Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2025, proposto da MA IA LL, rappresentata e difesa dall’avv. NI PI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa di Somma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“dell'Ordinanza di demolizione di opere abusive n. 35 del 29.07.2024 – successivamente notificata il 11.11.2024 (atto 88012577264 – prot. 10556) dal Comune di Massa di Somma (NA) – Settore Tecnico Ambiente, con il quale si ordina alla sig.ra LL MA IA “ di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere eseguite” ; nonché, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la comunicazione, di avvio del procedimento amministrativo per violazione urbanistico-edilizia - nota prot. n. 7193 del 22.05.2024. Presuntivamente notificata alla ricorrente in data 06/06/2024.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa di Somma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa OS GI e uditi per le parti il difensore NI PI per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 3 febbraio 2025, MA IA LL, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 35 del 29 luglio 2024, notificata l’11 novembre 2024 (atto 88012577264 – prot. 10556), adottata nei suoi confronti dal Comune di Massa di Somma (NA) – Settore Tecnico Ambiente, nonché, se ed in quanto lesiva dei suoi interessi, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per violazione urbanistico-edilizia - nota prot. n. 7193 del 22 maggio 2024, presuntivamente notificatale in data 6 giugno 2024.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: A. Difetto di legittimazione passiva e violazione e falsa applicazione dell’art 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.
La ricorrente ha evidenziato che non risulterebbe essere fino all’attualità proprietaria dell’immobile sito alla Via Marini, 46 in Massa di Somma (Na), né tanto meno, dall’impugnata ordinanza risulterebbe essere stata autrice o esecutrice del contestato abuso edilizio; né sarebbe intestataria di atti di usufrutto, comodato d’uso, locazione o altri diritti reali sull’immobile indicato in ordinanza, ma avrebbe solo in uso tale immobile a seguito della dipartita dell’anziana nonna. Ha lamentato che, pertanto, la demolizione avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti di IS UA di NI e ON NI fu Vincenzo, quali potenziali proprietari come da visura catastale, ovvero, nei confronti dei loro eredi o ulteriori ed eventuali soggetti dante causa dell'effettivo proprietario e non nei suoi confronti.
Sempre con riferimento al profilo della legittimazione passiva e della sua estraneità alla vicenda per cui è causa, parte ricorrente ha osservato che l'impugnata ordinanza riferirebbe di opere abusive afferenti all'immobile riportato in catasto al foglio 11, particella 11; siffatta determinazione sarebbe errata in quanto, da un attenta analisi della documentazione e mappa catastale allegata, il presunto abuso edilizio afferirebbe ad opere (cucina e bagno) realizzate e presenti in una diversa particella, nello specifico al foglio 11, particella 15 e non al foglio 11, particella 11, ovvero, che le opere abusive contestate ricadrebbero su particelle distinte, appartenenti a diversi e non identificati proprietari. Pertanto il difetto di legittimazione passiva sarebbe la conseguenza dell'erronea indicazione della particella su cui insistono le opere abusive, ovvero, la particella 15 e non la particella 11 del foglio 11. Ha rappresentato che l'immobile oggetto dell'impugnata ordinanza è costituito da due zone distinte, ricadenti su due particelle diverse (particella 11 e particella 15). Le opere abusive, ovvero il bagno e la cucina ricadono nella particella 15, per cui, anche la stessa individuazione dei proprietari catastali UA IS Di NI e ON NI fu Vincenzo risulta essere erronea ai fini della validità e efficacia della notificata ordinanza.
B. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere della PA. Parte ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 31, comma 2 del DPR 380/2001, atteso che il dirigente comunale aveva notificato l'impugnata ordinanza ad un soggetto diverso da quello indicato dalla richiamata norma, non rivestendo ella né la qualifica di proprietaria dell’immobile, né essendo stata responsabile dell’abuso, pur qualificando la medesima come mera utilizzatrice dell'immobile stesso.
C. Violazione e falsa applicazione dell'artt. 3, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990 e ss., eccesso di potere della PA.
Parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata motivazione, ovvero per la mancata indicazione dei presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero per omessa insufficiente istruttoria. In particolare, tenuto anche conto del notevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, l’amministrazione sarebbe stata tenuta a specificare la sussistenza dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’opera realizzata, atteso che si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento in suo favore.
