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16 ottobre 2013
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9 dicembre 2023
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Art. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall' articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , e successive modificazioni.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.
(( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza e' stato eseguito.
2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.
2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.
2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo))
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.
(( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza e' stato eseguito.
2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.
2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.
2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo))
Commentari • 107
- 1. Quando si può impedire al coniuge di entrare in casa?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 gennaio 2026 · 40.431534
[…] In buona sostanza, impedire al coniuge violento di entrare in casa può essere solo una soluzione temporanea per evitare un danno grave presumibilmente imminente; affinché la preclusione possa perpetuarsi nel tempo occorre invece un provvedimento dell'autorità competente, ad esempio l'allontanamento d'urgenza disposto dalla polizia prontamente intervenuta (art. 384-bis cod. proc. pen.) oppure l'allontanamento dalla casa familiare ordinato dal giudice (art. 282-bis cod. proc. pen.). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 48
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2024, n. 27718Provvedimento: […] Sez. 5 Num. 27718 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 08/05/2024 dell'allontanamento provvisorio di R.A. in mancanza della conferma (scritta o telematica), da parte del Pubblico Ministero, della previa autorizzazione alla polizia giudiziaria resa ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale. 2. Il ricorso, proposto dal Pubblico Ministero, si compone di un unico motivo di censura, a mezzo del quale si deduce violazione di legge (in relazione all'art. 384-bis cod. proc. pen.) nella parte in cui il Giudice non ha tenuto conto della conferma scritta contenuto nel corpo della richiesta di convalida. […]Leggi di più...
- forma determinata·
- autorizzazione verbale del pubblico ministero alla polizia giudiziaria·
- esclusione·
- allontanamento d’urgenza dalla casa familiare·
- necessità·
- convalida·
- personali·
- misure cautelari