Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8769 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
I ) E A D 4 SEZ0 8 7 6 9 /02 7 S O A ₪ S T R 7 A S 8 T T 9 O 1 S I P A EPUBBLICA ITALIANA G M R I E ' T L m R L L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 I A A D D I y g N , CORTE SU AZIONE g E e O G Oggetto T L L N O 0 L E 1 separazione personale : PRIMA CIVILE t O S A r E A B D ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 741/00 Dott. Vincenzo Consigliere PROTO MARZIALE Cron.24029 Dott. GIUSEPPE Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere Ud. 11/03/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: TA TO, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LA ROSA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
O' RI;
intimata avverso la sentenza n. 652/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 25/09/99; 7 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 567 udienza del 11/03/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14.12.1995 NI ST chiedeva al Tribunale di Catania la separazione perso- nale dal coniuge IA AÒ con addebito a quest'ul- tima. Con altro ricorso la AÒ chiedeva la separazio- ne con addebito al marito. Il Presidente del Tribunale, riuniti i procedimen- ti, con provvedimento ex art. 708 c.p.c. del 27.2.1996, manteneva i figli minori (RG, nato il 1°.6.1991, e IZ ER, nata il [...]) nella condizione di affidamento già disposta dal Tribunale per i minorenni di Catania con atto del 26-27.1.1996 (affidamento dei minori al Servizio sociale del Comune di S. Giovanni La Punta, con prescrizione di manteni- mento del collocamento presso la madre e divieto di ogni contatto degli stessi con il padre). Con sentenza depositata il 16.2.1998 il Tribunale di Catania pronunciava la separazione personale dei coniugi, affidava i figli minori alla madre - con fa- coltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei 2 wwwww giorni e nelle ore prescritti, alla presenza di altra persona appartenente all'ambito parentale di uno dei coniugi oppure di persona amica di entrambi, purché in -e gradita ai minori poneva a entrambi i casi nota carico del marito un assegno di lire 1.300.000 mensili per il mantenimento della moglie e dei figli. Con sentenza del 27 maggio 25 settembre 1999, la Corte d'appello di Catania, pronunciando sulle impu- gnazioni proposte da entrambi i coniugi, confermava la sentenza impugnata e, ad integrazione della medesima, disponeva che gli incontri del padre con i figli avve- nissero alla presenza di una delle due zie paterne EP ST o TA ST. Osservava la Corte ter- ritoriale, per quanto rileva in questa sede: a) che era stato archiviato il procedimento penale contro il ST per atti di libidine sui figli minori, a seguito della denunzia della AÒ, non es- sendo state ritenute sufficienti le dichiarazioni di quest'ultima e della madre, in mancanza di validi ri- scontri obiettivi;
b) che le c.t.u. disposte dal Tribunale per i minorenni e dal Tribunale ordinario avevano escluso che il ST fosse affetto da anomalie nella sfera psicosessuale nonché da deviazioni о patologie affe- renti la sfera affettiva - sessuale verso i figli mi- 3 nori;
c) che doveva escludersi ogni forma di dolo in capo alla AÒ perché ella non si sarebbe determina- ta a compiere un passo così grave se non fosse stata intimamente convinta del comportamento anormale del marito;
d) che data l'aspra conflittualità esistente tra i genitori e considerati i contrasti verificatisi con riferimento al regime degli incontri dei figli con il padre stabilito dal Tribunale, era preferibile che agli incontri fossero presenti le sorelle del ST, che erano conosciute e gradite dai bambini;
che appariva equa la determinazione del-e) di mantenimento nella misura fissata dall'assegno Tribunale;
f) che la doglianza del ST contro la corre- sponsione diretta dell'assegno da parte del Ministero della Difesa, da cui egli dipendeva, doveva ritenersi abbandonata perché non riportata nelle richieste con- clusive dell'atto di appello e, comunque, era infonda- ta. Avverso la sentenza d'appello NI ST ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre mo- tivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione in relazione a: a) il rigetto della richie- sta di addebito della responsabilità della separazione alla moglie;
b) le modalità d'incontro tra il ST ed i propri figli 2. Il motivo non è fondato. L'indagine sull'addebitabilità della separazione personale dei coniugi, la quale comporta l'accertamen- to di circostanze di fatto, è istituzionalmente riser- vata al giudice di merito ed è incensurabile in Cassa- zione se sorretta da congrua motivazione (Cass. 7 set- tembre 1999 n. 9472, 30 gennaio 1992 n. 961). Nella specie, la Corte d'appello, ha anzitutto ri- gettato la domanda di addebito della separazione al marito, rilevando, in ordine alla denunzia per atti di libidine sui figli minori, presentata dalla AÒ contro il marito, che il P.M. ed il GIP avevano con- cordemente concluso per l'archiviazione, non ritenendo sufficienti le dichiarazioni della AÒ e della ma- dre della medesima in mancanza di validi riscontri obiettivi per ritenere il ST responsabile del de- litto di siffatta gravità. Con riferimento poi ad al- cuni aspetti della personalità del ST emergenti dalla consulenza disposta dal Tribunale (in cui si di- 5 ceva che il medesimo risultava