Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 2
Qualora in sede di opposizione alla stima sia liquidata a titolo di indennità di esproprio una somma maggiore di quella determinata in via amministrativa, ne deve essere ordinato il deposito presso la Cassa DDPP con attribuzione degli interessi dalla data del decreto di esproprio e fino al giorno del deposito, tenendo conto delle somme liquidate col decreto medesimo, in relazione alle quali il già avvenuto deposito ha effetti liberatori per l'espropriante decorrendo su tali somme gli interessi previsti dall'ordinamento della Cassa; pertanto, in sede di determinazione giudiziale dell'indennità, gli interessi devono essere attribuiti solo sull'importo risultante dalla differenza tra le maggiori somme riconosciute a favore dell'espropriato e quelle già depositate presso la Cassa DDPP all'atto della pronuncia del decreto di espropriazione.
Quando oggetto di espropriazione sia un fabbricato con latistante terreno edificabile, il manufatto costituisce un'entità economica da valutarsi come bene autonomo, il cui valore deve essere distintamente considerato in aggiunta al valore del suolo, effettuando la liquidazione corrispondente con riferimento al valore di mercato per l'edificio e con riferimento ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 per il terreno edificabile, senza che rilevi il fatto che il fabbricato sia destinato dall'espropriante alla demolizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5370 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
COMUNE di BARI, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Corso n.504, presso l'Avv. Antonio Pignatelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Cianciola del foro di Bari in forza di procura speciale in calce al ricorso principale
- ricorrente principale -
contro
AR RT, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandro Severo n. 73, presso l'Avv. Mario Salerni che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Mario Candiano del foro di Bari, in forza di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 460 pubblicata il 5.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.12.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'11.3.1992, AR IL conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Bari il locale Comune, premettendo:
a) che, con decreto regionale n. 2856/1977, era stata autorizzata l'occupazione d'urgenza di un suolo di mq. 609 di sua proprietà, sul quale insisteva un fabbricato, sito nel medesimo Comune al rione Poggiofranco;
b) che, in esecuzione di tale provvedimento, il 6.2.1978 era stato occupato soltanto il terreno e non anche il fabbricato;
c) che, con decreto sindacale n. 40 del 2.7.1983, era stata pronunciata l'espropriazione definitiva degli immobili e che tale provvedimento era quindi stato confermato con altro decreto in sanatoria (non essendo stato il precedente adottato dal Consiglio Comunale) intervenuto il 10.10.1986;
d) che tanto il decreto di occupazione quanto quello ablatorio erano stati rispettivamente impugnati davanti al giudice amministrativo;
e) che il 31.1.1992 era stato ordinato lo sgombero forzoso del fabbricato, eseguito il successivo 9.3.1992, cui era seguita la relativa demolizione.
Tanto premesso, appalesandosi incongrue le indennità offerte dal Comune di Bari per l'occupazione e l'espropriazione definitiva degli immobili, l'attrice chiedeva che fossero determinate le giuste indennità a sè medesima spettanti e che venisse pronunciata la condanna del convenuto al pagamento delle stesse, maggiorate degli accessori.
Costituendosi in giudizio, quest'ultimo chiedeva sospendersi il procedimento in attesa della definizione dei due giudizi amministrativi, deducendo nel merito l'infondatezza della pretesa avversaria.
Disposta la richiesta sospensione con ordinanza collegiale del 16.12.1992 e quindi riassunto il giudizio dalla IL essendo stati i propri ricorsi respinti dal giudice amministrativo, la Corte territoriale, con sentenza pronunciata in data 28.4/5.5.1998, determinava l'indennità di espropriazione del terreno, il valore del fabbricato e l'indennità di occupazione temporanea del terreno medesimo, ordinando al Comune di Bari il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme corrispondenti, dedotto quanto già a suo tempo depositato, oltre agli interessi legali dal 2.7.1983 (ovvero dalla pronuncia del decreto di espropriazione) sino alla data del deposito.