Si è costituito in giudizio il Comune di Massa di Somma con atto meramente formale ed ha poi depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 428 del 27 febbraio 2025 questa Sezione,
“ Ritenuto che la vicenda necessiti di approfondimenti propri della fase di merito;
Ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli opposti interessi (in particolare tenuto conto della limitata portata delle opere oggetto di ordine di ripristino, e della loro incontestata risalenza nel tempo), che l’attuale situazione di fatto rimanga inalterata nelle more della definizione del giudizio nel merito;
Ritenuto che pertanto debba sospendersi nell’efficacia l’ordinanza di ripristino in questione; ”,
ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso nell’efficacia l’impugnata ordinanza di ripristino ed ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 dicembre 2025.
Il Comune resistente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Con il primo e secondo motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente per la loro connessione logica, in sintesi parte ricorrente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto estranea all’abuso per non essere proprietaria, né responsabile dell’abuso, ma mera utilizzatrice dell’immobile oggetto dell'impugnata ordinanza, nonché per l’erronea indicazione della particella catastale; in particolare l’abuso edilizio afferirebbe ad opere (cucina e bagno) che sarebbero state realizzate e presenti in una diversa particella e specificamente al foglio 11, particella 15 e non al foglio 11, particella 11 come rappresentato nel provvedimento impugnato.
L’eccezione con cui parte ricorrente ha lamentato il proprio difetto di legittimazione passiva all’ordine di demolizione e le censure dedotte con il primo e secondo motivo di ricorso sono infondate.
Al riguardo si richiama la giurisprudenza anche della Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400, 16 settembre 2024, n. 4973 e 22 maggio 2024, n. 3320) alla luce della quale “ La misura dell'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che consegue all'accertamento del carattere illegittimo di un manufatto realizzato senza titolo o in sua difformità, ha carattere reale, in quanto è volta a ripristinare l'ordine prima ancora materiale che giuridico, alterato a mezzo della sopravvenienza oggettiva del manufatto, cioè di una cosa, priva di un giusto titolo, non già a sanzionare il comportamento che ha dato luogo a quella cosa; la misura tende quindi all'eliminazione degli effetti materiali dell'avvenuta ingiustificata alterazione dell'ordine urbanistico; per questa ragione, la misura demolitoria è opponibile anche a soggetti estranei al comportamento illecito, ad esempio gli eredi o aventi causa dell'autore dell'abuso, sicché non è dato dubitare, per costante, consolidata e risalente giurisprudenza, della trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione ripristinatoria insita nell'ordine di demolizione dell'opera abusiva ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 1373, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 11 gennaio 2019, n. 34; Cons. Stato, VI, 7 aprile 2014, n. 3392, 10 febbraio 2015, n. 708 e 15 aprile 2015, n. 1927).
Inoltre la giurisprudenza amministrativa fatta propria da questa Sezione ha già avuto modo di affermare che nella nozione di «responsabile dell’abuso» rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche chi ha la disponibilità dell’immobile e che, pertanto, «quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato» (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 6 marzo 2025, n. 1812, 30 giugno 2023, n. 3954, Cons. Stato, VI, 21 novembre 2016, n. 4849).
Come condivisibilmente sostenuto da questo Tribunale “ Deve pertanto affermarsi che l’ordine di demolizione ben può essere spedito anche nei confronti del proprietario che non sia responsabile dell’abuso, ma solo qualora ex ante si diriga nei confronti di soggetto che sia in grado di eseguirlo, avendo la disponibilità del suolo o potendo ottenerla con i mezzi forniti dall’ordinamento.
Diversamente, la palese carenza della disponibilità materiale del bene in capo al proprietario, ben nota al Comune sin dal momento della adozione della diffida a demolire , oltre ad essere un vuoto formalismo procedimentale, rappresenta un elemento ostativo all’adozione dell’atto repressivo, in quanto come affermato in giurisprudenza “l’ingiunzione che impone un obbligo di facere inesigibile, in quanto rivolto alla demolizione di un immobile che è stato sottratto alla disponibilità del destinatario del comando (...), difetta di una condizione costituiva dell’ordine, e cioè, l’imposizione di un dovere eseguibile” (cfr. C.d.S. sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2337). ” - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 20 gennaio 2025, n. 497.
Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di gravame occorre innanzitutto rilevare, come evidenziato dal Comune resistente nella memoria prodotta per l’udienza di discussione, la contraddittorietà dell’operato della ricorrente che nel verbale di sopralluogo del 16 aprile 2024, depositato in giudizio dalla medesima parte ricorrente, ha dichiarato di aver ereditato l’immobile dalla madre, mentre nel ricorso ha sostenuto di avere il mero uso dell’immobile.
Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza deve ritenersi che l’ordinanza di demolizione impugnata sia stata legittimamente adottata nei confronti di parte ricorrente sia nell’eventualità che l’immobile sia stato ereditato dalla madre, come dichiarato nel suddetto verbale di sopralluogo, sia comunque, come rappresentato nella medesima ordinanza, in quanto avente la disponibilità del bene, circostanza questa riconosciuta ed ammessa dalla stessa ricorrente.
Risultando pertanto l’opera abusiva nella disponibilità materiale della ricorrente, in qualità di utilizzatrice, come da essa riconosciuto, tanto basta per renderla legittima destinataria dell’ordine di demolizione (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 dicembre 2024, n. 9850).
Quanto alla questione dell’erronea indicazione dei dati catastali relativi all’immobile oggetto del provvedimento impugnato, pure dedotta da parte ricorrente, in disparte la questione che parte resistente ha depositato in giudizio la relazione del tecnico comunale prot. n. 3661 dell’11 marzo 2025 che conferma che le opere abusive (cucina e bagno) afferiscono proprio all’immobile riportato al foglio 11, particella 11, eseguite in ampliamento al predetto, tuttavia, anche nell’ipotesi in cui le opere abusive dovesse essere ricondotte al foglio 11, particella 15, la censura sarebbe in ogni caso infondata in quanto, come condivisibilmente sostenuto dal Comune resistente, si tratta di una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell’atto.
Ed invero tale indicazione ritenuta erronea non inficia la legittimità del provvedimento in quanto non sussistono dubbi in ordine alla individuazione dell’immobile per cui è causa e alla consistenza delle opere da demolire.
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “ in materia di ordini di demolizione di opere abusive l'erronea indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto del provvedimento costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell'atto, qualora lo stesso contenga una dettagliata descrizione delle opere per le quali si ingiunge la demolizione tale da consentirne l'esatta individuazione ai fini dell'esecuzione dei lavori di ripristino; infatti, eventuali rettifiche delle indicazioni catastali potranno essere valutate nella successiva fase di acquisizione delle aree in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione. ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 20 giugno 2025, n. 492).
Anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Per costante condivisibile giurisprudenza, anche di questa Sezione, i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 22 agosto 2016, n. 4088).
In proposito l'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l’indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso (T.A.R. Napoli, Sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4017), esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 7 maggio 2021, n. 3073), elementi questi di cui non difetta l’impugnata ordinanza.
Deve pertanto ritenersi che il provvedimento impugnato indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della L. n. 241/1990.
Quanto alla ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato perché privo di adeguata motivazione in ragione della risalenza, deve riassuntivamente considerarsi che, per principio consolidato, non è “ configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto ” (sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici dello stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17/10/2017 n. 9, che “ l'illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908) ” – ex multis sentenze della Sezione 29 gennaio 2024, n. 740, 2 marzo 2023, n. 1353, 19 maggio 2022, n. 3431 cit., 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305.
Secondo consolidata anche recente giurisprudenza, “ l'abusività delle opere, realizzate in assenza di qualsivoglia titolo, rende l'ordine di demolizione rigidamente vincolato, ragion per cui, persino in rapporto alla tutela dell'affidamento e all'interesse pubblico alla demolizione, esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.
La tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti. ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 20 giugno 2025, n. 492 cit.).
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese, secondo il principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico di parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo, in favore del Comune di Massa di Somma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore del Comune di Massa di Somma, a titolo spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG MA IG, Presidente
OS GI, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS GI | NG MA IG |
IL SEGRETARIO