Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
7 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 3 8 9 5 7 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 AZIONE ICA LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - R.G.N. 6906/98 Cron. 8326Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud.07/12/00 - Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CARPEDIL DI D'NE & LA SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 23, presso lo2000 5274 studio dell'avvocato GRASSI LUDOVICO, che lo -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUALTIEROTTI PIERO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
D'NE LI, LA NT;
intimati avverso la sentenza n. 254/97 del Tribunale di PESCARA, depositata il 19/01/98 R.G.N. 85/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CORRERA;
udito l'Avvocato GRASSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 6906/98 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Pescara la Carpedil s.n.c. di D'AG e LA proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale l'INPS aveva intimato il pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazione di norme contributive, consistite nella indebita fruizione degli sgravi degli oneri sociali per il periodo marzo 1992/maggio 1993 e ottobre 1993/febbraio 1994 relativamente ai lavoratori assunti successivamente al 30.11.1991. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza del 24.1.1997, accoglieva la domanda e annullava l'ordinanza ingiunzione. L'appello proposto dall'Istituto veniva a sua volta respinto D.Ag. dal Tribunale di Pescara con sentenza del 18.12.1997. Il Tribunale in motivazione osservava che l'art. 1 del D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993 n. 151, aveva prorogato fino al 31 maggio 1993, senza alcun limite o condizione, tutti indistintamente gli sgravi già in vigore alla data del 30 novembre 1991, facendo riferimento all'art. 59, nel suo complesso, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 1978 n. 218; mentre il secondo comma del citato art. 1 D.L. 71/1993 aveva introdotto un nuovo tipo di sgravio di natura incentivante, non sostitutivo di quello di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976, riprodotto con modificazioni al comma 9 dell'art. 59 del T.U. sopra citato. Rilevava che tale nuovo beneficio era rivolto esclusivamente alle imprese industriali dei settori indicati nella delibera Cipe del 1977, che avevano assunto dipendenti in soprannumero rispetto a quelli in forza al 30 novembre 1991, ed era previsto i 218/1978.in alternativa a quelli fissati dall'art. 59 DPR n. Riteneva pertanto che il nuovo sgravio aggiuntivo di cui al 2° comma dell'art. 1 D.L. n. 71/1993, non abrogava né sostituiva quello di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976, riprodotto al comma 9 dell'art. 59 del T.U. 218/1978, che aveva continuato a dispiegare tutta la sua efficacia fino al 31 maggio 1993. Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. La società intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso 1'INPS denuncia violazione dell'art. 1, primo e secondo comma, del D.L. n. 71/1993, convertito nella legge n. 151/1993, in relazione all'art. 14 della legge n. 183/1976, nonché vizio di motivazione. D.Ag. Secondo il ricorrente dalla relazione di accompagnamento alla legge di conversione del D.L. n. 71/1993 emerge chiaramente che lo sgravio previsto dal secondo comma dell'art. 1 sostituisce 218/1978, quello di cui all'art. 59, comma 9, del DPR n. riducendolo nella sua durata da decennale ad annuale, mentre lo sgravio previsto dal comma 9 dell'art. 59 T.U.cit. continua ad operare nei soli confronti dei lavoratori assunti prima del 1 dicembre 1991. Rileva altresì che tale interpretazione si pone in linea con l'art. 92 del Trattato CEE, che vieta gli aiuti alle imprese che incidano sugli scambi tra Stati membri. Sostiene, ancora, che la stessa formulazione letterale della dello sgravio decennale di cui norma conferma l'abolizione all'art. 14 della legge n. 183/1976, concedendo la proroga degli sgravi di cui all'art. 59 cit., eccezion fatta per quello decennale di cui all'art. 14 cit. Osserva che l'interpretazione del Tribunale non tiene conto del fatto che il primo ed il 3 secondo comma dell'art. 1 sono strettamente collegati, sicchè se è vero che ai sensi del primo comma i termini degli sgravi di cui all'art. 59 T.U. sono prorogati, è altrettanto vero che il secondo comma introduce una disposizione incompatibile con la permanenza in vita dello sgravio decennale ex art. 59 comma 9 T.U. cit. Il ricorso è infondato. La questione dibattuta è se il disposto del secondo comma dell'art. 1 del D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in