Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2004, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S BARTOLOMEO DE VACCINARI 19, presso lo studio dell'avvocato COSIMO RILLO, difeso dall'avvocato ANACLETO MONACO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIPOL ASSIC SPA, VISCIANO VITTORIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 46/00 del Giudice di pace di CAPACCIO, emessa il 03/05/00 e depositata il 08/05/00 (r.g. 29/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 15.2.98 NO CO conveniva in giudizio, avanti il giudice di pace di Capaccio, Visciano Vittorio e Unipol Ass.ni spa, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura nel sinistro stradale verificatosi in Capaccio, contrada S. Venere, il 5.11.97, allorché la sua auto, trovandosi parcheggiata fuori della sede stradale con lo sportello posteriore aperto, era stata attinta allo stesso sportello dall'autovettura del convenuto.
Dei convenuti si costituiva solo la Unipol che chiedeva la riunione del processo a quello precedentemente instaurato con n. 28/88. Disposta la riunione, espletata la prova per tesi e la c.t.u., acquisita la denuncia cautelare del sinistro fatta dal convenuto alla sua compagnia di assicurazione, il giudice adito con sentenza n. 46/2000, depositata il 23 maggio 2000, rigettava la domanda attrice, ponendo le spese di c.t.u. a carico della Unipol e compensando fra le parti le spese di giudizio.
Ricorre il NO esponendo due motivi. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 cpc, si censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro in base al contenuto della dichiarazione cautelare del sinistro fatta dal convenuto alla sua compagnia di assicurazione e disatteso la confluenza dei risultati istruttori favorevoli alla tesi sostenuta dall'attore(prova testimoniale e c.t.u.) e si sostiene l'ininfluenza sul piano della prova di tale dichiarazione cautelare del convenuto, perché rimasta una mera affermazione contrastata dalle prove espletate in giudizio. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo inesistenza, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'inattendibilità delle prove assunte e la loro valutazione in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 cpc, si rileva che in base alle prove raccolte era risultato che "l'auto dell'attore era parcheggiata, sul lato opposto al senso di marcia, fuori della carreggiata, per l'intero su area privata, con lo sportello aperto già da tempo prima dell'impatto e con i fari spenti", mentre il giudicante "invertendo la rotta del suo ragionamento, non spende neanche una parola per giustificare l'assoluta inattendibilità di tali risultanze probatorie ... limitandosi a precisare che la ricostruzione offerta dalle stesse era smentita dalla succinta denuncia cautelare del convenuto Visciano. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, avendo la stessa estrazione concettuale, e rigettati perché infondati.
Ben vero, è proprio del giudizio di equità necessario la caratteristica di essere un giudizio intuitivo, svincolato dall'osservanza dei principi regolatori della materia e impostato su fatti e circostanze comunque emergenti dalla realtà processuale, sui quali il giudice fonda il suo ragionamento.
Orbene, a fronte delle prove raccolte, favorevoli alla tesi dell'attore, il giudice ha dato rilievo al fatto che, per ritenere attendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro sostenuta dall'attore, era mancato un elemento essenziale e cioè che l'auto del convenuto avesse deviato dalla sua direttrice di marcia ed invaso l'area privata nella quale si sarebbe trovata l'auto dell'attore. Ne consegue il rigetto del ricorso senza obbligo di statuizione sulle spese, stante l'assenza degli intimati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004