Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione o il deposito di un ricorso, non integra gli estremi della violenza o minaccia penalmente rilevante, quand'anche risulti motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, dovendosi distinguere la concreta attivazione del sistema giudiziario attraverso la formulazione di una domanda proposta dinanzi all'autorità giudiziaria, dalla prospettazione di un'azione, civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontà ed ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il reato di cui all'art. 336 cod. pen. nella presentazione di un atto di citazione in cui si ipotizzava una responsabilità professionale a carico di un consulente tecnico del P.M., in modo da determinare una situazione di apparente incompatibilità e condizionarne la testimonianza in dibattimento).
Commentari • 2
- 1. Minaccia a pubblico ufficiale: basta reazione minatoria?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 agosto 2023
1. La questione La Corte di Appello di Ancona confermava una condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata, in esito a rito abbreviato, dal Tribunale di Macerata per i reati di evasione nonché di resistenza – in motivazione riqualificato in quello di minaccia a pubblico ufficiale – riuniti nel vincolo della continuazione. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure la difesa dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi ivi addotti, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 336 c.p. e di illogicità della motivazione. Potrebbe interessarti anche: Concreto impedimento alla libertà di azione e resistenza a pubblico …
Leggi di più… - 2. Consulenza grafologica: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2011, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
I
05 3 0 0/ 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/01/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente N.42 Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. NICOLA MILO Consigliere - N. 16543/2010 FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLADott.
- Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE
- Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) HE SS N. IL 13/04/1964
avverso la sentenza n. 8124/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galam che ha concluso per l'amullamento sensa rinvio
Udito,per la parte civile, l'Avv.Арен сив и Aufiers unit rigetto
Uditildifensore Avv. Coppi en l'accoglimento
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A IM HE era contestato il reato di cui all'art. 336.1 c.p. per aver usato minacce, consistenti nel presentare un atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di
Avellino in cui ipotizzava, a carico di VA IU, consulente tecnico grafologo del Procuratore della Repubblica di
Ariano Irpino nel procedimento penale 1859/00 RNR a carico dello da stress da stesso HE, una responsabilità (per danno giudizio) a titolo di colpa professionale ovvero generica, in relazione alla suddetta attività di consulenza, così determinando suddetto una situazione di apparente nel consulente incompatibilità, per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveripropri inad omettere,о atti delin parte, 0tutto proprio ufficio (nella specie condizionare la testimonianza del nel dibattimento relativo a quel consulente tecnico del p.m. la rinuncia ad altri determinare nonché procedimento penale, tre procedimenti civili). La incarichi già ricevuti in consumazione del reato veniva collocata tra il 2 dicembre 2003 ed il 12 marzo 2004.
Con sentenza del 24 - 27 novembre 2009 la Corte
d'appello di Napoli confermava l'affermazione di colpevolezza deliberata il 10 gennaio 2008, in esito a rito abbreviato, dal
Tribunale di Avellino, riconoscendo invece le attenuanti generiche e diminuendo conseguentemente la pena, con conferma delle statuizioni civili in favore della parte civile IU.
1.1 La Corte distrettuale:
- dava innanzitutto conto dei punti argomentati dai motivi d'appello: il difetto di temerarietà dell'azione esperita;
il convincimento determinato dai precedenti pareri tecnici dei propri consulenti di parte;
la ragionevole pretesa risarcitoria, diversa dalla tutela endoprocedimentale attivabile con le eccezioni;
la non configurabilità di alcuna forma di minaccia, esulando la prospettabilità di qualsiasi pregiudizio futuro ed evitabile, e pertanto la verificabilità dell'effetto
intimidatorio; l'assenza di alcuna prova di un'assicurazione dal
9 16543/10 RG 2 MOSCHELLA alla consulente tecnica in ordine alla possibile rinuncia in itinere nel caso di smentita o contraddizione delle conclusioni già presentate, secondo l'imputato necessaria per configurare il pregiudizio non nell'avvio ma nella prosecuzione dell'azione civile;
la mancanza di prova dell'elemento psicologico, non desumibile dal 'tempismo' della citazione in giudizio, avvenuta dopo la consumazione del danno lamentato e, per sé, probatoriamente neutro;
l'inidoneità della successiva
denuncia presentata da HE contro la IU per esercizio abusivo della professione, archiviata, a comprovare la
pretestuosità della sua azione civile;
- disattendeva le deduzioni difensive, argomentandone la mera reiterazione rispetto alle questioni già proposte al primo
Giudice e da quello superate con motivazione specifica, e in
particolare spiegava che:
nel caso concreto il ricorso alla giustizia era stato solo il mezzo per perseguire lo scopo illecito di influenzare il consulente tecnico, estraneo al fine proprio dell'azione civile intrapresa, in tal contesto l'atto di citazione del 2.12.2003
