Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
La proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., sempre che l'impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, accogliendo erroneamente il motivo procedurale relativo alla mancata traduzione, aveva ritenuto assorbiti, non esaminandoli, i motivi di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2015, n. 7056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7056 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/01/2015
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 161
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 32448/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN ET, nata ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 27 maggio 2014 dal tribunale del riesame di Palermo;
udita nella udienza in camera di consiglio del 27 gennaio 2015 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 26 aprile 2014 il Gip del tribunale di Agrigento applicò a EN ET la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 2 e 5 (capo A), art. 110 c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, comma 3 bis, lett. c bis) e comma 3 ter (capi B e C) e art. 110 c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3 cpv., nn. 4, 5, 6, 8 e art. 4 n.
7, (capo E).
La difesa propose istanza di riesame eccependo: 1) illegittimità dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare per violazione dell'art. 143 c.p.p. per non essere stato tale provvedimento tradotto in una lingua conosciuta dall'indagata al momento della sua emissione;
2) difetto dei presupposti di cui agli artt. 272 e segg. c.p.p.. 2. Il tribunale del riesame osservò: che l'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in una lingua conosciuta dall'indagata poteva vulnerare l'effettività del suo diritto di difesa;
che tuttavia l'omessa traduzione non determina la nullità del titolo cautelare bensì un differimento del termine di impugnazione al momento in cui la traduzione giunga a conoscenza dell'interessato; che il nuovo testo dell'art. 143 cod. proc. pen. prevede che la traduzione deve essere disposta dal giudice entro un "termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa"; che si tratta di un termine elastico che si consuma durante il corso dell'esecuzione del provvedimento, specie in un caso, come quello di specie, di titolo cautelare ponderoso e necessitante di settimane per la sua traduzione;
che l'omessa traduzione non integra un vizio genetico del titolo - coevo alla sua formazione - tale da invalidarlo, ma incide sul piano della sua efficacia;
che nella specie il Gip aveva emesso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, considerando che l'indagata si trovava in Italia dal 2008, epoca in cui era sbarcata a Lampedusa e che da tale periodo la stessa risiedeva nel territorio di Ravenna;
che soltanto in occasione dell'interrogatorio di garanzia effettuato ("per rogatoria") dal gip del tribunale di Ravenna, si è ritenuto di dover nominare un interprete;
che quindi soltanto dal momento in cui il Gip di Agrigento ha avuto conoscenza di tale evenienza può decorrere il termine "congruo" per procedere alla traduzione del titolo genetico;
che l'omessa traduzione non poteva comportare l'invalidità dell'ordinanza cautelare, trattandosi di un requisito (ed incombente) incidente soltanto sull'efficacia (e non sulla validità del provvedimento;
che andava quindi disposta la rimessione al Gip per la traduzione dell'ordinanza cautelare;
che tale profilo era assorbente rispetto agli ulteriori motivi di riesame. Il tribunale del riesame, pertanto, trasmise gli atti al Gip per la traduzione entro un congruo termine dell'ordinanza cautelare in lingua nota all'indagata, restituendo la parte in termini per l'eventuale successiva impugnazione.
3. L'indagata propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., art. 127 c.p.p., commi 4 e 5 e art. 143 cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Innanzitutto contesta l'omessa regolare notificazione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio davanti al tribunale del riesame di Palermo in quanto non tradotto in lingua conosciuta all'indagata. Invero, il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio è da considerarsi atto fondamentale (art. 143 c.p.p., comma 2) per garantire all'indagato/imputato l'esercizio del diritto di difesa e per tutelare l'equità del procedimento, sicché la mancata traduzione dell'avviso per l'udienza davanti al tribunale del riesame nei confronti dello straniero che non comprende la lingua italiana, integra una nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. (al pari della omessa citazione dell'imputato) in quanto pregiudica il diritto a partecipare al processo.
