TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6562 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Onnis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/09/1993, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sebora Serrao, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/03/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Elmas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 3 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi contributo per il reciproco mantenimento;
nulla sarà pertanto dovuto a tale titolo dall'uno nei confronti dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Elmas, Vico II Teano, al civico 2 situata al piano terra con pertinenziale tratto di cortile e posto auto, identificati rispettivamente al Catasto fabbricati al foglio 7, mappale 1858, subalterno 1, piano T, categoria A/3 e foglio 7, mappale 1858, subalterno 7, piano T, categoria C6 verrà assegnata al signor , che di conseguenza si impegna a versare Parte_1 alla signora la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00); la signora Parte_2 di contro si impegna a cedere il 50% di sua proprietà Parte_2 dell'immobile suindicato.
Il pagamento della somma suindicata avverrà tramite assegno circolare contestualmente alla sottoscrizione nanti il Notaio, individuato nella persona del Dottor con studio in Cagliari nella Via Sonnino, 84; in quella Persona_1 sede la signora restituirà al signor la carta viaggi illimitata Parte_2 Pt_1 di Trenitalia e le chiavi dell'appartamento situato in Elmas nel Vico II Teano, 2.
Il Sig. si farà carico delle spese notarili relative al trasferimento Pt_1 dell'immobile, nonché di tutte le spese volte a consentire il predetto trasferimento della proprietà, ed inoltre si accollerà in via esclusiva il contratto di mutuo n. 0E53021651972 stipulato in data 28 settembre 2023, registrato in Cagliari il 29 settembre 2023 n. 20172 serie 1T, reg. gen. 31822, reg. part. 3661 tra le parti Intesa San Paolo S.p.A. ed i signori e Parte_1 Parte_2
, contratto stipulato per l'acquisto dell'immobile sito in Elmas nel
[...]
Vico II Teano, 2, estromettendo la signora . Parte_2
Pag. 2 di 3 3) Il sig. provvederà, entro due mesi dalla emissione del decreto di Pt_1 omologa, alla voltura di tutte le utenze che fossero ancora intestate alla
Parte_2
4) I beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale verranno equamente ripartiti tra i coniugi come da accordi privati già formalizzati tra le parti.
Segnatamente alla signora saranno assegnati i seguenti beni: Parte_2 divano e lavatrice, scrivania e libreria, televisore, tavolo pieghevole e sedie, stoviglie dal manico bianco, coltelli in ceramica colorati e taglieri in plastica, le 2 pirofile Thun, tazze e tazzine Thun con decorazioni floreali, asciugamani regalati dalla nonna della signora e gli asciugamani acquistati in Parte_2
Francia verranno divisi al 50% tra i coniugi;
inoltre la signora Parte_2 preleverà altri effetti personali presenti all'interno dell'immobile coniugale nei giorni 13 e 14 settembre p.v.
Invece il signor potrà tenere il robot da cucina Bimby, la stampante, la Pt_1 batteria di pentole, l'aspirapolvere Dyson, così come tutti gli altri mobili ed arredi presenti nella casa coniugale, nonché la fede nuziale.
5) I coniugi hanno già provveduto a regolare tutti i loro rapporti bancari ed economici comuni a mezzo di scrittura privata, precisando che il signor Pt_1 farà istanza di non rinnovo della polizza n. 71002930762 a lui intestata, stipulata con la società Intesa San Paolo Vita S.p.A. denominata “proteggi mutuo smart” decorrente dalle ore 24.00 del 27.09.2023 e in scadenza il 30.09.2058 ed estesa anche all'altra mutuataria inoltre procederà a Parte_3 fare istanza di non rinnovo della polizza n. 42342711888 a lui intestata, stipulata con la società San Paolo Vita S.p.A. denominata “Xme” decorrente dal 2.10.2023 ed in scadenza il 2.10.2025 ed estesa anche all'altra mutuataria signora così come procederà alla chiusura del conto Parte_2 corrente con IBAN: [...] acceso presso la Banca Intesa San Paolo cointestato tra il signor e la signora Pt_1 Parte_2
6) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non aver nulla a che pretendere ulteriormente, compresa la divisione dei beni mobili che avverrà nei giorni 13 e 14 settembre p.v., reciprocamente in dipendenza dai rapporti economici derivanti dal matrimonio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6562 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Onnis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/09/1993, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sebora Serrao, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/03/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Elmas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 3 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi contributo per il reciproco mantenimento;
nulla sarà pertanto dovuto a tale titolo dall'uno nei confronti dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Elmas, Vico II Teano, al civico 2 situata al piano terra con pertinenziale tratto di cortile e posto auto, identificati rispettivamente al Catasto fabbricati al foglio 7, mappale 1858, subalterno 1, piano T, categoria A/3 e foglio 7, mappale 1858, subalterno 7, piano T, categoria C6 verrà assegnata al signor , che di conseguenza si impegna a versare Parte_1 alla signora la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00); la signora Parte_2 di contro si impegna a cedere il 50% di sua proprietà Parte_2 dell'immobile suindicato.