assumendo forma sia di minaccia che di violenza impropria diretta a condizionare l'operato della IU nella sua veste di pubblico ufficiale, quando il processo penale doveva ancora
essere celebrato;
tale risultato era stato oltretutto effettivamente perseguito, la IULIANO essendosi determinata nel proprio successivo agire in modo diverso da come avrebbe voluto, anche
chiedendo di essere esonerata per motivi di opportunità da tre incarichi peritali, ricevuti in tre cause davanti a due giudici civili nelle quali HE era parte, cosa che non avrebbe
certo fatto senza quella citazione;
nessun dubbio sussisteva sulla cosciente volontà dell'imputato di perseguire l'intento di neutralizzare l'operato di un consulente tecnico "pernicioso per i propri interessi", come era definitivamente confermato dalla denuncia penale contro la IU personalmente proposta dal
HE, con atto solo da lui sottoscritto, il 1.4.2005. 16543/10 RG 3
2. Nell'interesse del HE hanno proposto ricorso per cassazione i difensori avv. Coppi e Saccone, con i seguenti
motivi:
1- carenza assoluta di motivazione per non avere la
Corte distrettuale risposto alle deduzioni d'appello, solo
riproponendo brani della prima sentenza;
2- violazione dell'art. 336.1 c.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta
configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale: secondo il ricorrente l'estensione dell'orientamento giurisprudenziale insegnato in relazione al diverso delitto di estorsione da Sez. 2 sent. 16618/03 avrebbe dovuto essere "più seriamente meditato" in relazione alla struttura della fattispecie:
per la differenza tra il requisito del profitto ingiusto e l'idoneità della minaccia finalizzata al compimento di atto contrario ai propri doveri;
per il rilievo di una qualità soggettiva quella di pubblico ufficiale che secondo il ricorrente cesserebbe con il
-
deposito dell'elaborato e che i Giudici del merito non avrebbero motivato ancora sussistente, essendo a tal fine irrilevante il dato della mera fissazione al 23.1.2004 della prima udienza dibattimentale, non essendo noto se il consulente tecnico fosse o meno stato indicato nella lista del pubblico ministero, e citato;
per l'essere stata la ritenuta strumentalità
civile affermata solo in relazione al mero datodell'azione cronologico, e ritenuta qualificabile come violenza impropria quando, invece, la possibilità di difendersi efficacemente nel processo penale (la cui sorte non era commentata dalle sentenze)
non escludeva il diritto di rivolgersi al giudice civile per il risarcimento dei danni già subiti a seguito di consulenza tecnica che l'imputato riteneva, anche per le conformi valutazioni dei suoi consulenti, erronea ed infondata, tant'è che il giudice civile aveva respinto la domanda solo per una carente attivazione probatoria in ordine al nesso eziologico tra le enunciate erroneità di consulenza e il disposto rinvio a giudizio, nonché
sull'elemento psicologico dell'illecito civile;
16543/10 RG 4
per l'irrilevanza della denuncia ex 348 c.p., che in quanto "ritorsiva" non avrebbe potuto integrare il delitto ex
art. 336 c.p. e che tale non sarebbe stata ritenuta neppure in sede di archiviazione, stante la mancata trasmissione degli atti per calunnia;
per l'inidoneità della condotta di HE rispetto al conseguimento del fine richiesto dalla norma: quanto alla consulenza penale, perché mancava l'indispensabile requisito della 'futurità' del pregiudizio a seguito dell'immediata traduzione della minaccia in danno, attraverso la citazione,
nonché per la certa conferma delle proprie conclusioni che, a quel punto, la consulente avrebbe scelto nel corso del processo penale;
quanto alle consulenze civili, la situazione di
incompatibilità sarebbe preesistita proprio per la consulenza in atto nel penale, mentre l'azione civile non avrebbe avuto effetto trattandosi di fatto sopravvenuto all'assunzione dell'incarico; in particolare, dovrebbe escludersi la possibilità di configurare come venir meno ai propri doveri di ufficio l'omessa redazione delle consulenze tecniche in ragione della richiesta di esonero, che anzi avrebbe costituito uno specifico atto d'ufficio,
rappresentando al giudice una situazione di eventuale incompatibilità per i provvedimenti consequenziali;
3- violazione dell'art. 336.1 c.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, perché il Giudice d'appello: avrebbe omesso di rispondere alle deduzioni sul convincimento determinato dai pareri dei propri consulenti tecnici e sul non avere il giudice civile ritenuto la temerarietà dell'azione;
• avrebbe apoditticamente dato per scontato sia che il MOSCHELLA fosse a conoscenza degli incarichi poi conferiti alla
IU nei processi civili che lo interessavano, sia la stessa sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
1 16543/10 RG 5
3.1 Entrambi i Giudici del merito, in mo do conforme e dopo specifico confronto con le articolate deduzioni difensive sia in primo grado che nel giudizio di appello, hanno ricostruito i fatti nel senso che l'azione civile intrapresa dal HE contro la consulente IU ha costituito esclusivamente il mezzo formale per 'protestare' contro il contenuto della consulenza tecnica eseguita dalla IU nel procedimento penale a suo carico, e incidere sul prosieguo della sua attività in quel procedimento e sull'operato della stessa nei tre procedimenti civili (nei quali in effetti la stessa ha chiesto ed ottenuto di essere esonerata dagli incarichi).