Assumeva detto giudice:
a) che fosse fuori discussione la natura edificatoria del terreno oggetto di causa, ceduto dal Comune espropriante, nel luglio del 1979, alla Cooperativa Edilizia "Parco delle Betulle" per la costruzione di alloggi popolari;
b) che, in ordine al valore venale degli immobili espropriati, il consulente tecnico di ufficio, facendo applicazione del c.d. metodo comparativo, avesse correttamente distinto quello del terreno da quello del fabbricato rurale che vi insisteva;
c) che l'indennità di occupazione dovesse essere determinata in ragione degli interessi legali maturatisi sull'indennità di esproprio del terreno a far tempo dal 6.2.1978 (data dell'occupazione stessa) sino al 2.7.1983 (data della pronuncia del decreto di espropriazione);
d) che sulle somme rispettivamente liquidate a titolo di indennità di espropriazione del terreno e del fabbricato, nonché a titolo di indennità di occupazione, spettassero gli interessi compensativi dalla data dell'espropriazione (2.7.1983) fino a quella del deposito, al contrario della rivalutazione monetaria la quale non poteva venire riconosciuta essendo del tutto mancata la prova del maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il Comune di Bari, deducendo due complessi motivi di gravame ai quali resiste con controricorso, illustrato da memoria, AR IL la quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale ugualmente affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, siccome relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza.
Tanto premesso, con i due motivi di gravame, rispetto ai quali si palesa l'opportunità di un esame congiunto involgendo questioni strettamente connesse, lamenta rispettivamente il ricorrente principale erronea o falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 nonché contraddittorietà della motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, assumendo in particolare:
a) che il consulente tecnico nominato dall'Ufficio, e di conseguenza il giudice di merito il quale ne ha fatto proprie le conclusioni, ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione abbia fatto applicazione erronea ed apodittica del criterio comparativo, senza neppure tentare una determinazione analitica ne', tanto meno, dare giustificazione di una tale scelta;
b) che il medesimo consulente abbia sommato al valore del bene oggetto di causa, determinato comparativamente e che doveva reputarsi esaustivo siccome relativo a suoli con sovrastanti fabbricati, un ulteriore valore attribuito al fabbricato, al forno e al pozzo nero ivi insistenti, cosicché l'area di sedime dei manufatti è stata considerata sia nel calcolo del valore venale del suolo, sia in quello, separato, dei fabbricati, con l'effetto di una erronea duplicazione;
c) che, per quanto riguarda l'indennità di occupazione, debba considerarsi, per un verso, che l'occupazione dei manufatti si è realizzata soltanto nel 1992, onde il calcolo dell'indennità stessa si palesa errato essendo stato svolto a partire dal 1977, nonché, per altro verso, che, ai fini della stima di tale indennità, valgono le medesime censure sopra illustrate circa il calcolo dell'indennità di esproprio (arbitrario ricorso al solo criterio comparativo;
duplicazione del valore del fabbricato e comunque della sua area di sedime);
d) che la natura edificatoria del fondo espropriato fosse assolutamente incompatibile con la presenza sullo stesso del fabbricato rurale, nonché del pozzo nero e del forno, tanto che questi vennero demoliti dalla P.A. quando furono finalmente occupati, cosicché l'indennità di espropriazione, calcolata ai sensi della legge n. 359 del 1992, deve essere liquidata per il solo valore del suolo e non anche per quello dei manufatti sopra indicati. I due motivi non sono fondati.