Lamenta inoltre che il decreto di fissazione dell'udienza davanti al tribunale del riesame non contiene neppure l'indicazione della facoltà per il detenuto (in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice) di essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza (art. 127, comma 4). A norma dell'art. 127 c.p.p., comma 5 tale disposizione è prevista a pena di nullità ex art. 178 c.p.p. Tali omissioni hanno comportato una grave compromissioni del diritto di difesa dell'indagata. Deduce poi che l'ordinanza impugnata è nulla per violazione degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. in quanto non ha dichiarato la nullità dell'ordinanza cautelare perché non tradotta in lingua conosciuta dell'indagata. L'ordinanza impugnata è inoltre contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui, pur riconoscendo che la mancata traduzione del provvedimento limitativo della libertà personale implica inequivocabilmente per l'indagato un vulnus del diritto di difesa, ritiene poi che tale vulnus non incide sulla perfezione e sulla validità dell'atto ma sulla sua "efficacia", senza di conseguenza procedere alla rimessione in libertà dell'indagata. Invero, se tale vulnus incide sulla efficacia dell'ordinanza cautelare è evidente che il provvedimento non è suscettibile medio tempore (in attesa della traduzione) di produrre effetti giuridici e pertanto non può legittimamente incidere sulla libertà personale. Quindi, il tribunale del riesame avrebbe dovuto procedere alla remissione in libertà della ricorrente. 2) violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 10. Osserva che, constatata l'omessa regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sia sotto il profilo della mancata traduzione immediata del decreto che per l'omessa indicazione della facoltà per l'indagata di chiedere di essere sentita dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, il tribunale del riesame, verificata l'impossibilità di rinnovare gli atti nei termini consentiti, avrebbe dovuto procedere alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare ex art. 309 c.p.p., comma 10. Deduce infine che l'ordinanza impugnata è illegittima in quanto omette di verificare la sussistenza dei presupposti ex art. 272 ss. c.p.p. legittimanti l'applicazione e la permanenza della misura cautelare, non decidendo in concreto sulla relativa istanza di riesame nel merito, ritenendo assorbente il profilo della contestazione dell'omessa traduzione in lingua comprensibile all'indagata rispetto agli ulteriori motivi di riesame. Invece, vertendosi in materia di misure cautelari coercitive personali, il tribunale del riesame, qualora avesse ritenuto, come ha fatto, di non disporre la liberazione dell'indagata, avrebbe dovuto quantomeno verificare la sussistenza o, almeno, la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura in atto e delle esigenze cautelari. Il tribunale del riesame, omettendo la decisione sulla relativa istanza, è incorso nella violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 10, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare imposta. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo relativo all'omessa traduzione del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame è infondato. Difatti, "L'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non integra alcuna nullità, ne' con riferimento a tale atto, ne' con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti per i quali l'art. 143 c.p.p., comma 2, come modificato da citato D.Lgs., prevede l'obbligo di traduzione, ne', in linea generale, esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare" (Sez. 6, 22.10.2014, n. 48647, Carbonaro Gonzalo, Rv. 261139).
2. È parimenti infondato il motivo relativo all'omessa indicazione, nel decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, della facoltà per il detenuto, in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, di essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza. Difatti, secondo la giurisprudenza: "In materia di riesame di misure cautelari personali l'indagato, detenuto in luogo esterno al circondario ove ha sede il tribunale competente a decidere, ha diritto alla traduzione per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza o a quello del riesame, a condizione che vi sia stata una sua esplicita richiesta in questo senso. L'indicazione di tale diritto nell'avviso di udienza non è prevista da alcuna disposizione, ne' la sua omissione può integrare una nullità, stante il principio di tassatività delle stesse che devono, peraltro, concernere l'inosservanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedimento a norma dell'art. 177 cod. proc. pen." (Sez. Un., 25.3.1 998, n. 9, D'Abramo, Rv. 210799); "In tema di riesame di misure cautelari personali, l'omissione nell'avviso di udienza - diretto all'indagato, detenuto in luogo esterno al circondario del tribunale competente a decidere sulla richiesta di riesame - della facoltà di essere sentito, previa traduzione dal detto tribunale o dal magistrato di sorveglianza, non integra la nullità di detto avviso, stante il principio di tassatività delle nullità che, peraltro, devono concernere l'inosservanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedimento, a norma dell'art. 177 cod. proc. pen." (Sez. 5, 30.9.2010, n. 42234, Perrotta, Rv. 248887). 3. È altresì infondato il motivo con cui si deduce che erroneamente il tribunale del riesame non ha dichiarato la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'indagata, ma si è limitato a dichiararne l'inefficacia e a disporne la traduzione. Difatti, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che "L'obbligo di traduzione in una lingua comprensibile allo straniero alloglotta, che sia raggiunto da un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, sorge nel momento in cui si ha la prova che non è in grado di comprenderne il contenuto, perché la traduzione non inerisce al profilo della perfezione e della validità dell'atto, ma solo a quello della sua efficacia. Ne consegue che il termine per l'esercizio dei diritti di difesa coincide con il momento in cui la traduzione raggiunge il suo scopo, consentendo al destinatario la piena conoscenza del provvedimento" Sez. 4, 12.11.2004, n. 6684 del 2005, Hachimi, Rv. 233360); "La mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non incide sulla perfezione e sulla validità dell'atto ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la richiesta di traduzione del titolo custodiale proposta dall'indagato al giudice del riesame e la conseguente trasmissione degli atti al Gip per la traduzione e la notifica, all'indagato, del provvedimento originario e di quello tradotto non comporta l'invalidità del titolo custodiate ma una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentire l'eventuale impugnazione sulla base di una piena conoscenza dell'ordinanza cautelare" (Sez. 5, 12.3.2013, n. 18023, F., Rv. 255510). Questo orientamento è stato ribadito di recente anche in riferimento alla situazione normativa successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014. Si è invero confermato che "L'omessa traduzione del verbale di sequestro nonché del relativo decreto di convalida in una lingua conosciuta dall'indagato alloglotta e la mancata nomina di un interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro compiute dalla polizia giudiziaria non costituiscono causa di nullità del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, ma determinano esclusivamente lo slittamento della decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione dell'atto fino a quando lo stesso sia tradotto secondo le formalità imposte dalla legge" (Sez. 2, 25.6.2014, n. 31225, Mykhailo, Rv. 260032); cfr. anche: "La mancata di traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE, non integra ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile. (La Suprema Corte ha affermato il principio in epoca precedente al recepimento della direttiva 2010/ 64/UE con D.L. 4 marzo 2014, n. 32)" (Sez. 1, 11.2.2014, n. 23608, Wang, Rv. 259732).