Tale ricostruzione, sorretta da argomentazioni puntuali,
non incongrue ai dati probatori richiamati, che realizzano una motivazione tutt'altro che apparente ed inoltre immune dagli altri due vizi logici che soli rilevano ai sensi dell'art. 606.1 lett. E c.p.p. va considerata apprezzamento di merito immune da censure. In particolare, lungi dal basarsi sui soli dati
temporali, la ricostruzione conforme nei due primi gradi di
giudizio ha tratto da essi non illogico elemento fattuale di riscontro di un apprezzamento complessivo e non parcellizzato dei vari segmenti di condotta;
così, nient'affatto illogicamente è stata valorizzata la denuncia personale ai sensi dell'art. 348
c.p. come prova del dolo 'punitivo' che ha animato l'azione
civile, del quale altrettanto congruamente è stata ritenuta prova la mancata effettiva attivazione probatoria che ha condotto alla reiezione della domanda civile, con valutazione assorbente in ordine alla dedotta aspettativa determinata dai pareri di propri consulenti.
Altrettanto correttamente i Giudici del merito hanno argomentato la permanenza della qualità di pubblico ufficiale del consulente tecnico anche dopo il deposito dell'elaborato. Sul punto va infatti affermato il principio di diritto che la qualità di pubblico ufficiale assunta anche dal consulente tecnico del pubblico ministero con l'inizio dell'espletamento del suo
incarico, il quale concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria, cessa solo con la conclusione del processo, 16543/10 RG 6
perché esclusivamente il giudicato chiude la possibilità di una orale, pur solo a fase istruttoria che veda il suo esame
5.12.1995-13.3.1996; Sez. 6, chiarimenti (Sez. 6, sent. 2675 del sent.4062 del 7.1-30.3.1999; Sez. 6, sent. 8245 del 12.5-
30.8.1993; Sez.5, sent. 25 del 14.1-1.3.1971).
Inoltre il carattere strumentale dell'azione civile può
effettivamente sussistere, va precisato, anche quando formalmente sia possibile ipotizzare un astratto interesse giuridico al suo esercizio (nella fattispecie era dedotto il 'danno da stress' per il rinvio a giudizio, comunque non risarcibile in sede penale).
3.1.1 Nella vicenda di questo processo costituisce pertanto apprezzamento di merito immune da vizi ai sensi dell'art. 606.1 lett. E c.p.p. il giudicato carattere esclusivamente strumentale dell'azione civile originata dall'atto di citazione di cui all'imputazione, volto solo ad influire sulle determinazioni del consulente tecnico.
La ricostruzione in fatto operata dai Giudici del merito non riferisce di condotte 'di pressione del MOSCHETTA precedenti la notificazione dell'atto di citazione, che pertanto, nella fattispecie concreta, deve ritenersi essere stato il primo atto/comportamento 'minaccioso' .
3.2 La questione di diritto che quindi è posta a questa
Corte suprema è se l'atto di citazione che introduca, davanti al giudice ordinario, una causa civile strumentale nei confronti di un pubblico ufficiale e per ragioni della sua attività d'ufficio sia idoneo a costituire condotta riconducibile ai concetti normativi penali di minaccia o violenza.
A giudizio di questa Sezione la risposta deve essere negativa.
3.2.1 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente insegnato che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a 16543/10 RG 7
giustizia (Sez. 2, sent. 119 del 4.11.2009-7.1.2010; Sez.2, sent.
Sez. 2, sent. 3380 del 24.9.1991- 8496 del 10.12.1990-2.8.1991;
19 del 11.1-25.6.1971). Altra 23.3.1992; Sez.2, sent.
specificamente correlato la rilevanza giurisprudenza ha far valere un dirittopenalistica della minaccia di
all'ingiustizia o iniquità del vantaggio economico conseguito (
Sez. 2, sent. 12082 del 6.2-18.3.2008; Sez. 2, sent. 16618 del
16.1-8.4.2003; Sez. 2, sent. 36942 del 13.3-25.9.2003; Sez. 2,
sent. 12444 del 25.10-2.11.1999).
