Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2003, n. 2021
CASS
Sentenza 25 novembre 2003

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Poiché l'attuale formulazione dell'art. 111 della Costituzione garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità, l'eventuale inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo deve essere dichiarata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza del riesame, della quale deve essere dato avviso anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta.

Il termine perentorio per la presentazione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella diversa nella quale l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motivazione, ma la sola conoscenza della sua esecuzione; comunque è onere probatorio dell'interessato dimostrare la tempestività dell'istanza.

Commentario1

  • 1Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. Rimessa
    Vincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2003, n. 2021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2021
Data del deposito : 25 novembre 2003

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