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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11112/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2025 da
1) Parte_1 nata a: ST AN VA (MI), il 21.5.1969 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Pierluigi da Palestrina, 40 con l'Avv. Roberta Alciati, del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a. Milano, il 9.8.1966 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Pierluigi da Palestrina, 40 con l'Avv. Roberta Alciati, del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 19/7/2002
(anno 2002, atto n. 1378, reg., parte 1) Con i seguenti figli:
a Milano, il 10.5.2004, residente a [...]
Palestrina, 40; codice fiscale cittadina italiana, maggiorenne non C.F._3 economicamente autosufficiente;
a Milano, il 23.1.2006, residente a [...]; Persona_2 codice fiscale cittadino italiano, maggiorenne non economicamente CodiceFiscale_4 autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli e , maggiorenni non economicamente autosufficienti, entrambi studenti Per_1 Per_2 universitari, abiteranno con la madre e frequenteranno il padre tramite accordi diretti tra loro e il medesimo.
2) Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli e attraverso il versamento Pt_2 Per_1 Per_2 mensile alla madre dell'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), tramite bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione in base agli indici Istat del costo della vita F.O.I. (dato base ottobre 2025, prima rivalutazione ottobre 2026). Sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli il Signor terrà a proprio carico integrale le spese Pt_2 condominiali ordinarie relative alla casa familiare.
3) I genitori contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 10 giugno 2025 che entrambe le parti dichiarano di conoscere e che qui vengono richiamate integralmente.
4) L'assegno unico familiare per i figli sarà percepito interamente dalla madre.
5) La casa familiare sita a Milano, via Pierluigi da Palestrina, 40, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata con tutti gli arredi e le pertinenze alla madre che la abiterà con i figli fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
6) I coniugi hanno convenuto di regolare i reciproci rapporti economico – patrimoniali come segue: a) I coniugi danno atto di avere provveduto, tramite lavori di ristrutturazione, a una divisione materiale della casa familiare, già in origine dotata di due ingressi indipendenti e autonomi, destinandone una porzione ad abitazione della madre con i due figli (accesso da scala destra del condominio) e una porzione ad abitazione del padre (accesso da scala sinistra del condominio) e concordano che l'attuale assetto abitativo perduri sino a quando entrambi i figli saranno economicamente autosufficienti e si saranno allontanati definitivamente da casa.
b) I coniugi concordano che stante la comproprietà dell'appartamento di cui sopra, nessuno dei due potrà concedere in uso ad alcun titolo (locazione, comodato, etc.) a terzi la propria porzione materiale abitata di cui sopra, né ospitarvi stabilmente eventuali partner e/o amici e/o parenti a titolo gratuito e/o oneroso, senza il consenso espresso dell'altro.
c) Le utenze domestiche relative all'appartamento sito in Milano, via Palestrina, 40 (elettricità, gas, rete internet) saranno a carico integrale della Signora e la Tari sarà a carico Parte_1 dei coniugi in misura del 50% ciascuno, fatto salvo ogni diverso accordo.
d) Le spese condominiali straordinarie relative all'appartamento sito in Milano, via Palestrina, 40 saranno a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di proprietà dell'immobile (66,66% e
33,33%), fatto salvo ogni diverso accordo.
f) Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile (ad es. spese per porte e infissi, finestre e balconi, impianto elettrico, impianto idraulico, rete internet, condizionamento dell'aria, pavimenti, manutenzione cantina, etc.) saranno sempre valutate e decise congiuntamente e suddivise in proporzione alle rispettive quote di proprietà dell'immobile (66,66% e 33,33%), fatto salvo ogni diverso accordo.
7) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento per sé.
