Sentenza 15 gennaio 2004
Massime • 1
La produzione di documenti nel primo grado del giudizio non ne comporta la definitiva acquisizione al processo, restando la parte interessata, che abbia sottoposto tali documenti all'esame del giudice di prime cure, libera di non avvalersene nel grado successivo del giudizio, con la conseguenza che, ove detti documenti forniscano la prova dei fatti costitutivi della domanda, e tali fatti siano controversi, il giudice di appello non può che trarne le necessarie conclusioni in ordine al fondamento della domanda. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di un medico fiscale diretta al conseguimento dei compensi per le visite di controllo di lavoratori effettuate, sul rilievo della mancata produzione in appello delle distinte riepilogative di controllo prodotte dal medico in primo grado, comunque contestate dalla controparte sotto il profilo della non sicura desumibilità dalle stesse della concreta effettuazione delle visite per le quali il sanitario chiedeva il compenso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ABBAMONTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO MAGALDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
USL/44 AM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 955/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 29/02/00 R.G.N. 44204/94;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato MAGALDI;
udito l'Avvocato RICCARDO TROIANO per delega MARREO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
La USL 44 di Napoli ha proposto appello contro la sentenza del Pretore di Napoli, che, accogliendo la domanda proposta dal OT GI RO, l'aveva condannata al pagamento in favore dell'attore di compensi per le visite fiscali di controllo dei lavoratori, effettuate dal sanitario dal luglio 1986 al maggio 1988, calcolati in base al decreto ministeriale 15 luglio 1986. A fondamento dell'appello la Usl 44 ha dedotto l'assenza di qualsiasi convenzione con il RO per l'attività di controllo domiciliare, e la mancanza di valida prova dell'effettuazione delle prestazioni sanitarie, in quanto le distinte di controllo prodotte dal ricorrente non consentivano di desumere la concreta effettuazione delle visite. Ha contestato, inoltre, l'applicabilità all'attore del Decreto ministeriale 15 luglio 1986, in materia di tariffe. Il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello, ha rigettato la domanda, osservando, in motivazione, che a fronte delle precise deduzioni formulate dalla Usl in ordine alla mancata prova della sussistenza di convenzioni rilevanti ai fini dell'espletamento delle visite di controllo e della concreta effettuazione di queste ultime, come pure in ordine al contenuto tutt'altro che probante attribuibile alle distinte riepilogative di controllo prodotte dal Dott. RO, questi aveva omesso di produrre in appello la documentazione in oggetto, con conseguente carenza di ogni supporto probatorio della domanda di pagamento da lui avanzata. Secondo il Tribunale, anche a prescindere da ogni valutatone circa la rilevanza e sufficienza delle dette distinte, al fine di dimostrare l'attività di controllo effettivamente svolta, in assenza di tale documentazione non poteva precedersi ad alcuna verifica con riguardo alle contestazioni formulate in merito alla quantità ed agli orari delle visite indicate nei conteggi elaborati all'appellato. Il Tribunale, infine, ha esaminato anche il profilo dell'applicabilità del menzionato decreto ministeriale, pervenendo alla conclusione che esso non potesse applicarsi direttamente ai medici incaricati dalla U.s.l. e che a tal fine sarebbe stato necessario un atto di recepimento da parte di quest'ultima. Per la cassazione di questa sentenza il OT GI RO propone ricorso affidato a tre motivi.
L'intimata ha depositato solo procura.
Sulle conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorrente ha presentato osservazioni scritte, a norma dell'articolo 379, comma 4, cod. procedura civile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente addebita al tribunale di aver rigettato la domanda sul presupposto che la stessa non fosse provata, per la mancanza delle distinte riepilogative con le quali il OT RO aveva provato la veridicità delle circostanze di fatto dedotte a sostegno del ricorso, senza considerare che l'Usl nell'atto di appello non aveva posto in dubbio l'esistenza di tali distinte ma ne aveva piuttosto contestato l'efficacia probatoria, sicché il Tribunale avrebbe dovuto rimetter la causa sul ruolo, ordinando al ricorrente il deposito di tale documentazione, e poi procedere alla valutazione della sua efficacia probatoria, e ciò anche in ossequio al principio della corrispondenza fra la richiesta e la pronunzia, controvertendosi fra le parti non dell'esistenza dei documenti ma esclusivamente della loro idoneità quale mezzo di prova. Il tribunale, che ha invece confuso la carenza di prova con la inefficacia del supporto probatorio, tenuto conto della peculiarità della situazione, avrebbe dovuto ad ogni modo motivare circa il mancato uso dei poteri d'ufficio conferitigli dagli articoli 115 e 281 c.p.c.. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione ed errata applicazione degli articoli 115 e 281 c.p.c., il ricorrente addebita al tribunale di aver omesso di avvalersi dei poteri istruttori di cui ai menzionati articoli del codice di rito, mentre, non essendo controversa l'esistenza dei documenti, avrebbe avuto il dovere di disporne il deposito o, se del caso, effettuare una ispezione presso gli uffici della resistente Usl onde procedere all'accertamento delle circostanze di fatto sottese. Ciò premesso il ricorrente, affermando di esser "a ciò facilitato dall'articolo 372 cod. c.p.c." ha depositato la contestata documentazione ed ha inoltre rivolto a questa Corte istanza, ex art. 210 c.p.c., di ordine di esibizione alla resistente Usl del deposito di tutta la documentazione in suo possesso relativamente alle visite fiscali effettuate dal OT RO nel periodo compreso fra il luglio 1986 ed il maggio 1988. Infine, in via del tutto subordinata, egli ha chiesto a questa corte di disporre giuramento suppletorio del legale rappresentante della Usl nei limiti in cui non ritenga raggiunta la prova del quantum.