Per quanto, infatti, attiene alla censura sub a), è da notare che, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, il giudice del merito, ove accerti (con incensurato apprezzamento, come nella specie) che esistono aree del tutto omogenee a quella espropriata, legittimamente adotta il metodo di stima sintetico-comparativo, il quale, pur non essendo prescritto dalla legge e non dettando criteri vincolanti di valutazione ma facendo riferimento ai prezzi cui dette aree sono state realmente vendute a prescindere da ogni analisi circa le ragioni economiche che hanno portato alla formazione di siffatti prezzi (e, quindi, dell'indice di fabbricabilità e dei costi diretti ed indiretti delle opere di urbanizzazione), è quello che meglio di ogni altro risponde allo scopo di accertare il giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita, poiché si basa sull'effettiva realtà di mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari, ovvero su dati economici concreti riferiti tanto agli elementi materiali (come la natura, la posizione, la consistenza morfologica ed altri) che distinguono detti immobili quanto alla loro condizione giuridica, laddove la stima con metodo analitico-ricostruttivo, corrispondente al prezzo che un eventuale acquirente sarebbe disposto a sborsare indipendentemente dall'andamento del mercato, costituisce criterio sussidiario da utilizzare quando non sia possibile il ricorso al metodo sintetico-comparativo, rientrando tra i compiti del giudice di merito, con apprezzamento il cui controllo è precluso in sede di legittimità, stabilire se sussistano (come nella specie) gli elementi occorrenti per la ricerca del valore dell'area secondo il criterio da ultimo indicato, ovvero, risultando questo non praticabile, procedere alla valutazione fondata sul metodo analitico (Cass. 22 marzo 1990, n. 2392; Cass. 18 giugno 1990, n. 6122; Cass. 1 luglio 1993, n. 7145; Cass. 17 aprile 1999, n. 3839, Cass. 1 settembre 1999, n. 9207). Circa, poi, la censura illustrata sotto la lettera b) che precede, vale osservare che la Corte territoriale, peraltro negando autonoma valutazione al forno e al pozzo nero trattandosi di strutture al servizio del manufatto rurale, non ha operato alcuna indebita, duplice valutazione dell'area di sedime di tale fabbricato, la quale in effetti ne costituisce parte integrante fruendo quindi inscindibilmente del relativo criterio indennitario basato sul valore venale dell'edificio (Cass. 21 novembre 1995, n. 12036; Cass. 6 febbraio 1997, n. 1113; Cass. 21 maggio 1998, n. 5064; Cass. 24 novembre 1998, n. 11911), atteso che, al contrario, secondo quanto traspare dal tenore stesso della sentenza impugnata, detto giudice, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, ha espressamente considerato la superficie del suolo, pari a mq. 609 e stimata di valore corrispondente a lire 150/mq., distinguendola dalla superficie del fabbricato, pari a mq. 69 e stimata di valore corrispondente a lire 600.000/mq., in tal senso implicitamente ritenendo la prima come niente affatto comprensiva della seconda e la seconda come niente affatto compresa nella prima.
Per quanto riguarda, ancora, le censure relative all'indennità di occupazione, sopra illustrate sotto la lettera c), giova notare, richiamate le osservazioni di cui innanzi circa la pretesa arbitrarietà del ricorso al solo criterio comparativo ed alla duplicazione del valore del fabbricato o comunque della sua area di sedime, che, in effetti, secondo l'incensurato apprezzamento del giudice di merito, l'occupazione dei manufatti si è realizzata solo in data 9.3.1992, laddove, tuttavia, il calcolo dell'indennità, ancorché svolto a partire esattamente dal 6.2.1978 (e non comunque dal 1977), si palesa del tutto corretto, essendo stato operato nei confronti esclusivamente del terreno, occupato appunto il 6.2.1978, non già del fabbricato, secondo quanto traspare dalla circostanza stessa che tale indennità, liquidata in lire 12.340.000, risulta dal computo degli interessi legali maturatisi, per la durata di anni cinque e giorni 146 (dal 6.2.1978 al 2.7.1983, data della pronuncia del decreto di espropriazione), sulla somma di lire 45.705.000, corrispondente esattamente all'indennità di espropriazione relativa al solo terreno.
