Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NO0 1 8 36 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 11179/99 - Consigliere Cron. 4583 Dott. Alberto SPANO' Dott. IA VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Ud. 20/11/01 Consigliere Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: NN UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato MASTROIANNI GIULIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE GIROLAMO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ACQUA & TERME FIUGGI già ASTIF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio 2001 dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che lo rappresenta e 4485 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 339/98 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 29/05/98 R.G.N. 468/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. IA VIGOLO;
udito l'Avvocato DE GIROLAMO;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 27 luglio 1994, il sig. IA ON ricorreva al Pretore di Frosinone, sez. staccata di Alatri, chiedendo, nei confronti della datrice di lavoro A.S.T.I.F. che gli venisse riconosciuta la qualifica di intermedio nel II livello A, previa, se del caso, dichiarazione di inefficacia e di illegittimità del verbale di conciliazione sindacale del 20 luglio 1993. Deduceva di avere conseguito tale livello con mansioni di caporeparto carrellista all'imbottigliamento quando era stato alle dipendenze dell'Ente Fiuggi s.p.a. e di essere stato retrocesso dalla A.S.T.I.F., alle cui dipendenze era passato dopo la revoca della gestione delle terme all'Ente Fiuggi, alle mansioni di carrellista con inquadramento al IV livello. Con sentenza in data 2/16 aprile 1996, il Pretore rigettava la domanda. Con sentenza in data 20/ 29 maggio 1998, il Tribunale di Frosinone respingeva l'appello del lavoratore. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il ON affidandosi ad unico motivo. Resiste la Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a., gia A.S.T.I.F. Azienda Speciale per la gestione delle Terme e dello Stabilimento di Imbottigliamento del comune di Fiuggi, con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1117999.doc 3 Con unico motivo il ricorrente censura la sentenza del Tribunale per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, n.5 c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. c.c. 2° cpv. e deduce che con gli accordi sindacali e con quello individuale non vi era stata rinuncia del lavoratore a far valere i nuovi diritti nel nuovo rapporto di lavoro, in particolare quello all'inquadramento conseguente all'espletamento di mansioni di capo del reparto carrellisti espletate successivamente al luglio, sino a fine settembre dello stesso anno. A tale riguardo la sentenza aveva omesso di motivare, salvo concludere che l'espletamento delle stesse mansioni già affidate dall'ente Fiuggi non implicava una diversa volontà in ordine al concreto contenuto del rapporto. In particolare, il Tribunale non aveva considerato che nel periodo iniziale di sessanta giorni, di osservazione, i lavoratori sarebbero stati provvisoriamente inquadrati al livello minimo sindacale, mentre, nella restituzione al ricorrente delle medesime, precedenti mansioni, era evidente l'implicita volontà di valorizzare la professionalità del lavoratore, nel terzo livello, al di là degli accordi intervenuti. Del resto, in sede sindacale si era pure convenuto che le mansioni da assegnare a ciascun lavoratore dovevano essere definite in relazione alle attitudini e alla professionalità posseduta dai singoli lavoratori. Il motivo è infondato. Rileva la Corte come il Tribunale abbia considerato che l'appellante si era doluto che il primo giudice avesse escluso che le mansioni svolte presso l'A.S.T.I.F. dal luglio al settembre 1993 costituissero prova dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con precise connotazioni, nel cui ambito il consapevole 1117999.doc mantenimento della qualifica precedente avrebbe avuto valenza specifica, tale da non consentire il successivo demansionamento. Ha ritenuto il giudice del gravame, nel disattendere tale censura, che dall'accordo sindacale del 9 luglio 1993 e dal verbale di conciliazione individuale del 20 luglio successivo, si ricavava come all'atto del trapasso della gestione tra le due società, e in considerazione della nuova assunzione, da parte dell'A.S.T.I.F., di almeno parte delle maestranze, si era convenuto che il nuovo gestore potesse procedere ad una diversa assegnazione di mansioni e inquadramento, proprio per l'incontestato carattere di novità del successivo rapporto di lavoro, al termine di un periodo di sessanta giorni durante il quale l'azienda avrebbe potuto acquisire e valutare ogni utile elemento e i lavoratori sarebbero stati provvisoriamente inquadrati al livello minimo sindacale. Nel rispetto di detto termine, l'A.S.T.I.F. aveva quindi provveduto ad assegnare ai neoassunti mansioni e livelli diversi dai precedenti, nel caso