Con il terzo motivo di ricorso, denunziando "errata e carente motivazione sotto diversi profili", il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto presente la sentenza delle Sezioni unite di questa corte del 15 luglio 1991, che dopo aver riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario aveva affermato il diritto dei ricorrenti non pagati in alcun modo dalla Usl alla percezione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1986 per le visite fiscali. Il tribunale aveva errato nel non dichiarare inammissibile ed infondato l'appello proposto dalla Usl con il quale si era inteso rimettere in discussione la giurisdizione e la sussistenza del diritto, su una questione in cui era intervenuta una sentenza di questa corte. In ogni caso, il Tribunale aveva errato nel non considerare che il decreto ministeriale sopra menzionate era immediatamente applicabile sia ai medici dell'INPS sia a quelli delle unità sanitarie locali utilizzati per l'effettuazione delle cosiddetti visite fiscali, a prescindere dall'esistenza o meno di un atto di recepimento del decreto ministeriale da parte della U.s.L. Da ultimo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto presente che, anche aderendo alla tesi della necessità di un atto ricettivo delle tariffe da parte dell'amministrazione sanitaria, tale atto doveva ritenersi adottato, considerando da un lato la delibera della giunta regionale Campania del 24 febbraio 1986, che aveva disposto, proprio su richiesta delle Usl, di adeguare i compensi e corrisponderli ai propri medici incaricati delle visite fiscali, secondo quanto previsto dalla menzionato decreto ministeriale, e la successiva delibera 12/4/1988 della stessa Usl 44 che aveva meramente autorizzato il pagamento del personale secondo le tariffe di cui al decreto ministeriale per le visite fiscali effettuate.
I primi due motivi, palesemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.. Vale innanzitutto osservare, riguardo alla produzione documentale effettuata e alle richieste istruttorie proposte dal ricorrente, di cui è menzione nel secondo dei motivi, che, a norma dell'articolo 372 cod. procedura civile, la produzione di documenti in cassazione presuppone una previa produzione del giudizio di merito, salvo l'ingresso di documenti nuovi, attinenti rispettivamente alla eventuale nullità della sentenza impugnata e alla ammissibilità del ricorso e del contro ricorso. Escluso che la produzione di cui trattasi attenga ai due profili menzionati, risulta allora evidente la sua inammissibilità, essendo pacifico che i documenti in questione non erano stati nuovamente versati dal ricorrente nel giudizio di appello, onde non potrebbe comunque ammettersi che essi venissero prodotti in questa sede, potendo, semmai, ove fosse accolto il primo dei motivi in esame, ritenersi che il giudice di merito debba acquisirli per esaminarli. Ma tale ultima conclusione, ad avviso della corte, non è sostenuta da alcuna valida base normativa. Ed infatti, la produzione di documenti nel primo grado del giudizio non comporta la loro definitiva acquisizione al processo, quante volte la parte interessata, ometta di versarli nuovamente in causa in grado di appello, restando essa libera, dopo averli sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado, di non avvalersene nel grado successivo. Pertanto ove tali documenti forniscano la prova dei fatti costitutivi della domanda, e tali fatti siano controversi, il giudice d'appello non può che trarne le necessarie conclusioni in ordine al fondamento della domanda stessa. Nè tale conclusione muta solo perché la parte che abbia interesse contrario alla produzione, senza porre in dubbio l'esistenza nel grado precedente della prova documentale, contesti la sua efficacia probatoria, dal momento che attraverso tale contestazione gli oneri ricadenti sull'attore rimangono fermi in tutta la loro portata, sì che non può dirsi che i fatti dedotti a fondamento della domanda, siano da ritenere acquisiti. Fuor di luogo è poi denunciare in questa sede l'omesso esercizio da parte del Tribunale del potere di ordinare il deposito dei detti atti, pur trattandosi di un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito non sindacabile, senza dire che l'esercizio di tale potere presuppone la richiesta della parte, e quindi non può esser certo sollecitato da chi potendo produrre il documento non si è avvalso di tale facoltà. Infine, vanno dichiarate inammissibili le richieste rivolte a questa Corte di ordinare l'esibizione alla resistente della "documentazione in suo possesso relativamente alle visite fiscali effettuate dal OT RO nel periodo compreso fra il luglio 1986 e il maggio 1988", come pure quella di deferire alla USL il giuramento suppletorio, trattandosi di richieste in radicale contrasto con la struttura stessa del giudizio di cassazione, incompatibile con qualsivoglia esercizio di potere istruttorio.
L'insieme di tali argomentazioni non è affatto scalfito dal contenuto delle note d'udienza, cui s'è fatto cenno, che per quel che rileva, con riguardo ai primi due motivi di ricorso non aggiungono argomentazioni ulteriori a quelle sviluppate nel ricorso stesso.
I primi due motivi vanno quindi rigettati, e tale rigetto determina l'assorbimento del terzo motivo.
La particolarità della situazione consiglia di compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi del ricorso;
assorbito il terzo;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004