TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 2256
TAR
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva e violazione art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    La Corte ha ritenuto che l'ordine di demolizione ha carattere reale ed è opponibile anche a soggetti estranei all'abuso, purché abbiano la disponibilità dell'immobile. Ha inoltre evidenziato la contraddittorietà della ricorrente riguardo alla sua posizione sull'immobile e ha considerato l'erronea indicazione catastale una mera irregolarità formale non inficiante la validità dell'atto, dato che l'immobile e le opere sono comunque individuabili.

  • Rigettato
    Violazione art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e eccesso di potere della P.A.

    La Corte ha ribadito che la misura demolitoria è opponibile anche a chi ha la disponibilità materiale del bene, qualificandosi come utilizzatore, come nel caso della ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione art. 3, commi 1 e 2, L. n. 241/1990 e eccesso di potere della P.A.

    La Corte ha affermato che gli ordini di demolizione sono atti dovuti e vincolati, sufficientemente motivati dalla mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto. Ha inoltre escluso la configurabilità di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, poiché l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa e il tempo trascorso non legittima l'illecito.

  • Rigettato
    Vizi della comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel suo complesso, rigettando tutte le censure, comprese quelle relative alla comunicazione di avvio del procedimento, implicitamente considerate infondate in quanto connesse all'ordinanza di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 2256
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2256
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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