Ciò che comunque caratterizza tutte tali fattispecie è che la prospettazione dell'azione civile (ma il rilievo è
efficace anche quando il riferimento sia ad una prospettata denuncia penale) mira a far ottenere il beneficio o il vantaggio strumentale (ed in alcuni casi anche obiettivamente non dovuto)
senza coinvolgersi nell'effettivo rapporto con l'autorità
giudiziaria e assumere alcuna delle responsabilità senza conseguenti all'effettiva attivazione del sistema giudiziario: in particolare, la responsabilità per calunnia ovvero la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (ora anche con
specifico riferimento all'ultimo comma di tale norma come
novellato dalla legge 69/2009).
Quando infatti si minaccia un'azione, civile o 'penale', si prospetta una conseguenza negativa che in qualche modo rimane nella discrezionalità dell'agente.
Se invece si attiva effettivamente il sistema giudiziario, l'intervento del giudice terzo pure nel settore
-
penale, quantomeno del g.i.p., oltre che in definitiva dello stesso pubblico ministero parte pubblica, autorità giudiziaria anch'esso spezza ogni collegamento automatico tra l'esito e la discrezionalità di chi agisce. Ed anzi, come accennato, il sistema giudiziario attivato prevede in sé rimedi specifici proprio nei confronti dell'azione 'temeraria', sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che operano indipendentemente da ogni possibile volontà dell'agente, sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a poter essere sollecitati dal convenuto/denunciato.
Per questo il concreto immediato inizio di un'azione civile (così come la immediata presentazione di una denuncia 16543/10 RG 8
penale) non è idoneo a configurare la nozione penalistica di minaccia o violenza.
Tra l'altro, non vi è alcun automatismo tra la denuncia e la rinuncia, o ancor più la sostituzione d'ufficio, relativa ad incarichi in corso (il principio consolidato affermato dalla
: giurisprudenza di legittimità in ordine all'assoluta inidoneità
delle denunce, presentate nei confronti del giudice a causa
dell'esercizio della sua attività, a costituire causa di
Sez. 5, sent. 8429
-ricusazione e quindi ad imporre l'astensione dovendosi estendere in linea di massima del 10.1-28.2.2007
-
anche ai consulenti tecnici e periti, scelti in relazione alle loro specifiche capacità professionali con riferimento al caso concreto e tendenzialmente obbligati ad assumere e svolgere l'incarico).
3.2.2 Questa Corte è ben consapevole che le disfunzioni
'sistema giustizia' sono pertinenti all'impostazione teorica del data al tema di diritto oggetto dell'odierno esame.
Non c'è dubbio infatti che già il solo doversi difendere in un giudizio civile (così come in un procedimento penale),
affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti ed i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere છે solo strumentale, può essere per sé idoneo ad
influire sulle scelte e le condotte professionali future del convenuto. Ma, appunto, tutto ciò può trovare risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso legislatore ha posto a dell'azione strumentale e contrasto temeraria.
Infatti, la trasmissione degli atti quando sia
configurabile il delitto di calunnia è atto obbligato per il pubblico ministero e per il giudice, ai sensi dell'art. 331 c.p.,
e non vi è dubbio che l'autorità giudiziaria penale adita da una denuncia di palese infondatezza, rivolta contro un pubblico ufficiale per attività espletata nell'ambito delle funzioni assegnategli, deve prestare la massima attenzione e diligenza sul 16543/10 RG 9
punto. Tale trasmissione può poi anche essere sollecitata il diritto di presentaredall'interessato, che ha comunque autonomamente alla relativa denuncia.
strumentale, il recente Quanto all'azione civile legge 69/2009 - con intervento del legislatore della dell'art. 96 c.p.c. che l'inserimento di un ultimo comma
specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità della condanna, anche favore della controparte di somma d'ufficio, al pagamento a equitativamente determinata indica un ulteriore e specifico dipende solo dall'attenzione, rimedio, la cui attivazione del giudice, eventualmente comprensione e diligenza opportunamente sollecitato dalla parte interessata. Parte, alla cui diligenza è lasciata non solo ogni ulteriore iniziativa risarcitoria possibile (pure in ordine ad incarichi rinunciati o non conferiti in ragione della pendenza), ma anche l'efficace attivazione di allegazioni e prove per contribuire ad evidenziare al giudicante civile il peculiare contesto della vicenda, specialmente quando lo stesso non emerga già compiutamente dalla stessa citazione. di3.3 Deve pertanto essere affermato il principio diritto che l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione (o il deposito di un ricorso, secondo il rito), ancorché motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, non integra il concetto penalistico di minaccia o violenza.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
sentenza impugnata perché il Annulla senza rinvio la fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12.1.2011
Il presidente Il consigliere estensore
Carlo Citterio fo Di Virginio upina cartiiterr
Depositato in Cancelleria
11 FEB 2011 Il Funzionario Giudiziario oggi, Lidia Scalia IL CANCELLIERE делее قصوری 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, per ragioni in parte differenti da quelle dedotte nei motivi.