Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5370
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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Qualora in sede di opposizione alla stima sia liquidata a titolo di indennità di esproprio una somma maggiore di quella determinata in via amministrativa, ne deve essere ordinato il deposito presso la Cassa DDPP con attribuzione degli interessi dalla data del decreto di esproprio e fino al giorno del deposito, tenendo conto delle somme liquidate col decreto medesimo, in relazione alle quali il già avvenuto deposito ha effetti liberatori per l'espropriante decorrendo su tali somme gli interessi previsti dall'ordinamento della Cassa; pertanto, in sede di determinazione giudiziale dell'indennità, gli interessi devono essere attribuiti solo sull'importo risultante dalla differenza tra le maggiori somme riconosciute a favore dell'espropriato e quelle già depositate presso la Cassa DDPP all'atto della pronuncia del decreto di espropriazione.

Quando oggetto di espropriazione sia un fabbricato con latistante terreno edificabile, il manufatto costituisce un'entità economica da valutarsi come bene autonomo, il cui valore deve essere distintamente considerato in aggiunta al valore del suolo, effettuando la liquidazione corrispondente con riferimento al valore di mercato per l'edificio e con riferimento ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 per il terreno edificabile, senza che rilevi il fatto che il fabbricato sia destinato dall'espropriante alla demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5370
    Data del deposito : 11 aprile 2001

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