di specie inferiori. Ha concluso il giudice di appello che tali pacifici presupposti di fatto non erano affatto univoci e concludenti nel senso della costituzione di un rapporto di lavoro in cui le mansioni fossero già state diversamente determinate, con immediata assunzione del superiore inquadramento, senza concreta soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro. Emergeva, anzi, che il rapporto con la A.S.T.I.F. era nuovo e distinto e che la determinazione del contenuto concreto della prestazione lavorativa era stata concordemente rimessa all'azienda, che avrebbe dovuto provvedere nel termine di sessanta giorni, a prescindere dal precedente assetto dell'impresa. Il successivo comportamento delle parti era stato conforme a tali intese. 1117999.doc 5 Ritiene la Corte che siffatte argomentazioni, del tutto coerenti e logiche, si sottraggano alle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata: il Tribunale ha ben posto in chiaro come, secondo le intese sindacali e individuali, l'inquadramento e l'assegnazione delle mansioni durante il periodo iniziale di sessanta giorni del nuovo rapporto di lavoro con la A.S.T.I.F. avevano un carattere del tutto interlocutorio al fine di consentire un immediato avvio dell'attività imprenditoriale, dopo il passaggio di gestione delle Terme, senza che fosse pregiudicato il potere del nuovo imprenditore di procedere, nel termine di sessanta giorni (non a caso inferiore, rileva la Corte, a quello previsto dall'art.2103 c.civ. perché si maturasse l'eventuale diritto del lavoratore al mantenimento delle mansioni superiori), alla riorganizzazione aziendale, con nuova distribuzione di mansioni e nuovo inquadramento dei lavoratori nelle varie qualifiche. Perciò la sentenza del Tribunale non merita la critica di non avere considerato che il lavoratore aveva maturato un nuovo diritto presso la A.S.T.I.F. per essere stato da quest'ultima adibito alle precedenti mansioni. In punto di inquadramento, il lavoratore si era doluto in appello di essere stato retrocesso, trascorsi i due mesi, alle mansioni di carrellista con inquadramento al 4° livello: è da presumere conforme alle dette mansioni, non essendovi doglianze sul punto. Né è posto in evidenza dal ricorrente come l'inquadramento nei primi due mesi, non fosse stato corrispondente al minimo inquadramento sindacale, sia che tale concetto debba ritenersi in assoluto (ma non è precisato dal ricorrente quale fosse, nel settore, il minimo contrattuale) o, in senso relativo, come il minimo previsto per mansioni inerenti al movimento dei carrelli, né comunque è indicato quale fosse, secondo la contrattazione collettiva di settore il minimo livello di inquadramento, sicché risulta priva di riscontro la 1117999.doc 6 censura di violazione dell'art. 1362 c.civ. . Per quanto concerne il comportamento successivo delle parti (è da intendere: le parti del verbale di conciliazione, in quanto l'accordo sindacale era stato stipulato tra altri soggetti che non i singoli 'lavoratori), non può ritenersi smentita la circostanza, affermata dal Tribunale, secondo cui le parti medesime si adeguarono puntualmente a quanto stabilito in sede di conciliazione e comunque non è spiegato dal ricorrente come, con l'attribuzione di un inquadramento eventualmente superiore a quello minimo sindacale, ma corrispondente alle mansioni espletate, l'ASTIF avesse inteso conservare le mansioni e l'inquadramento conseguiti durante la precedente gestione e non invece adeguarsi alle esigenze contingenti dettate dalla prosecuzione dell'attività e, al tempo stesso, alla necessità di pianificare la ristrutturazione aziendale con nuove attribuzioni di mansioni e di inquadramento. Deve essere anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità, ex art.360 n.5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 21 ottobre 1994, n.8653; cfr., inoltre, Cass. 29 marzo 2001, n.4667; 16 1117999.doc 7 novembre 2000, n.14858; 24 luglio 2000, n.9716; 24 giugno 2000, n.8629; 15 aprile 2000, n.4916; Cass. 3 ottobre 1994, n.8006; 18 marzo 1995, n.3205; Cass. S.u. 27 dicembre 1997, n. 13045). Né si ravvisa nella motivazione del Tribunale quell'insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate che non consenta l'identificazione del procedimento giuridico posto a base della decisione e tale da dare luogo alla logico - configurazione del vizio di motivazione contraddittoria (Cass. 29 marzo 2001, n.4667). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato nelle spese di questo giudizio (art.385 c.p.c.). P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in €. 14,98 oltre ad €.1.300# per onorari. Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2001. PRESIDENTE Вини IL CONSIGLIERE ESTENSORE. Phill IL CANCELLIERF I A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L . R , O A N A ' Back B S L I E 3 L P D E 7 S - D I A 3 I : T N 1 S S G 1 O N O E P S A E M I I D G A E G A , E O D O L T R E T T T I S A R I N I L E G L D S E E E R O D 1117999.doc 8