legge n. 151 del 20 maggio 1993, nel prevedere uno sgravio totale annuale, abbia sostituto a decorrere dal 1 dicembre 1991 lo sgravio totale decennale previsto dal comma 9 dell'art. 59 del T.U. 6 marzo 1978 n. 218 e, di conseguenza, se la proroga degli sgravi previsti dall'art. 59 T.U., disposta dall'art. 1 primo D.Ag. comma del D.L. n. 71/1993, ricomprenda o meno anche gli sgravi previsti dal comma 9 di detto art. 59. Per la soluzione della questione è opportuno riprodurre le norme in esame, per la parte che qui interessa. "L'art. 1 del D.L. n. 71 del 1993, così dispone: Il termine di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1991 n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e successive modificazioni e integrazioni (primo comma)". Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del Testo Unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (secondo comma)”. D.Ag. L'art. 59 del T.U. 6 marzo 1978 n. 218 così dispone: "A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico" (primo comma). Omissis. "Per i nuovi assunti dall'1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni S per il fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS" (nono comma). I termini e i benefici previsti dal sopra citato art. 59 T.U. 218/1978 erano stati in precedenza integralmente prorogati prima con D.L. n. 86/1988 (convertito dalla legge n. 160/1988) e poi con D.L. n. 18/1991 (convertito dalla legge n. 214/1991), senza alcuna modifica relativamente al disposto del comma 9. sgravio totaleSecondo la tesi sostenuta dall'INPS 10 (annuale) previsto dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71/1993 avrebbe sostituito quello (decennale) previsto dal comma 9 dell'art. 59 T.U., il quale ultimo pertanto non sarebbe più applicabile ai lavoratori assunti in soprannumero dopo il 1 dicembre 1991, mentre continuerebbe ad essere applicabile ai D.Ag. lavoratori assunti in soprannumero precedentemente a tale data. Secondo la tesi del Tribunale, invece, il secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71/1993 avrebbe introdotto un nuovo tipo di sgravio totale (annuale) di natura incentivante, alternativo a quello (parziale) di cui al primo comma dell'art. 59 T.U., ma non sostitutivo di quello (decennale) di cui al comma 9 del cit. art. 59, con la conseguenza che, a norma del disposto del primo comma dell'art. 1 D.L. n. 71/1993, tutti gli sgravi previsti dall'art. 59 (compreso, quindi, quello decennale del comma 9) sarebbero applicabili in favore dei nuovi assunti dal 1 dicembre 1991, senza alcuna necessità che gli stessi risultino in soprannumero rispetto alle unità effettivamente occupate al 30 novembre 1991. Il Collegio ritiene di dover condividere la tesi interpretativa sostenuta dal Tribunale di Pescara, in quanto pienamente aderente alla lettera della legge e non viziata da errori logici e giuridici. Come esattamente posto in rilievo dal Tribunale, infatti, il primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71/1993 ha prorogato fino al 31 maggio 1993 tutti indistintamente gli sgravi previsti dall'art. 59 del T.U. n. 218/1976, senza esclusione di quello di cui al comma 9, ed a favore di tutte le aziende industriali operanti nei territori indicati dall'art. 1 del T.U. citato, senza limitazioni di sorta, e quindi anche in favore delle aziende che assumano lavoratori non in soprannumero alle date indicate. Lo sgravio annuale introdotto dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71/1993, non ha implicitamente abrogato quello cit., ma opera esclusivamenteprevisto dal comma 9 dell'art. 59 in favore delle aziende industriali che assumano dipendenti in soprannumero rispetto a quelli in forza al 30 novembre 1991. D.Ag. Gli argomenti addotti dall'INPS a sostegno della propria tesi non sono decisivi, in quanto il passo della relazione di accompagnamento alla legge di conversione del D.L. n. 71/1993 non esclude la contemporanea vigenza dei due sgravi di cui si discute, atteso il loro diverso ambito operativo, mentre l'art. 92 del Trattato CEE costituisce norma programmatica, volta soppressione nelle legislazioni nazionali di qualsiasi alla provvedimento agevolativo per le imprese che possa alterare le regole del mercato. Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. 7 Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 } Il Presidente, Il Cons. estensore Repuis be punis Gromundo Dagostins Shill e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 17 MAR. 2001 CABORATORE A M E R E DI CANCELLERIA P U S T R O C , DI LLO , TASSA I BO 10 RT. D I SPESA 33 STA ELL'A 5 . PO N N OG IM SI D 11-8-73 DA A I SEN D TE , E ISTRO ESEN A E IRITTO G LEG REG D LLA O E D