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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 15/01/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16385/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Entro Direzionale-Isola B2 80121 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250153736363 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259042085413000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella e l'intimazione
Resistente/Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento della tassa auto 2020 e l'intimazione di pagamento relativa all'imposta di registro per l'anno
2014; eccepiva il ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione della tassa auto e, per l'impsta di registro, l'omessa motivazione dell'atto.
Nessuno si costituiva per l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, quanto alla cartella relativa alla tassa auto, l'omessa costituzione dell'ufficio induce a ritenere fondata l'eccezione del ricorrente circa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Con riferimento, poi, all'intimazione avente ad oggetto l'imposta di registro, l'omesso deposito dell'atto impugnato unitamente al ricorso, determina l'inammissibiltà della domanda in parte qua.
L'omessa costituzione in giudizio di parte resistente impedisce di poter considerare sanato il vizio della vocatio in ius.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi indicati in motivazione e compensa le spese,
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16385/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Entro Direzionale-Isola B2 80121 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250153736363 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259042085413000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella e l'intimazione
Resistente/Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento della tassa auto 2020 e l'intimazione di pagamento relativa all'imposta di registro per l'anno
2014; eccepiva il ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione della tassa auto e, per l'impsta di registro, l'omessa motivazione dell'atto.
Nessuno si costituiva per l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, quanto alla cartella relativa alla tassa auto, l'omessa costituzione dell'ufficio induce a ritenere fondata l'eccezione del ricorrente circa l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Con riferimento, poi, all'intimazione avente ad oggetto l'imposta di registro, l'omesso deposito dell'atto impugnato unitamente al ricorso, determina l'inammissibiltà della domanda in parte qua.
L'omessa costituzione in giudizio di parte resistente impedisce di poter considerare sanato il vizio della vocatio in ius.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi indicati in motivazione e compensa le spese,