Per quanto concerne, da ultimo, la censura sub d), si osserva in contrario che il principio affermato nella pronuncia di questa Corte (Cass. 27 luglio 1989, n. 3513) richiamata dal ricorrente e non a caso emessa "in ipotesi di illegittima ed irreversibile acquisizione, nella realizzazione di opera pubblica, di un suolo e di un fabbricato su di esso insistente", a tenore della quale il valore del fabbricato non deve essere distintamente considerato in aggiunta al valore del suolo qualora l'utilizzazione edificatoria del secondo, in relazione alla quale ne sia stato fissato il valore, risulti incompatibile con la presenza del primo e postuli la demolizione di questo, va necessariamente coordinato con l'altro secondo cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, viene in considerazione il bene nel concreto stato di consistenza nel quale si trova al momento dell'espropriazione medesima, e cioè alla data di emissione del relativo decreto di esproprio, cosicché, quante volte (come nella specie, là dove, secondo l'incensurato apprezzamento di fatto del giudice di merito, il fabbricato, pur se già espropriato con decreto del 2.7.1983, è stato occupato solo in data 9.3.1992 venendo successivamente demolito) oggetto di espropriazione sia il complesso immobiliare costituito vuoi da un'area di terreno edificabile latistante un fabbricato che su di essa insista vuoi dal fabbricato stesso, quest'ultimo, salvo che sia privo di autonomia funzionale od abbia scarsa consistenza rispetto al suolo oppure sia in condizioni talmente fatiscenti da consigliarne la demolizione e la riedificazione, costituisce entità economica la quale va computata nella predetta determinazione tramite separata valutazione come bene autonomo (Cass. 14 luglio 1965, n. 1498; Cass. 7 settembre 1970, n. 1239; Cass. 20 giugno 1978, n. 3019; Cass. 20 settembre 1978, n. 4228; Cass. 23 dicembre 1983, n. 585), il cui valore deve essere distintamente considerato in aggiunta al valore del suolo effettuando la liquidazione corrispondente con riferimento al valore di mercato per l'edificio e con riferimento ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 per il terreno edificabile (Cass. 17
novembre 1995, n. 11918; Cass. 5 agosto 1997, n. 7202; Cass. 10 luglio 1998, n. 6718; Cass. 13 giugno 2000, n. 8020), risulti o meno la costruzione destinata alla demolizione dallo stesso espropriante negli scopi che quest'ultimo si sia prefisso (Cass. 16 luglio 1958, n. 2593; Cass. 10 luglio 1961, n. 1644; Cass. 22 luglio 1978, n. 3668) e senza che le ragioni di eventuale incompatibilità tra l'utilizzazione del terreno e la presenza della costruzione medesima possano comunque venire apprezzate sulla base della demolizione che sia intervenuta in un momento successivo al decreto di esproprio. Il ricorso principale, pertanto, deve essere respinto. Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in relazione allo stesso art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), deducendo che la Corte territoriale ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, affermando che l'espropriato deve al riguardo fornire una prova rigorosa ed omettendo così di considerare che tale prova può risultare anche da presunzioni o da fatti notori.
Il motivo non è fondato.
Premesso, infatti, che, secondo l'incensurato accertamento del giudice di merito, la prova del maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., è nella specie "mancata del tutto" da parte della danneggiata e premesso altresì che la IL, del resto, ha espressamente concluso in quella sede domandando la condanna del Comune di Bari al pagamento dell'indennità di occupazione, nonché dell'indennità di esproprio, "oltre la svalutazione", senza alcuna aggiunta o specificazione a quest'ultimo riguardo, si osserva che le indennità in parola concretano altrettanti debiti di valuta, soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., richiedendosi in particolare, ove l'espropriato pretenda il risarcimento del maggior danno per la svalutazione monetaria appunto, che egli alleghi e provi, anche ricorrendo a presunzioni, circostanze tali da consentire al giudice di desumere la sussistenza e l'entità di tale maggior danno, ovvero i presupposti di fatto su cui fondare il relativo giudizio, significando come il tempestivo pagamento avrebbe evitato le conseguenze depauperative legate al fenomeno inflattivo (Cass. 2 luglio 1998, n. 6467; Cass. 5 marzo 1999, n. 1867; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1997), nel senso esattamente che la possibilità da parte del creditore di ricorrere a presunzioni relative alla categoria economica di appartenenza nel richiedere il maggior danno a norma dell'art. 1224, secondo comma, c.c., non esonera tuttavia il predetto, anche se appartiene alla categoria dei consumatori, dall'onere, se non di provare il pregiudizio conseguente all'inadempimento del debitore e di indicarne la misura (Cass. 28 aprile 1999, n. 4287), quanto meno di allegare la propria condizione di creditore occasionale (Cass. 6467/1998, cit.; Cass. 1997/ 2000, cit.), consentendo così al giudice di merito, tenuto ad indicare e a valutare gli elementi offerti dal creditore medesimo, di desumere in via presuntiva il danno de quo dalla stessa qualità sopra riferita, al fine di rendere possibile il controllo in sede di legittimità del procedimento logico da lui seguito, onde, essendo nella specie "mancata del tutto" simile allegazione ed avendone la Corte territoriale espressamente dato atto, la relativa pronuncia va esente da censura.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione degli art. 1282 e 1284 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nullità in parte qua della sentenza (artt. 156, secondo comma e 360, n. 4, c.p.c.), nonché omessa motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), deducendo come il dispositivo dell'impugnata sentenza contrasti con la motivazione nel senso che, in base alla motivazione, le somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti vanno detratte dal coacervo delle indennità e degli interessi, laddove, in base al dispositivo, vanno detratte prima del calcolo degli interessi stessi, onde, in questo secondo caso, le somme già depositate sfuggono al computo di tali interessi per il diverso sistema di calcolo, il quale è però errato giacché le somme già depositate presso la Cassa DD.PP. nel lontano 1983 non sono mai entrate nella disponibilità della IL, con la conseguenza che, anche su dette somme, debbono maturare gli interessi compensativi per le medesime ragioni sulle quali si fonda il diritto agli interessi sull'indennità di esproprio in genere, di cui, peraltro, le somme già depositate fanno parte.
