Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 27119
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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Massime1

È inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnativa contro un provvedimento sorretto da distinte ed autonome ragioni giustificative, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione ancorché con diversa formula quando le censure si riferiscono ad una sola di tali ragioni, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione.

Commentario1

  • 1Bancarotta documentale: legittimità del sequestro probatorio e limiti dell'opposizione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Con la sentenza n. 5261 del 3 dicembre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha chiarito i criteri di legittimità del sequestro probatorio in materia di bancarotta fraudolenta documentale e i limiti dell'opposizione a tale provvedimento. Massima Quando alla perquisizione consegue un sequestro, il decreto di perquisizione non è impugnabile autonomamente; le doglianze sulla perquisizione rilevano solo se incidono sulla legittimità del sequestro e, comunque, soltanto in presenza di abnormità (violazione radicale di “casi” e “modi” di legge con lesione di diritti costituzionali), con conseguente inutilizzabilità di quanto acquisito, salvo il sequestro dovuto ex art. 253 c.p.p. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 27119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27119
Data del deposito : 5 marzo 2015

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