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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4862/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRUSCHI ELISA
, C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. BRUSCHI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 4 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) La GN continuerà ad abitare, come di fatto già CP_1 avviene, nella casa coniugale sita in Soliera (Mo), Via Ludovico
Antonio Muratori n. 182, di cui è esclusiva proprietaria.
3) Il signor , d'accordo con la moglie, ha già lasciato la Parte_1 casa coniugale e si è trasferito a vivere altrove. Il signor Parte_1 si obbliga a perfezionare il cambio di residenza entro il 31/05/2025.
4) I coniugi dichiarano che i beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale rimangono di proprietà della GN . CP_1
5) I coniugi danno altresì atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la ripartizione delle somme di denaro depositate sui conti correnti a loro intestati.
6) A titolo di contributo di mantenimento della moglie, il signor
si obbliga a versare in via anticipata ed entro il giorno Parte_1 quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di
€ 400,00 (Quattrocento/00) alla GN , la quale CP_1 attualmente non svolge alcuna attività lavorativa e pertanto non è in grado, allo stato attuale, di provvedere al proprio sostentamento.
Detto contributo di mantenimento avrà decorrenza dal mese di
Gennaio 2025 e sarà corrisposto dal signor fino a Parte_1 quando la GN non avrà reperito un'occupazione CP_1 lavorativa che le garantisca adeguati redditi propri.
L'importo del contributo di mantenimento sarà annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT nazionali di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intercorsa nell'anno precedente.
pagina 2 di 4 7) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
8) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
9) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in egual misura”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
pagina 3 di 4 - Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 CP_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1 il 27/11/1969 a MODENA (MO) e , nata il CP_1
26/04/1970 a CARPI (MO).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1990, atto n. 22, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4862/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRUSCHI ELISA
, C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. BRUSCHI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 4 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) La GN continuerà ad abitare, come di fatto già CP_1 avviene, nella casa coniugale sita in Soliera (Mo), Via Ludovico
Antonio Muratori n. 182, di cui è esclusiva proprietaria.
3) Il signor , d'accordo con la moglie, ha già lasciato la Parte_1 casa coniugale e si è trasferito a vivere altrove. Il signor Parte_1 si obbliga a perfezionare il cambio di residenza entro il 31/05/2025.
4) I coniugi dichiarano che i beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale rimangono di proprietà della GN . CP_1
5) I coniugi danno altresì atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la ripartizione delle somme di denaro depositate sui conti correnti a loro intestati.
6) A titolo di contributo di mantenimento della moglie, il signor
si obbliga a versare in via anticipata ed entro il giorno Parte_1 quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di
€ 400,00 (Quattrocento/00) alla GN , la quale CP_1 attualmente non svolge alcuna attività lavorativa e pertanto non è in grado, allo stato attuale, di provvedere al proprio sostentamento.
Detto contributo di mantenimento avrà decorrenza dal mese di
Gennaio 2025 e sarà corrisposto dal signor fino a Parte_1 quando la GN non avrà reperito un'occupazione CP_1 lavorativa che le garantisca adeguati redditi propri.
L'importo del contributo di mantenimento sarà annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT nazionali di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intercorsa nell'anno precedente.
pagina 2 di 4 7) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
8) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
9) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in egual misura”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
pagina 3 di 4 - Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 CP_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1 il 27/11/1969 a MODENA (MO) e , nata il CP_1
26/04/1970 a CARPI (MO).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1990, atto n. 22, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4