Sentenza breve 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 10/03/2026, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2026, proposto da
Susil Premathilaka LA Kankanamalage, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di primo ingresso presentata ai sensi del DPCM del 27.09.2023, n. P-NA/L/Q/2024/119611 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in data 27.02.2025, notificato in data 03 Febbraio 2026 per tramite dello scrivente difensore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa RA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la Prefettura ha depositato in giudizio la nota con cui ha provveduto a riconvocare il datore di lavoro e il lavoratore;
- alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del presente ricorso ma ha insistito per la condanna alle spese dell’amministrazione e il collegio ha dato avviso della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che, come da richiesta di parte ricorrente e in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il presente ricorso vada dichiarato improcedibile;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CU, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
RA UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA UZ | IN CU |
IL SEGRETARIO