CASS
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 22349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22349 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OV NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla quantificazione della pena;
lette la memoria formulata nell'interesse dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22349 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 15/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RN VA, avv. Angelo Fiumara, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. perché nel corso di una telefonata minacciava gravemente il fratello IG VA, nel mentre quest'ultimo si trovava all'interno di un box caduto in successione a seguito del decesso del padre. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta l'illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni rese nel provvedimento impugnato, nonché il travisamento della prova, in quanto dal compendio istruttorio non era emersa né la natura minacciosa della frase "meglio se non vengo lì perché altrimenti la situazione finisce male", pronunciata dall'imputato nei confronti del fratello e ascoltata in "viva voce" sia dalla sorella NA VA, sia dai poliziotti intervenuti nel luogo dove la vittima si trovava, né l'articolazione delle ulteriori frasi minacciose di cui all'imputazione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, lamenta che la corte territoriale non ha consentito la produzione di una fotografia e di un filmato relativi alla vicenda, ma allegati ad altro procedimento nel quale, questa volta, imputata del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni era NA VA - sorella dell'imputato e della parte offesa, presente al momento in cui quest'ultima veniva minacciata dall'imputato -, comprovanti l'assenza di qualsiasi timore nella vittima e, al contrario, l'atteggiamento di enfasi da questa assunto al momento dell'ingresso nel box oggetto di controversia, nonché il commento relativo all'arrivo delle Forze dell'ordine. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione del disposto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen., lamenta che la corte territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata ai sensi del secondo commevdella norma citata, ha erroneamente determinato la pena in termini di reclusione, anziché di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati, mentre fondato è il terzo. 2. La sentenza di appello deve essere considerata una "doppia conforme" della decisione dì primo grado, in quanto ripetutamente richiama la decisione del Tribunale adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), 2 sicché le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Quanto al primo motivo, l'impostazione della corte distrettuale appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, sicché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Nel caso di specie, in cui la persona offesa si è costituita parte civile ed è pertanto portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755), la corte territoriale ha ravvisato, a riscontro delle dichiarazioni rese dalla vittima, quanto riferito dalla teste presente al momento del fatto e quanto emerso dall'annotazione redatta dalle Forze dell'ordine intervenute su richiesta della parte offesa, sottolineando l'assenza di valore probatorio delle dichiarazione rese dal teste IU NG, in quanto non presente nel box al momento in cui gli agenti di polizia ascoltavano in "viva voce" la frase minacciosa pronunciata nei confronti della vittima. Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso in sede di legittimità in ossequio al consolidato principio secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U, Bell'Arte, Rv. 253214, cit.; Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232) che non si ravvisano nel caso di specie. 4. Infondato è anche il secondo motivo. Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021. G., Rv. 280589; Sez. 6, n.30774 3 ./k del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S., Rv. 247872; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009). Nel caso di specie, la corte distrettuale ha escluso «la concludenza della richiesta rinnovazione dell'istruttoria per l'accertamento dei fatti sopravvenuti alla consumazione del reato», ritenendo lo stesso provato dal completo ed esaustivo compendio probatorio posto a fondamento della decisione. 5. Fondato, invece, è il terzo motivo. Dall'esame congiunto delle sentenze di primo e secondo grado emerge con certezza che all'imputato, responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen., nella forma aggravata di cui al comma secondo, sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la cui applicazione ha comportato la riduzione della pena base, calcolata in mesi tre, nella misura di mesi due di reclusione. L'errore di giudizio in cui sono incorsi i giudici di merito risiede nella circostanza che, secondo un principio assolutamente pacifico in giurisprudenza, il bilanciamento delle circostanze attenuanti con l'aggravante in contestazione, in ipotesi di equivalenza o prevalenza delle prime sulla seconda, comporta l'applicazione della diversa pena prevista per la fattispecie semplice di minaccia (Sez. 5, n. 42267 del 09/05/2014, Naviglio, Rv. 262103). Il rilevato error in iudicando, che si è risolto, pertanto, nell'applicazione di pena contra legem, impone l'annullamento della pronuncia impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15 aprile 2025.
