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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/12/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1091/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
C.F. , nata l'[...] a [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Frà Luciano 145, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Claudia Esposto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Caltanissetta Via Benedetto Croce, n. 42, e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e ivi residente in Parte_2 C.F._2
Via Milano, 3, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Fussone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San
LD (CL), Via San Giovanni Bosco, 41.
-RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “Con le note depositate il 26.11.2025 i difensori hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni concordate nell'accordo sottoscritto e allegato alle note”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio in San LD in data 16/2/2016, atto iscritto agli atti del comune di San LD al n. 3, Parte I, anno 2016, Ufficio 1; che dall'unione tra le parti è nato un figlio, , il 2/9/2016; Per_1 che i difensori, con le note depositate il 26.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 10.12.2025, hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni come concordate nell'accordo depositato in allegato alle dette note, avendo le parti, con il ricorso introduttivo e con l'accordo da ultimo depositato in allegato alle note scritte, dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minorenne appaiono conformi alla legge ed all'interesse del predetto figlio minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, e con facoltà per il padre di incontrarlo secondo la tempistica ivi indicata,
e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio la Pt_2 somma mensile di € 200,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore di entrambe le parti per metà ciascuno, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nell'accordo del 3.11.2025, depositato il 26.11.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San LD.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1091/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
C.F. , nata l'[...] a [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Frà Luciano 145, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Claudia Esposto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Caltanissetta Via Benedetto Croce, n. 42, e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e ivi residente in Parte_2 C.F._2
Via Milano, 3, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Fussone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San
LD (CL), Via San Giovanni Bosco, 41.
-RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “Con le note depositate il 26.11.2025 i difensori hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni concordate nell'accordo sottoscritto e allegato alle note”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio in San LD in data 16/2/2016, atto iscritto agli atti del comune di San LD al n. 3, Parte I, anno 2016, Ufficio 1; che dall'unione tra le parti è nato un figlio, , il 2/9/2016; Per_1 che i difensori, con le note depositate il 26.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 10.12.2025, hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni come concordate nell'accordo depositato in allegato alle dette note, avendo le parti, con il ricorso introduttivo e con l'accordo da ultimo depositato in allegato alle note scritte, dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minorenne appaiono conformi alla legge ed all'interesse del predetto figlio minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, e con facoltà per il padre di incontrarlo secondo la tempistica ivi indicata,
e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio la Pt_2 somma mensile di € 200,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore di entrambe le parti per metà ciascuno, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nell'accordo del 3.11.2025, depositato il 26.11.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San LD.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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