affetto da narcisismo con difficoltà ad instaurare rapporti effettivi signi- ficativi, ma si aggiungeva che non era possibile af- fermare con certezza che il ST fosse affetto da pe- dofilia, attesoché la correlazione tra narcisismo e pedofilia non era né automatica né conseguenziale), la Corte territoriale ha affermato che alla luce di tali labilissimi elementi sarebbe stato ingiusto ed abnorme addebitare la separazione al ST, soprattutto dopo che sulla vicenda si erano pronunziate in modo total- mente conforme Varie autorità giudiziarie. Secondo la sentenza impugnata, le medesime conclusioni dovevano essere tratte dalle relazioni del S.S. del Comune di S.Giovanni La Punta e dal S.N.P. della ex USL 33, che non fornivano elementi certi ed univoci di supporto alla tesi della AÒ. Dopo aver respinto la domanda di addebito della separazione al marito, il giudice di secondo grado ha affermato che la frattura coniugale non poteva essere addebitata nemmeno alla moglie, dovendosi scartare ogni ipotesi di dolo in capo a quest'ultima, la quale non si sarebbe determinata a compiere un passo così grave, quale la denunzia del ST, se non fosse stata intimamente convinta del comportamento anomalo del ma- rito. Non era da escludersi che la medesima, a causa delle difficoltà esistenziali evidenziate, si fosse trovata ad equivocare sulle normali manifestazioni di affetto tra padre e figli, attribuendo alle medesime un significato patologico e deviante, dal che appariva ragionevole - secondo la Corte d'appello dedurre che la AÒ in buona fede avesse ritenuto l'incapacità del ST a svolgere proficuamente il ruolo genitoria- le verso i propri figli così come non era stato allo stesso modo in grado di svolgere in modo regolare il ruolo del marito. Osserva il Collegio che le raggiunte conclusioni in ordine alle convinzioni ed alla buona fede della AÒ costituiscono un apprezzamento di fatto compiu- to dalla Corte di appello sulla base di elementi valu- tati senza incorrere in vizi logici. Il punto della decisione non può essere riesaminato attraverso una nuova ricostruzione del fatto in questa sede, tenuto conto delle caratteristiche e dei limiti del giudizio di cassazione, che non consente la valutazione diretta del merito della causa. La sussistenza di vizi logici o giuridici della motivazione va pure esclusa in relazione al regime de- gli incontri tra il ST ed i figli. In tema di separazione personale dei coniugi, il diritto del genitore non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli, interessandosi an- che della loro educazione e istruzione, essendo sempre finalizzato e subordinato al perseguimento dell'inte- resse dei minori, può essere legittimamente discipli- nato dal giudice della separazione in modo da non re- care pregiudizio alla salute psicofisica dei minori medesimi, anche prevedendo particolari cautele e re- strizioni agli incontri, ovvero arrivando perfino a sospenderli del tutto se necessario (Cass. 17 gennaio 1996 n. 364; vedi anche Cass. 22 giugno 1999 n. 6313). Nella specie, la Corte d'appello non ha accolto la richiesta della AÒ, secondo la quale il ST avrebbe dovuto incontrare i figli alla presenza della moglie o di persona di fiducia di quest'ultima ed ha seguito invece la soluzione adottata dal giudice tute- lare, in base alla quale gli incontri dovevano avveni- re in presenza di una delle due zie paterne ST Giu- seppa ○ ST TA, le quali risultavano conosciute dai bambini e gradite dai medesimi, come emergeva dal- le informazioni del Servizio Sociale. Il giudice di secondo grado ha precisato di condividere tale solu- utile ad evitare traumi e tensioni in capo aizione - minori, attesa l'aspra conflittualità esistente tra i e di non poter accogliere la richiesta del genitori tenere con sé i figli durante il periodo fe- ST di 8 riale, dovendosi ispirare a somma prudenza l'avvicina- mento tra padre e figli, il cui rapporto avrebbe potu- to progressivamente in futuro essere ripristinato con più completezza una volta venute meno le ragioni di aspra conflittualità esistenti tra i genitori. La conclusione raggiunta dal giudice di merito è coerente con i principi sopra enunciati ed è anche lo- gicamente corretta, in quanto ispirata ad esigenze di tutela dell'interesse dei minori ad essere protetti da traumi e tensioni che possono ad essi derivare dai rapporti con il genitore non affidatario.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione. Il ST aveva chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie limitatamente alla parte spettante al coniuge, tenuto conto che la moglie gode- va di redditi costituiti dall'immobile ove viveva con i figli e la madre ed altro immobile (sito in S. Gio- vanni La Punta) da tempo locato. Inoltre, la madre ri- ceveva un cospicuo assegno di mantenimento dal proprio coniuge. Il giudice d'appello si era basato su fatti e notizie riportate dalla AÒ che erano per tabulas falsi. In primo luogo, quest'ultima non era solo nuda 9 proprietaria dell'immobile sito in S. Giovanni La Pun- ta, ma aveva ricevuto in donazione dal padre il 14 marzo 1998 l'usufrutto su entrambi gli immobili. In secondo luogo, la AÒ aveva dichiarato che l'immo- bile di S. Giovanni La Punta era abitato dal padre e non poteva essere fonte di reddito, tacendo la circo- stanza che il padre era da tempo coniugato in seconde nozze con LL AT, con cui risiedeva stabilmente a Milano.
4. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Il giudice di merito nel decidere in ordine al- l'assegno di mantenimento a favore della moglie e dei figli ha correttamente preso in considerazione la si- tuazione economico-patrimoniale dei coniugi. Per quan- to riguarda, in particolare la AÒ, è stato osser- vato che ella non risultava svolgere alcuna attività lavorativa e che doveva occuparsi di due figli in te- nera età. E' stata pure presa in considerazione la consistenza del patrimonio della moglie (comproprietà della casa in cui abita, gravata da mutuo;
proprietà di altro immobile abitato dal padre, che le aveva do- nato l'usufrutto) e la convivenza di quest'ultima con sua madre (su quest'ultimo punto è stato rilevato che non risultava che la madre percepisse alcun reddito e 10 che, se pure fosse stata titolare di una pensione di anzianità, il relativo reddito sarebbe dovuto servire per il sostegno della medesima). La decisione impugnata è, quindi, adeguatamente motivata. Rispetto alla suddetta situazione, il ricorrente deduce ulteriori elementi di fatto ed afferma la non veridicità di alcune circostanze risultanti dagli at- ti. La natura del giudizio di legittimità non consen- te, però, a questa Corte né di procedere a nuovi ac- certamenti di fatto né di effettuare una rivalutazione delle risultanze processuali.
5. Il terzo motivo esprime una doglianza di viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto. Nella specie non vi era stata nessuna inadempien- za, protrattasi per almeno trenta giorni, che potesse giustificare la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento dal Ministero della Difesa, terzo obbli- gato nei confronti del ST. Aveva errato la Corte di appello a ritenere applicabile alla fattispecie sol- tanto il sesto comma dell'art. 8 della legge n. 898 del 1970 e non anche il terzo comma, invocato dal Co- sta, che faceva recapitare l'assegno sempre entro primissimi giorni del mese, anche se la somma veniva suddivisa in due/tre rate. Non si capiva in forza di 11 quale argomentazione giuridica si ritenesse speciale il disposto dell'art. 156 C.C., rispetto all'art. 8 citato, ed inapplicabile il disposto del terzo comma dell'art. 81 mentre rimaneva applicabile, secondo il criterio della specialità il disposto del sesto comma del medesimo art. 8, atteso che la giurisprudenza era costante nel ritenere che la normativa sul divorzio fosse analogicamente applicabile anche alla separazio- ne.
6. Il motivo è inammissibile per difetto d'inte- resse. Il giudice di appello ha anche affermato che la doglianza del ST in ordine al pagamento diretto dell'assegno da parte del Ministero della difesa dove- va ritenersi abbandonata perché essa non risultava ri- portata nelle richieste conclusive dell'atto di appel- lo. Tale parte della motivazione, la quale integra ragione della decisione, non ha formatoun'autonoma oggetto dell'impugnazione dinanzi а questa Corte, con la conseguenza che si è formato su di essa il giudica- to interno.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese processuali in considerazione dell'esito del ricorso e della mancanza di difese da parte dell'intimata. 12
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2002. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Rosario De Musis Massimo Bonomo Dott Макше Вокално uns PEPOSITATA IN CANCELLERIA CANCELLIERE Vaila Di Nuzzo Juoks Oogl Marie B Ві Альго I ) E A 4 D 7 . S n O A S T 7 R A 8 S T 9 T 1 O S I P o A z G r M R I a E ' T m L R L L 6 A I A D e I D g N , g E e G O L T L O N 9 L 1 E . t O S A r A E B D ( 13