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla quantificazione della pena;
lette la memoria formulata nell'interesse dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22349 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 15/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RN VA, avv. Angelo Fiumara, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. perché nel corso di una telefonata minacciava gravemente il fratello IG VA, nel mentre quest'ultimo si trovava all'interno di un box caduto in successione a seguito del decesso del padre. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta l'illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni rese nel provvedimento impugnato, nonché il travisamento della prova, in quanto dal compendio istruttorio non era emersa né la natura minacciosa della frase "meglio se non vengo lì perché altrimenti la situazione finisce male", pronunciata dall'imputato nei confronti del fratello e ascoltata in "viva voce" sia dalla sorella NA VA, sia dai poliziotti intervenuti nel luogo dove la vittima si trovava, né l'articolazione delle ulteriori frasi minacciose di cui all'imputazione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, lamenta che la corte territoriale non ha consentito la produzione di una fotografia e di un filmato relativi alla vicenda, ma allegati ad altro procedimento nel quale, questa volta, imputata del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni era NA VA - sorella dell'imputato e della parte offesa, presente al momento in cui quest'ultima veniva minacciata dall'imputato -, comprovanti l'assenza di qualsiasi timore nella vittima e, al contrario, l'atteggiamento di enfasi da questa assunto al momento dell'ingresso nel box oggetto di controversia, nonché il commento relativo all'arrivo delle Forze dell'ordine. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione del disposto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen., lamenta che la corte territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata ai sensi del secondo commevdella norma citata, ha erroneamente determinato la pena in termini di reclusione, anziché di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati, mentre fondato è il terzo. 2. La sentenza di appello deve essere considerata una "doppia conforme" della decisione dì primo grado, in quanto ripetutamente richiama la decisione del Tribunale adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), 2 sicché le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Quanto al primo motivo, l'impostazione della corte distrettuale appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, sicché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Nel caso di specie, in cui la persona offesa si è costituita parte civile ed è pertanto portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755), la corte territoriale ha ravvisato, a riscontro delle dichiarazioni rese dalla vittima, quanto riferito dalla teste presente al momento del fatto e quanto emerso dall'annotazione redatta dalle Forze dell'ordine intervenute su richiesta della parte offesa, sottolineando l'assenza di valore probatorio delle dichiarazione rese dal teste IU NG, in quanto non presente nel box al momento in cui gli agenti di polizia ascoltavano in "viva voce" la frase minacciosa pronunciata nei confronti della vittima. Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso in sede di legittimità in ossequio al consolidato principio secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U, Bell'Arte, Rv. 253214, cit.; Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232) che non si ravvisano nel caso di specie. 4. Infondato è anche il secondo motivo. Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021. G., Rv. 280589; Sez. 6, n.30774 3 ./k del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S., Rv. 247872; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009). Nel caso di specie, la corte distrettuale ha escluso «la concludenza della richiesta rinnovazione dell'istruttoria per l'accertamento dei fatti sopravvenuti alla consumazione del reato», ritenendo lo stesso provato dal completo ed esaustivo compendio probatorio posto a fondamento della decisione. 5. Fondato, invece, è il terzo motivo. Dall'esame congiunto delle sentenze di primo e secondo grado emerge con certezza che all'imputato, responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen., nella forma aggravata di cui al comma secondo, sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la cui applicazione ha comportato la riduzione della pena base, calcolata in mesi tre, nella misura di mesi due di reclusione. L'errore di giudizio in cui sono incorsi i giudici di merito risiede nella circostanza che, secondo un principio assolutamente pacifico in giurisprudenza, il bilanciamento delle circostanze attenuanti con l'aggravante in contestazione, in ipotesi di equivalenza o prevalenza delle prime sulla seconda, comporta l'applicazione della diversa pena prevista per la fattispecie semplice di minaccia (Sez. 5, n. 42267 del 09/05/2014, Naviglio, Rv. 262103). Il rilevato error in iudicando, che si è risolto, pertanto, nell'applicazione di pena contra legem, impone l'annullamento della pronuncia impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15 aprile 2025.