Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 2
Poiché l'attuale formulazione dell'art. 111 della Costituzione garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità, l'eventuale inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo deve essere dichiarata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza del riesame, della quale deve essere dato avviso anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta.
Il termine perentorio per la presentazione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella diversa nella quale l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motivazione, ma la sola conoscenza della sua esecuzione; comunque è onere probatorio dell'interessato dimostrare la tempestività dell'istanza.
Commentario • 1
- 1. Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. RimessaVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2003, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Giudo Presidente del 25/11/2003
Dott. GRASSI Aldo Consigliere SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi est. Consigliere N. 1796
Dott. VANGELISTA Vittorio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco Consigliere N. 26010/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI LA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa il 27.1.2003 dal tribunale per il riesame di Napoli.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Onorato Pierluigi;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 27.1.2003 il tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame presentata nell'interesse di LA ME contro il decreto di sequestro preventivo disposto dal g.i.p. del medesimo tribunale in data 3.12.2002. Il giudice del riesame ha osservato da una parte che mancava la prova della data in cui il sequestro era stato eseguito e dall'altra che l'interessato aveva avuto conoscenza del provvedimento di sequestro prima del 2.1.2003, posto che in questa data il difensore aveva formulato istanza al p.m. per la revoca del sequestro. L'istanza di riesame, presentata il 16.1.2003, era quindi fuori del termine legale di dieci giorni.
2 - Il (difensore del ME ha presentato ricorso per Cassazione deducendo due motivi per erronei applicazione dell'art. 324 c.p.p. nonché per insufficienza e illogicità della motivazione. Col primo motivo rileva che l'interessato ha avuto conoscenza del decreto di sequestro soltanto in data 10.1.2003, quando il decreto gli fu notificato.
Col secondo motivo sostiene che: a) il fatto che l'istanza di revoca facesse riferimento al numero di registro generale del decreto di sequestro non significa che l'interessato conoscesse il contenuto completo del decreto medesimo;
b) la detta istanza di revoca, benché contenesse la data del 2.1.2003 (peraltro erroneamente apposta in luogo del 12.1.2003), era stata presentata nella segreteria del pubblico ministero soltanto il 16.1.2003, unica data certa che deve far fede per provare la conoscenza del provvedimento impugnato;
c) per l'udienza camerale del 27.1.2003 il ME non aveva ricevuto la notificazione dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va premesso che spetta all'interessato dimostrare la tempestività della sua istanza di riesame, e che a tal fine non sono sufficienti meri argomenti preventivi o induttivi, non suffragati da alcun elemento oggettivo (Cass. Pen. Sez. 2^, n. 1591 del 21.4.1994, P.M. in proc. De Giovanni, rv. 197333).
Inoltre, il termine di dieci giorni per proporre l'istanza di riesame contro il sequestro preventivo decorre ex art. 324 c.p.p. dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella diversa in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. La norma cioè non richiede la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo del dispositivo e della motivazione, ma solo della sua esecuzione. E ciò perché l'istanza di riesame non deve contestualmente essere corredata dei motivi, i quali possono essere dedotti anche nella udienza camerale, prima dell'inizio della discussione (art. 324, comma 4, c.p.p.). In altri termini, proprio perché l'istanza è atto di gravame (secondo la tradizionale denominazione dottrinale), che come tale non richiede una motivazione contestuale, il termine perentorio per la sua presentazione decorre dalla conoscenza del "fatto" storico del sequestro e non dalla conoscenza del provvedimento che motivatamente lo dispone. Tanto premesso, non v'è dubbio che l'istanza di riesame presentata il 16.1.2003 dal difensore del ME era tardiva, atteso che sin dalla data del 2.1.2003 lo stesso difensore e l'interessato erano già a conoscenza dell'avvenuto sequestro, dal momento che in questa data avevano presentato al Pubblico Ministero istanza di revoca contro il sequestro stesso. Sotto questo profilo, per quanto sopra osservato, non può essere dato rilievo all'asserito errore nell'apposizione della data, atteso che non è stato prospettato alcun elemento oggettivo per suffragare tale asserzione.
4 - Tuttavia, la inammissibilità della istanza di riesame doveva essere dichiarata nel contraddittorio delle parti, imposto dal combinato disposto degli artt. 324, sesto comma, e 127, primo comma, c.p.p..
