CASS
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2024, n. 16661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16661 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER HE IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI LV, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. Giovanni Rendina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. HE IA ER, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 marzo 2023, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia, con recidiva reiterata. Egli rassegna due censure, ovvero: /) l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che egli ascrive all'erronea collocazione del fatto, da parte di quei giudici, al 2018 anziché al 2008; Penale Sent. Sez. 6 Num. 16661 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 21/03/2024 LT) l'omesso esame dei motivi di gravame in punto di responsabilità, secondo cui egli avrebbe agito in assenza di dolo, avendo ceduto a puro titolo di favore gli assegni di cui ha poi falsamente denunciato lo smarrimento, e non avendo alcuna intenzione di incolpare il prenditore degli stessi;
inoltre, non sarebbe stata adeguatamente valutata l'intervenuta assoluzione del suo coimputato in primo grado. 2. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore ricorrente, chiedendo: l'uno, di dichiarare inammissibile il ricorso;
l'altro, di accoglierlo, dovendo i giudici d'appello provvedere d'ufficio a rilevare la già maturata prescrizione. Il difensore ha altresì depositato memoria di replica, ribadendo le anzidette censure. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 4. Il primo è manifestamente infondato. Considerando la pena edittale massima del delitto di calunnia, pari a sei anni di reclusione, l'elevazione della metà in ragione della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) e l'aumento del tempo necessario a prescrivere per effetto delle successive interruzioni del relativo periodo, pari a due terzi del termine legale (art. 161, secondo comma, stesso codice), quest'ultimo risulta essere di quindici anni dalla data di commissione del reato. Poiché, dunque, il fatto risale al 28 novembre 2008, la prescrizione — anche senza tener conto di eventuali sospensioni del decorso del relativo termine — non era ancora maturata all'atto della sentenza d'appello. 5. Il secondo motivo, non solo è manifestamente infondato, perché la Corte d'appello non omette affatto di motivare e spiega le ragioni del proprio convincimento di colpevolezza (dichiarazioni della persona offesa precise e logiche, esistenza di riscontri documentali, assoluta carenza di prova delle allegazioni a discarico); ma è altresì generico, perché non si misura criticamente con tali osservazioni;
e, infine, è volto ad una mera rivalutazione del merito, risolvendosi nell'allegazione di circostanze di fatto non ritenute dalla sentenza impugnata e che non è compito del giudice di legittimità verificare. 6. Inoltre, essendo inammissibile il presente ricorso per cassazione, non è possibile rilevare e dichiarare la prescrizione del reato eventualmente maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.
visti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI LV, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. Giovanni Rendina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. HE IA ER, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 marzo 2023, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia, con recidiva reiterata. Egli rassegna due censure, ovvero: /) l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che egli ascrive all'erronea collocazione del fatto, da parte di quei giudici, al 2018 anziché al 2008; Penale Sent. Sez. 6 Num. 16661 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 21/03/2024 LT) l'omesso esame dei motivi di gravame in punto di responsabilità, secondo cui egli avrebbe agito in assenza di dolo, avendo ceduto a puro titolo di favore gli assegni di cui ha poi falsamente denunciato lo smarrimento, e non avendo alcuna intenzione di incolpare il prenditore degli stessi;
inoltre, non sarebbe stata adeguatamente valutata l'intervenuta assoluzione del suo coimputato in primo grado. 2. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore ricorrente, chiedendo: l'uno, di dichiarare inammissibile il ricorso;
l'altro, di accoglierlo, dovendo i giudici d'appello provvedere d'ufficio a rilevare la già maturata prescrizione. Il difensore ha altresì depositato memoria di replica, ribadendo le anzidette censure. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 4. Il primo è manifestamente infondato. Considerando la pena edittale massima del delitto di calunnia, pari a sei anni di reclusione, l'elevazione della metà in ragione della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) e l'aumento del tempo necessario a prescrivere per effetto delle successive interruzioni del relativo periodo, pari a due terzi del termine legale (art. 161, secondo comma, stesso codice), quest'ultimo risulta essere di quindici anni dalla data di commissione del reato. Poiché, dunque, il fatto risale al 28 novembre 2008, la prescrizione — anche senza tener conto di eventuali sospensioni del decorso del relativo termine — non era ancora maturata all'atto della sentenza d'appello. 5. Il secondo motivo, non solo è manifestamente infondato, perché la Corte d'appello non omette affatto di motivare e spiega le ragioni del proprio convincimento di colpevolezza (dichiarazioni della persona offesa precise e logiche, esistenza di riscontri documentali, assoluta carenza di prova delle allegazioni a discarico); ma è altresì generico, perché non si misura criticamente con tali osservazioni;
e, infine, è volto ad una mera rivalutazione del merito, risolvendosi nell'allegazione di circostanze di fatto non ritenute dalla sentenza impugnata e che non è compito del giudice di legittimità verificare. 6. Inoltre, essendo inammissibile il presente ricorso per cassazione, non è possibile rilevare e dichiarare la prescrizione del reato eventualmente maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.