Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnativa contro un provvedimento sorretto da distinte ed autonome ragioni giustificative, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione ancorché con diversa formula quando le censure si riferiscono ad una sola di tali ragioni, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta documentale: legittimità del sequestro probatorio e limiti dell'opposizionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Con la sentenza n. 5261 del 3 dicembre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha chiarito i criteri di legittimità del sequestro probatorio in materia di bancarotta fraudolenta documentale e i limiti dell'opposizione a tale provvedimento. Massima Quando alla perquisizione consegue un sequestro, il decreto di perquisizione non è impugnabile autonomamente; le doglianze sulla perquisizione rilevano solo se incidono sulla legittimità del sequestro e, comunque, soltanto in presenza di abnormità (violazione radicale di “casi” e “modi” di legge con lesione di diritti costituzionali), con conseguente inutilizzabilità di quanto acquisito, salvo il sequestro dovuto ex art. 253 c.p.p. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 27119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27119 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/03/2015
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 708
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 37860/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia;
nei confronti di:
ER AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14-3-2014 del tribunale di Treviso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente l'avvocato Ordile Antonino che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G.;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre, omisso medio, per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Treviso ha assolto ER AR dal reato previsto dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, ART. 2, comma 1 bis, convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite al periodo compreso dal mese di febbraio al mese di novembre 2009) perché il fatto non costituisce reato.
Nel pervenire a tale conclusione il tribunale ha osservato come mancasse la certezza della prova in ordine al pagamento degli stipendi ai dipendenti sul rilievo che nel periodo di riferimento l'azienda fosse sprovvista di liquidità, con la conseguenza che non risultasse "fornita prova certa della sussistenza dell'elemento materiale del reato, ne' dell'elemento soggettivo, atteso che per alcuni periodi contestati l'obbligo di adempiere non risultava a carico dell'imputato, a causa delle procedure fallimentari cui era stata sottoposta la ditta".
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente ha articolato un unico motivo di gravame, enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, convertito in L. n. 638 del 1983 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Assume il ricorrente che il giudice di primo grado, per giustificare la pronuncia assolutoria ha ritenuto che non vi fosse la prova che l'imputato si trovasse, nel momento in cui avrebbe dovuto effettuare i versamenti omessi, in una situazione economica tale da consentire gli esborsi e neppure vi sarebbe la prova del dolo (generico) del reato in contestazione, dolo che presupporrebbe la scelta consapevole, da parte del datore di lavoro, di omettere i versamenti dovuti.
Secondo il ricorrente, il tribunale, così ragionando, avrebbe disatteso il consolidato orientamento espresso in sede di legittimità secondo il quale il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è configurabile anche nel caso in cui sia certi l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo di versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Al cospetto di due evidenti rationes decidendi (mancanza della prova del pagamento delle retribuzioni e mancanza della prova del dolo dovuta alla crisi di liquidità), entrambe riscontrabili dal testo del provvedimento impugnato e da sole autosufficienti per giustificare la pronuncia assolutoria, sebbene con diversa formula, il ricorrente ha impugnato esclusivamente il punto della decisione che ha ritenuto l'infondatezza dell'accusa sulla base dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con un indirizzo già affermato sotto il vigore del codice precedente (Sez. 1, n. 14384 del 17/11/1986, Biordi, Rv. 174679), questa Corte ha ribadito, sebbene con orientamento non recente ma ampiamente condivisibile, che, nel caso in cui la decisione di un punto della sentenza del giudice del merito sia giustificata in base ad una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere, da sola, la pronuncia, l'impugnativa portata ad una sola di tali ragioni rende la stessa inammissibile per difetto di interesse, posto che da una pronuncia favorevole sulla stessa non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale, che costituisce il contenuto dell'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 1, n. 4834 del 12/11/1993, Sacca, Rv. 195589). Ne consegue che il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna delle rationes decidendi, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile il ricorso riguardante le altre.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015