Il pagamento della somma suindicata avverrà tramite assegno circolare contestualmente alla sottoscrizione nanti il Notaio, individuato nella persona del Dottor con studio in Cagliari nella Via Sonnino, 84; in quella Persona_1 sede la signora restituirà al signor la carta viaggi illimitata Parte_2 Pt_1 di Trenitalia e le chiavi dell'appartamento situato in Elmas nel Vico II Teano, 2.
Il Sig. si farà carico delle spese notarili relative al trasferimento Pt_1 dell'immobile, nonché di tutte le spese volte a consentire il predetto trasferimento della proprietà, ed inoltre si accollerà in via esclusiva il contratto di mutuo n. 0E53021651972 stipulato in data 28 settembre 2023, registrato in Cagliari il 29 settembre 2023 n. 20172 serie 1T, reg. gen. 31822, reg. part. 3661 tra le parti Intesa San Paolo S.p.A. ed i signori e Parte_1 Parte_2
, contratto stipulato per l'acquisto dell'immobile sito in Elmas nel
[...]
Vico II Teano, 2, estromettendo la signora . Parte_2
Pag. 2 di 3 3) Il sig. provvederà, entro due mesi dalla emissione del decreto di Pt_1 omologa, alla voltura di tutte le utenze che fossero ancora intestate alla
Parte_2
4) I beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale verranno equamente ripartiti tra i coniugi come da accordi privati già formalizzati tra le parti.
Segnatamente alla signora saranno assegnati i seguenti beni: Parte_2 divano e lavatrice, scrivania e libreria, televisore, tavolo pieghevole e sedie, stoviglie dal manico bianco, coltelli in ceramica colorati e taglieri in plastica, le 2 pirofile Thun, tazze e tazzine Thun con decorazioni floreali, asciugamani regalati dalla nonna della signora e gli asciugamani acquistati in Parte_2
Francia verranno divisi al 50% tra i coniugi;
inoltre la signora Parte_2 preleverà altri effetti personali presenti all'interno dell'immobile coniugale nei giorni 13 e 14 settembre p.v.
Invece il signor potrà tenere il robot da cucina Bimby, la stampante, la Pt_1 batteria di pentole, l'aspirapolvere Dyson, così come tutti gli altri mobili ed arredi presenti nella casa coniugale, nonché la fede nuziale.
5) I coniugi hanno già provveduto a regolare tutti i loro rapporti bancari ed economici comuni a mezzo di scrittura privata, precisando che il signor Pt_1 farà istanza di non rinnovo della polizza n. 71002930762 a lui intestata, stipulata con la società Intesa San Paolo Vita S.p.A. denominata “proteggi mutuo smart” decorrente dalle ore 24.00 del 27.09.2023 e in scadenza il 30.09.2058 ed estesa anche all'altra mutuataria inoltre procederà a Parte_3 fare istanza di non rinnovo della polizza n. 42342711888 a lui intestata, stipulata con la società San Paolo Vita S.p.A. denominata “Xme” decorrente dal 2.10.2023 ed in scadenza il 2.10.2025 ed estesa anche all'altra mutuataria signora così come procederà alla chiusura del conto Parte_2 corrente con IBAN: [...] acceso presso la Banca Intesa San Paolo cointestato tra il signor e la signora Pt_1 Parte_2
6) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non aver nulla a che pretendere ulteriormente, compresa la divisione dei beni mobili che avverrà nei giorni 13 e 14 settembre p.v., reciprocamente in dipendenza dai rapporti economici derivanti dal matrimonio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3