Sentenza 19 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2002, n. 10600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10600 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1 06 00 /0 / ee 67908 ITALIAN REPUBBLICA IN NORE DE TE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: rancesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G. N. 3021/2000 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Cron. 20204 Dott. Stefano BENINI Consigliere Rep. Ud. 27/03/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi ImponibileIVA - SE N TENZA Passività -inerenza Apprezzamento sul ricorso proposto da: giudice merito Onere prova. Tapso S.p.A in liquidazione, in persona del suo eliquidatore dott. Giovanni Di Natale, rappresentata difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Federico Italia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza, 45 presso lo Studio dell'Avv. Carlo Borromeo, ricorrente ifu
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 121 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per CORTE SUPREM .SSAZIONE legge;
CAMPIONE CIVILE 1 N. 67903 1371 controricorrente Commissione Tributaria avversO la sentenza della Regionale di Palermo Sez. 28 deln. 182/28/99 15-10- 1998, depositata il 17-12-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27-03-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito 1'Avvocato dello Stato per 1'Amministrazione controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulla base di p.v. elevato dalla Guardia di Finanza di Siracusa in data 17-12-1990, l'Ufficio IVA territorialmente competente emetteva a carico della Tapso S.p.A. con sede in Siracusa, l'avviso n. 812559- 14/91, con il quale rettificava la dichiarazione presentata nell'anno 1989, contestando l'inosservanza di cofon degli obblighi di contabilità, di registrazione e dichiarazione, recuperando a tassazione IVA per L.333.100.000, oltre accessori e comminando le corrispondenti sanzioni. L'impugnazione della contribuente, che deduceva veniva parzialmente 1'infondatezza della pretesa, 2 accolta dall'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Siracusa, la quale, con decisione n.287 del 12-11-1993 riteneva sussistenti gli addebiti relativi all'annotazione di fattura non rinvenuta, né esibita dalla parte, alla irregolare cancellazione di altra fattura (rilievo n.1) ed alla mancata produzione degli elenchi clienti e fornitori (rilievo n.2), mentre escludeva l'addebito relativo а tardiva fatturazione erronea dichiarazione per avere(rilievo n.3) e ad annotato fatture della Bonifica S.p.A. per importo di gran lunga superiore а quello dovuto in base ai rapporti convenzionali intrattenuti, nonché alla detrazione di spese non inerenti (rilievo n.4). quanto la società appellavano la Tanto l'Ufficio, sentenza nelle statuizioni, rispettivamente, loro sfavorevoli, e la Commissione Tributaria Regionale di Palermo con la decisione in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che veniva confermata relativamente ai primi tre rilievi come سامنے innanzi indicati, accogliendo, in parte, l'impugnazione dell'Ufficio, riteneva sussistente anche il contestato rilievo sub 4, relativo ai rapporti intrattenuti con la Bonifica S.p.A. ed alla pretesa inerenza di spese effettuate presso la casa di abitazione dell'Amministratore delegato della società. 3 Con ricorso notificato il 29-01-2000 la contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello con due mezzi. Con controricorso notificato il 16-03-2000 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile ed in ogni caso infondata, l'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la ricorrente censura 1'impugnata decisione per contraddittoria e carente motivazione, in quanto nel recuperare a tassazione le passività esposte dalla Tapso S.p.A. nell'anno 1989, per erogazioni effettuate alla Bonifica S.p.A., non avrebbe effettuato la dovuta distinzione tra quelle relative a revisione prezzi su lavori, da ritenersi imponibili, e quelle altre riferibili a revisione prezzi su spese generali, invece, non suscettibili di tassazione. Con l'altro motivo si deduce la violazione dell'art.54 del DPR n. 633/1972 in quanto, si assume, nel caso, non sussistevano i presupposti perché l'Ufficio procedesse alla disposta rettifica, atteso che il presupposto impositivo non derivava da dati certi, né era basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, giusta il disposto dell'art. 2729 C.C.. Le censure, così come formulate, che per la loro intima 4 vanno esaminate congiuntamente, sono connessione infondate. Non sussistono, in vero, le denunciate carenze motivazionali dell'impugnata sentenza, dal momento che in applicazione del pacifico e condiviso principio affermato dalle SS.UU. della Corte con la sentenza n.5802 dell'11-06-1998, il vizio di motivazione legittimità, ex art.360 n.5 deducibile in sede di C.p.C., sussiste solo se nel ragionamento del giudice sia di merito, quale risulta dalla sentenza, esame di punti riscontrabile il mancato e deficiente non può, invece, decisivi della controversia, e consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale, soltanto, spetta individuare le fonti del proprio Z convincimento e, all'uopo, "valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, probatorie, quellele risultanze scegliere, tra ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione". Nel caso in esame, il giudice di appello ha esaminato e 5 valutato gli elementi probatori in atti con ragionamento esauriente e privo di contraddizioni. Il relativo apprezzamento è, pertanto, incensurabile in questa sede, giacchè la C.T.R. ha effettuato una autonoma disamina della realtà fattuale e valorizzato gli elementi ritenuti probatoriamente significativi, pervenendo a conclusioni certamente compatibili con il criterio della normalità. Sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, quindi, l'iter argomentativo della sentenza di appello è ineccepibile, evincendosi chiaramente il percorso decisionale, che assume a presupposto, l'insussistenza delle passività dichiarate e, comunque, la mancata prova della relativa inerenza all'attività imprenditoriale. La C.T.R., infatti, attraverso una puntuale disamina delle emergenze processuali pervenuta alla conclusione, quanto alla prima ripresa, che il debito ский della Tapso verso la S.p.A. Bonifica non poteva che essere calcolato nella misura convenuta fra le parti, e cioè del 5 $ sull'ammontare complessivo dei lavori finanziati" e che, pertanto, stante la mancata dimostrazione che "le somme fatturate fossero dovute nell'ammontare esposto", era а ritenersi corretto l'operato dell'Ufficio che aveva calcolato le passività 6 nel minore importo risultante dall'applicazione della percentuale convenzionalmente e,riconosciuta, quanto al secondo recupero a tassazione, che non solo non era dimostrata l'inerenza delle spese con l'esercizio di impresa, ma che, addirittura, il nesso causale trovava riscontri negativi nella acclarata circostanza che la Tapso S.p.A. non risultava avere in Roma alcun Ufficio o sede operativa. Le considerazioni che precedono rendono, del pari, infondato l'altro profilo di doglianza con cui si denuncia il vizio di violazione di legge essendo pacificamente riconosciuta la legittimità della rettifica allorquando l'esistenza di attività non dichiarate sia desumibile da presunzioni, ricavate da concreti e significativi elementi offerti dalla fattispecie e da dati di comune esperienza, che non vengano contestati e vinti dalla contraria prova del contribuente. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemiladuecento, ivi inclusi Euro duemilacento per onorario, ed Euro cento per spese vive, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente 7 al pagamento delle spese processuali in ragione di Euro duemiladuecento, di cui Euro cento per spese vive, oltre quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 27 Marzo 2002. Il Presidente Dott. Cristarella Orestano Francesco sin Il Consigliere- Relatore Estensore Dott Anton Di Blasi ри ELLIERE C1 enzo Battista DE 19 LUG. 2002 Opp 8