Nel caso di specie, invece, al ME non era stato notificato l'avviso della fissazione dell'udienza, così come tempestivamente eccepito dal difensore in apertura della udienza stessa. Per conseguenza il contraddittorio non era stato regolarmente costituito. Per questa ragione il procuratore generale in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 3.1 - Al riguardo, la giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente affermato la tesi contraria, sostenendo, in linea con la Relazione governativa al nuovo codice di rito, che la inammissibilità va dichiarata de plano senza le garanzie previste dall'art. 127 c.p.p.. In questo senso si sono espresse, fra le tante, Cass. Sez. 2^, sent. n. 4355 del 17-11-1993, Marletta, rv 196729, secondo cui "la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata "de plano" e non già a seguito di procedimento camerale ex art. 127 cod, proc. pen."; nonché Cass. Sez. 3^ del 29-12-2000, Milano, rv 218354,
secondo cui "la dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen. che regola il procedimento in Camera di consiglio, in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile in tutti i casi nei quali il giudice delibera in Camera di consiglio, operando invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di tale procedura, peraltro non richiamata dal disposto dell'ari. 591 cod. proc. pen., norma generale in tema di inammissibilità del gravame".
3.2 - Ritiene il collegio che questa tesi non possa essere accolta, soprattutto dopo la nuova formulazione dell'art. 111 Cost., che nel secondo comma ha espressamente costituzionalizzato il principio del contraddittorio.
La citata relazione governativa giustifica la procedura de plano col richiamo alla direttiva n. 89 della legge delega, "che prevede garanzie per la difesa solo in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza", aggiungendo che d'altra parte l'attività difensiva "è ampiamente assicurata con la previsione del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza" dichiarativa dell'inammissibilità (v. pag. 125, nonché pag. 129, nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazz. Uff. n. 250 del 24.10.1988). Si può osservare in proposito che la formulazione della direttiva 89, pur prevedendo specificamente adeguate garanzie difensive per la dichiarazione camerale di inammissibilità del ricorso per Cassazione nel caso particolare della manifesta infondatezza, non esclude affatto la garanzia del contraddittorio per ogni dichiarazione camerale di inammissibilità delle impugnazione. Nè può evidentemente sostenersi che detta garanzia è assicurata dalla possibilità di ricorrere per Cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità, giacché in tal modo si verrebbe a stravolgere o vanificare il significato stesso del principio del contraddittorio, il quale deve valere per ogni grado del giudizio e non può dirsi rispettato se limitato solo al giudizio di legittimità.
Comunque, dopo la menzionata costituzionalizzazione del principio del contraddittorio processuale, la tesi sostenuta nella Relazione e nella costante giurisprudenza di legittimità non può essere più accolta. In particolare si impone una diversa lettura, costituzionalmente orientata, della disposizione di cui al nono comma dell'art. 127 c.p.p.. Secondo questa norma, la inammissibilità
dell'atto introduttivo del procedimento camerale, e quindi anche dell'istanza di riesame avverso un provvedimento cautelare, "è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito". Orbene, non v'è dubbio che il nuovo secondo comma dell'art. 111 Cost. "stabilisce altrimenti", imponendo solennemente la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento, principale o incidentale, di merito o di legittimità, e quindi anche per ogni ordinanza dichiarativa di inammissibilità della impugnazione.
5 - Appare invece rispettosa dell'art. 111/2 Cost. la norma dell'art. 591, comma 4, c.p.p., che consente al giudice di dichiarare in ogni stato e grado del procedimento la inammissibilità della impugnazione verificatasi nei gradi processuali precedenti.
Per conseguenza, questa corte, verificata la regolarità del contraddittorio nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità della parte interessata di difendersi in ordine alla contestata tardività della istanza di riesame da lei medesima formulata contro il sequestro preventivo, può dichiarare in questa sede inammissibile la istanza stessa.
In conclusione, l'ordinanza impugnata è nulla per violazione dell'art. 178 lett. e) c.p.p.. Va quindi annullata senza rinvio ex art. 620 lett. e) c.p.p., potendo questa corte immediatamente dichiarare inammissibile per tardività l'istanza di riesame di cui trattasi.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile l'istanza di riesame presentata il 16.1.2003.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004