4. Il motivo con il quale si deduce che il tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura per non avere potuto rinnovare gli atti nei termini consentiti è anch'esso infondato, in quanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10, la cessazione dell'efficacia del provvedimento applicativo della misura cautelare è collegata esclusivamente alla mancata pronuncia nel termine stabilito, mentre nel caso in esame il tribunale del riesame ha emesso la sua decisione nel termine.
5. È invece fondato, nei limiti che seguono, l'ultimo motivo con il quale si deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata perché non ha esaminato il motivo di ricorso con il quale si era dedotta la mancanza dei presupposti ex art. 272 ss. c.p.p. legittimanti l'applicazione della misura cautelare, ritenendo assorbente il profilo della contestazione dell'omessa traduzione in lingua comprensibile all'indagata e quindi omettendo di esaminare gli ulteriori motivi di riesame nel merito. Osserva, in sostanza, la ricorrente che il tribunale del riesame, non avendo ritenuto di disporre la liberazione di essa indagata, avrebbe dovuto quantomeno verificare la sussistenza o, almeno, la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura in atto e delle esigenze cautelari. Effettivamente l'ordinanza impugnata ha prodotto effetti distorti perché pur dando atto che l'istante aveva dedotto anche motivi di merito con i quali contestava l'inesistenza delle condizioni di applicabilità della misura e delle esigenze cautelari e pur dando atto che la traduzione del ponderoso titolo cautelare avrebbe richiesto settimane, ha poi omesso di esaminare i motivi di riesame nel merito, ritenendoli assorbiti dalla trasmissione degli atti al gip per la traduzione, sebbene per effetto di tale decisione permanesse lo stato di privazione della libertà personale dell'indagata.
Tali effetti sono stati, in realtà, determinati dall'errore in cui è incorso il tribunale del riesame nell'accogliere il motivo procedurale relativo alla mancata traduzione e nel ritenere assorbiti (non esaminandoli) i motivi di merito, invece di applicare il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui "La proposizione della richiesta di riesame, anche se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale" (Sez. 3, 19.11.2013, n. 1475 del 2014, Jovanoski, Rv. 258369); "La proposizione della richiesta di riesame ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale emessa nei confronti dell'indagato che non conosce la lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare" (Sez. 6, 22.5.2008, n. 38584, Olebune, Rv. 241403; conf. Sez. 2, 7.6.2011, n. 32555, Bucki, Rv. 250763) perché in tal caso è stato raggiunto lo scopo tipico dell'atto (Sez. 6, 20.3.2006, n. 14588, Ajbari, Rv. 234036). Tale principio va confermato anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. 2 marzo 2014, n. 32, art. 1 essendo rimaste inalterate le ragioni in base alle quali tale principio era stato affermato. Questo principio, del resto, vale anche ad evitare che si verifichino situazioni come quella avvenuta nella specie.
Il tribunale del riesame, pertanto, nel caso in esame, avendo l'indagata proposto anche motivi di riesame nel merito ed eccepito la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 272 ss. cod. proc. pen. per l'applicabilità e la permanenza della misura e delle esigenze cautelari, avrebbe dovuto ritenere sanata la nullità (o l'inefficacia) conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare e decidere l'istanza di riesame nel merito, senza disporre la traduzione dell'ordinanza cautelare trasmettendo a tal fine gli atti al Gip.
L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al tribunale di Palermo, che si uniformerà ai principi dianzi enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'impugnata con rinvio al tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015