Il motivo non è fondato.
Conviene al riguardo osservare:
a) che il dispositivo dell'impugnata sentenza reca una statuizione di per sè inequivoca, contenendo cioè l'ordine al Comune di Bari di depositare presso la Cassa DD.PP., a favore dell'attrice, "gli importi sopra indicati (ovvero lire 45.705.000 a titolo di indennità di espropriazione del terreno, lire 41.400.000 a titolo di indennità di espropriazione dell'immobile rustico e lire 12.340.000 a titolo di indennità di occupazione temporanea dello stesso terreno), dedotte le somme già depositate, con gli interessi legali dal 2 luglio 1983 sino alla data del deposito";
b) che siffatta statuizione si palesa del tutto corretta, atteso che, delle maggiori somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione in sede di opposizione contro la stima di queste effettuata in via amministrativa, deve essere ordinato il deposito presso la Cassa DD.PP. con attribuzione degli interessi solo dalla data del decreto di esproprio fino al giorno dell'effettuazione del deposito e tenendosi ovviamente conto delle somme liquidate con il decreto stesso, in relazione alle quali il già avvenuto deposito produce effetti liberatori per l'espropriante dalla data in cui è stato compiuto, decorrendo cioè su tali somme a favore dell'espropriato gli interessi previsti dall'ordinamento della riferita Cassa e non potendo, di conseguenza, essere liquidati sulle medesime somme ulteriori interessi in sede di determinazione giudiziale delle predette indennità, laddove siffatti interessi vanno attribuiti solo sull'ulteriore importo, anch'esso soggetto all'indicato deposito, risultante dalla differenza tra le maggiori somme a titolo di indennità riconosciute dovute a favore dell'espropriato in sede giudiziale e quelle, minori, già depositate presso la Cassa DD.PP., agli stessi titoli, all'atto della pronuncia del decreto di espropriazione (Cass. 20 febbraio 1984, n. 1197; Cass. 17 maggio 1984, n. 3048; Cass. 9 agosto 1985, n. 4410; Cass. 8 giugno
1988, n. 3887; Cass. 2 febbraio 1991, n. 1016);
c) che, pertanto, lungi dal ravvisare l'esistenza di un vero e proprio contrasto tra motivazione e dispositivo essendo consentita l'individuazione del concreto comando giudiziale attraverso una valutazione di prevalenza delle inequivoche e del tutto corrette affermazioni contenute nel dispositivo medesimo, la parte motiva dell'impugnata sentenza, la quale invece al capo "7" adombra non senza incertezze la possibilità che "quanto già a suo tempo depositato" debba venire dedotto dalle "somme riconosciute come dovute all'attrice", ovvero dal coacervo delle indennità e degli interessi di cui ai precedenti capi, va piuttosto interpretata in base all'unica statuizione che in realtà la decisione contiene, coerentemente cioè a quella di cui al dispositivo (Cass. 13 maggio 1999, n. 4754; Cass. 5 maggio 2000, n. 5666; Cass. 4 luglio 2000, n. 8946). Il ricorso incidentale, quindi, deve essere respinto. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li respinge, compensando tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001