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31 ottobre 2017
31 ottobre 2017
Art. 729-quater. (( (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva).)) (( 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.
2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.
3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' straniera competente concordano le modalita' della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza.
4. L'autorita' giudiziaria richiede all'autorita' straniera di identificare la persona da sentire o di cui e' chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio.
5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.
6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario.
7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento a distanza. ))
2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.
3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' straniera competente concordano le modalita' della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza.
4. L'autorita' giudiziaria richiede all'autorita' straniera di identificare la persona da sentire o di cui e' chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio.
5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.
6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario.
7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento a distanza. ))
Commentari • 6
- 1. Estradizione suppletiva è procedimento autonomo (Cass. 26310/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021 · 10.333941
[…] Analoga disposizione, del resto, è dettata, in materia di rogatorie all'estero, dall'art. 729-quater c.p.p., commi 1 e 2, che, nel richiamare la su menzionata disposizione di cui all'art. 205-ter, disciplina il procedimento di audizione mediante videoconferenza sulla base della pertinente disciplina prevista dagli accordi internazionali. […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2026, n. 22760Provvedimento: […] Quanto al sistema delineato dal combinato disposto degli artt. 729-quater cod. proc. pen. e 205-ter disp. att. cod. proc. pen., va rimarcato come la sua utilizzazione costituisca una possibilità, sussistendone i presupposti, fermo restando che solo l'effettiva attivazione e l'eventuale mancata adesione dell'imputato consentono di proseguire oltre nel processo nonostante la detenzione all'estero, la quale altrimenti continua a costituire ragione impeditiva, a cui consegue la sospensione del termine di prescrizione. […]Leggi di più...
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.·
- art. 205-ter disp. att. cod. proc. pen.·
- art. 159 cod. pen.·
- videocollegamento·
- detenzione all'estero·
- sospensione prescrizione·
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- legittimo impedimento a comparire