8) I coniugi danno atto di avere diviso tutti i beni comuni e di avere definito tutti i rispettivi rapporti economico-patrimoniali e che, con la sottoscrizione del presente accordo, non avranno più nulla reciprocamente a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione connesso al matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione legale tra i signori Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 19 luglio 2002; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2025 da
1) Parte_1 nata a: ST AN VA (MI), il 21.5.1969 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Pierluigi da Palestrina, 40 con l'Avv. Roberta Alciati, del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a. Milano, il 9.8.1966 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Pierluigi da Palestrina, 40 con l'Avv. Roberta Alciati, del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 19/7/2002
(anno 2002, atto n. 1378, reg., parte 1) Con i seguenti figli:
a Milano, il 10.5.2004, residente a [...]
Palestrina, 40; codice fiscale cittadina italiana, maggiorenne non C.F._3 economicamente autosufficiente;
a Milano, il 23.1.2006, residente a [...]; Persona_2 codice fiscale cittadino italiano, maggiorenne non economicamente CodiceFiscale_4 autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli e , maggiorenni non economicamente autosufficienti, entrambi studenti Per_1 Per_2 universitari, abiteranno con la madre e frequenteranno il padre tramite accordi diretti tra loro e il medesimo.
2) Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli e attraverso il versamento Pt_2 Per_1 Per_2 mensile alla madre dell'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), tramite bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione in base agli indici Istat del costo della vita F.O.I. (dato base ottobre 2025, prima rivalutazione ottobre 2026). Sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli il Signor terrà a proprio carico integrale le spese Pt_2 condominiali ordinarie relative alla casa familiare.
3) I genitori contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 10 giugno 2025 che entrambe le parti dichiarano di conoscere e che qui vengono richiamate integralmente.
4) L'assegno unico familiare per i figli sarà percepito interamente dalla madre.
5) La casa familiare sita a Milano, via Pierluigi da Palestrina, 40, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata con tutti gli arredi e le pertinenze alla madre che la abiterà con i figli fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
6) I coniugi hanno convenuto di regolare i reciproci rapporti economico – patrimoniali come segue: a) I coniugi danno atto di avere provveduto, tramite lavori di ristrutturazione, a una divisione materiale della casa familiare, già in origine dotata di due ingressi indipendenti e autonomi, destinandone una porzione ad abitazione della madre con i due figli (accesso da scala destra del condominio) e una porzione ad abitazione del padre (accesso da scala sinistra del condominio) e concordano che l'attuale assetto abitativo perduri sino a quando entrambi i figli saranno economicamente autosufficienti e si saranno allontanati definitivamente da casa.
b) I coniugi concordano che stante la comproprietà dell'appartamento di cui sopra, nessuno dei due potrà concedere in uso ad alcun titolo (locazione, comodato, etc.) a terzi la propria porzione materiale abitata di cui sopra, né ospitarvi stabilmente eventuali partner e/o amici e/o parenti a titolo gratuito e/o oneroso, senza il consenso espresso dell'altro.
c) Le utenze domestiche relative all'appartamento sito in Milano, via Palestrina, 40 (elettricità, gas, rete internet) saranno a carico integrale della Signora e la Tari sarà a carico Parte_1 dei coniugi in misura del 50% ciascuno, fatto salvo ogni diverso accordo.
d) Le spese condominiali straordinarie relative all'appartamento sito in Milano, via Palestrina, 40 saranno a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di proprietà dell'immobile (66,66% e
33,33%), fatto salvo ogni diverso accordo.
f) Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile (ad es. spese per porte e infissi, finestre e balconi, impianto elettrico, impianto idraulico, rete internet, condizionamento dell'aria, pavimenti, manutenzione cantina, etc.) saranno sempre valutate e decise congiuntamente e suddivise in proporzione alle rispettive quote di proprietà dell'immobile (66,66% e 33,33%), fatto salvo ogni diverso accordo.
7) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento per sé.
8) I coniugi danno atto di avere diviso tutti i beni comuni e di avere definito tutti i rispettivi rapporti economico-patrimoniali e che, con la sottoscrizione del presente accordo, non avranno più nulla reciprocamente a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione connesso al matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione legale tra i signori Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 19 luglio 2002; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG