cui ai capi C), D) ed E), il provvedimento impugnato ha individuato la condotta gravemente colposa dell'odierno ricorrente nel trasferimento delle quote sociali della SE.MA.C. s.r.l. e della Italservice s.r.I., società riconducibili alla famiglia AN, in favore di SE LO AN e di EP IA IA UR, nonché nel trasferimento delle quote sociali della SI.CE. s.r.I., anch'essa riconducibile alla famiglia AN, a EM RO ed a EP IA IA UR. I giudici della riparazione, dunque, hanno ritenuto che detti trasferimenti di quote sociali, specie se posti in essere da un soggetto pluripregiudicato anche per reati in materia di criminalità organizzata, abbiano creato l'apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente 4 all'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare;
che, invero, l'accertamento dell'elemento soggettivo, vale a dire del dolo specifico per cui l'intestazione fittizia deve essere compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale, attiene al giudizio sulla imputazione, rilevando nel procedimento per la riparazione il dato materiale costituito dalle condotte poste in essere dal ricorrente, che hanno avuto un peso considerevole nella valutazione della necessità dell'adozione dell'ordinanza custodiale. 2. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.). 5
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
ricorsi trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/03/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di NN AN, il quale è stato sottoposto dal 10/10/2012 al 09/10/2021 alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di interposizione fittizia, aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, per i quali è stato condannato in primo ed in secondo grado ed è poi intervenuta sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, con riferimento al reato associativo e perché il fatto non costituisce reato, in relazione alle tre ipotesi di interposizione fittizia. 2. Il AN, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38303 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/11/2025 affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 5 e 6 della C.E.D.U. Osserva che le conclusioni cui è pervenuto il provvedimento impugnato sono del tutto incompatibili con quelle cui è giunta la sentenza di annullamento senza rinvio, sia in relazione al reato associativo, che alle tre ipotesi di interposizione fittizia;
che, in particolare, in relazione al reato associativo, nulla si rinviene nell'ordinanza della Corte territoriale che possa consentire di comprendere quale sia stato il percorso argomentativo che ha portato al rigetto dell'istanza; che, invero, per dimostrare il controllo del clan AN sulla gestione della raccolta dei rifiuti, l'ordinanza ha valorizzato il rapporto privilegiato dei componenti della famiglia AN con il coimputato NO De Caria, direttore amministrativo della Leonia s.p.a. (società addetta alla raccolta dei rifiuti), che, secondo la sentenza di annullamento senza rinvio, porta, invece, ad escludere l'utilizzo della forma intimidatrice del metodo mafioso, trattandosi di relazioni interpersonali non fondate su rapporti di forza;
che, in relazione al reato di interposizione fittizia, il provvedimento impugnato, pur riportando ampi stralci della motivazione della sentenza di questa Corte di legittimità, non tiene conto della circostanza per cui detto provvedimento non ha ritenuto sussistente la componente fattuale della fattispecie contestata, avendo precisato che in tale tipologia di reato la componente "dolo specifico" assume una connotazione fondamentale al fine dell'integrazione della fattispecie;
che, in ogni caso, in relazione ad entrambe le fattispecie criminose contestate, gli elementi denotanti la radicale impossibilità di configurazione dei reati già sussistevano in epoca antecedente all'emissione del titolo custodiale, per cui l'ulteriore errore in cui è incorsa la Corte territoriale consiste nell'aver affermato che solo nel corso del giudizio di merito si sarebbe addivenuti ad una diversa valutazione del materiale probatorio;
che, del resto, su quest'ultimo punto la motivazione è apparente, posto che il giudice della riparazione non indica quali sarebbero gli elementi sopravvenuti in forza dei quali ciò che appariva prima indiziante non lo sia diventato poi;
che, infine, l'ordinanza impugnata presenta una carenza assoluta di motivazione anche in relazione al profilo causale, atteso che ha introdotto una sorta di assimilazione tale per cui è come se le condotte di intestazione fittizia ed il ritenuto circuito privilegiato all'interno della Leonia s.p.a. avessero determinato ipso facto l'errore di valutazione in cui era incorso il giudice procedente, senza dar conto di come le condotte tenute dal AN potessero aver dato causa o contribuito dare causa all'emissione dell'ordinanza custodiale. 3. In data 22/10/2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello 2 Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si conclude il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione. Si tratta all'evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla 3 sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. La Corte territoriale ha fatto corretto governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo ravvisato le condotte gravemente colpose del AN nel controllo della gestione societaria della Leonia s.p.a. e nei rapporti stretti intrattenuti con il suo direttore amministrativo, NO De Caria. In particolare, il giudice della riparazione ha bene evidenziato come la circostanza che il condizionamento delle scelte imprenditoriali in proprio favore da parte dell'odierno ricorrente, anche estromettendo illegittimamente altri concorrenti, si basasse sui rapporti interpersonali, piuttosto che sulla forza di intimidazione proveniente dal vincolo associativo, non fosse un dato immediatamente percepibile, anche in considerazione della elevata caratura criminale del AN, soggetto almeno in un passato prossimo inserito a pieno titolo nel locale contesto 'ndranghetistico; come, invero, il rapporto paritario tra il AN ed il De Caria fosse emerso solo successivamente, a seguito dell'analisi dei fatti operata dalla Corte di legittimità (in proposito, giova ribadire che la sussistenza del reato associativo è stata ritenuta, non solo in fase cautelare, ma anche in entrambi i giudizi di merito); senza tacere che una siffatta originaria lettura degli accadimenti, sempre nell'ottica della valutazione ex ante che deve informare il giudizio di riparazione, risultava confermata anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, da cui emergeva la posizione di preminenza di fatto all'interno della Leonia s.p.a. dell'odierno ricorrente, definito da una dipendente come "il principale". Tale intromissione nella gestione societaria ad opera di un soggetto che in un recente passato era risultato inserito nell'ambiente 'ndranghetistico, unitamente all'energica estromissione dal mercato di altri concorrenti, ha creato quella situazione di forte opacità, che ha giustificato l'intervento preventivo degli organi statali con l'emissione del titolo cautelare. Quanto, poi, ai tre episodi di interposizione fittizia di cui ai capi C), D) ed E), il provvedimento impugnato ha individuato la condotta gravemente colposa dell'odierno ricorrente nel trasferimento delle quote sociali della SE.MA.C. s.r.l. e della Italservice s.r.I., società riconducibili alla famiglia AN, in favore di SE LO AN e di EP IA IA UR, nonché nel trasferimento delle quote sociali della SI.CE. s.r.I., anch'essa riconducibile alla famiglia AN, a EM RO ed a EP IA IA UR. I giudici della riparazione, dunque, hanno ritenuto che detti trasferimenti di quote sociali, specie se posti in essere da un soggetto pluripregiudicato anche per reati in materia di criminalità organizzata, abbiano creato l'apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente 4 all'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare;
che, invero, l'accertamento dell'elemento soggettivo, vale a dire del dolo specifico per cui l'intestazione fittizia deve essere compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale, attiene al giudizio sulla imputazione, rilevando nel procedimento per la riparazione il dato materiale costituito dalle condotte poste in essere dal ricorrente, che hanno avuto un peso considerevole nella valutazione della necessità dell'adozione dell'ordinanza custodiale. 2. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.). 5
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.