Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
Il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale. (Fattispecie relativa al curatore di un fallimento che, dopo aver omesso di depositare la relazione e di compiere atti della procedura per oltre quindici anni, dapprima, ricevuta dal giudice delegato una diffida a relazionare, si era limitato a presentare una richiesta di proroga motivata in termini generici, e, poi, una volta rigettata questa istanza, non aveva dato alcun riscontro a successivi solleciti e richieste di informazioni fino alla sua sostituzione).
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Nell'ambito dei reati contro la PA occorre analizzare una ulteriore e peculiare fattispecie che è stata oggetto di una sorta di “spacchettamento” a seguito della legge n. 86 del 1990, si tratta della ipotesi criminosa descritta dall'attuale art. 328 c.p. La norma infatti, antecedentemente alla riforma, era costituita da un'unica previsione, comprensiva delle diverse condotte di omissione, ritardo e rifiuto d'ufficio. Al contrario, la disposizione vigente ha operato una distinzione netta, per cui disciplina, al primo comma, la condotta del rifiuto indebito di una attività qualificata che si presenterebbe come doverosa ed indifferibile ed al secondo comma, invece, l'omissione di un atto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2012, n. 10051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10051 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 20/11/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1574
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 21237/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LÈ GI N. IL 12/02/1952;
avverso la sentenza n. 71/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del 11/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per a prescrizione;
Udito il difensore Avv. BISCIONE Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 11 novembre 2011 la Corte d'appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza del 30 novembre 2009, ha dichiarato interamente condonata, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, la pena di mesi sei di reclusione inflitta a
SE LÈ per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art.328 c.p., comma 1, commesso in Potenza sino al 18 maggio 2006, per avere ripetutamente omesso, in qualità di curatore fallimentare, di compiere senza ritardo le attività istituzionali di sua competenza, finalizzate alla chiusura di una procedura fallimentare attraverso la liquidazione e la ripartizione dell'attivo acquisito al fallimento, sebbene la relativa procedura fosse iniziata con la sentenza dichiarativa del 23 marzo 1980 e l'incarico successivamente conferitogli dal Giudice delegato il 9 aprile dello stesso anno, e nonostante fosse stato previamente diffidato dal Tribunale, in data 15 dicembre 2005, a relazionare in merito e ad adottare i provvedimenti finalizzati alla regolare chiusura della procedura fallimentare.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 328 c.p., comma 1, essendosi la Corte territoriale limitata a ritenere che la mancata risposta al sollecito giudiziale integrasse il reato, quando l'invito al deposito della relazione L. Fall., ex art. 33, rivoltogli dal Giudice delegato il 15 dicembre 2005, aveva trovato puntuale riscontro da parte del LÈ con la successiva comunicazione del 20 gennaio 2006, attraverso la quale egli chiedeva una proroga del deposito a causa di ragioni familiari;
sarebbero stati, inoltre, travisati i dati processuali, sia in relazione alla circostanza che il ricorrente non avrebbe agito con la volontà di omettere l'esecuzione di quanto dovuto, sia in quanto l'impugnata pronuncia non chiarirebbe in quali termini una sola condotta possa integrare un caso di indebito rifiuto a provvedere;
b) nullità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sussistendo una insanabile discrasia tra motivazione e dispositivo, per avere la Corte d'appello dichiarato che la decisione del Tribunale andava confermata in toto, mentre nella parte dispositiva ha riformato la sentenza di primo grado, senza altro specificare sul punto;
c) nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in merito alla richiesta di prescrizione del reato in appello formulata, trattandosi di un reato istantaneo il cui momento consumativo andrebbe individuato nel lontano 1983, quando, non avendo adempiuto ai compiti prescritti dalla legge per i curatori, non erano seguite le fasi successive alla liquidazione dell'attivo: obbligo già previsto dalla legge, per il quale non vi era bisogno di un nuovo sollecito giudiziale. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4. In ordine alla prima censura in ricorso formulata deve rilevarsi, alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale in questa Sede ormai da tempo elaborato, che la condotta tipizzata nella fattispecie normativa di cui all'art. 328 c.p., comma 1, costituisce un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, in quanto incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal nocumento che possa derivarne (Sez. 6, n. 34066 del 04/07/2006, dep. 11/10/2006, Rv. 235219; Sez. 6, n. 38386 del 19/09/2008, dep. 08/10/2008, Rv. 241190). V'è da osservare, peraltro, che il rifiuto di cui all'art.328 c.p. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche nell'ipotesi in cui sussista comunque un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo (Sez. 6, n. 17570 del 16/03/2006, Rv. 233858; Sez. 6, n. 4995 del 07/01/2010, dep. 08/02/2010, Rv. 246081). A tale quadro di principii si è correttamente uniformata l'impugnata pronuncia, il cui iter motivazionale, linearmente ed esaustivamente argomentato, ha mostrato di condividere le conclusioni cui era già pervenuto il Giudice di prime cure, offrendo piena risposta alle deduzioni ed ai rilievi dalla difesa formulati, attraverso una completa ed approfondita disamina delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, in questa Sede, sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
A tale riguardo, infatti, la Corte di merito, richiamando quanto già accertato all'esito del giudizio di primo grado, ha posto in rilievo come l'attività del curatore debba essere espletata con sollecitudine, prevedendo il disposto di cui alla L. Fall., art. 33, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, l'obbligo di presentare al Giudice delegato, entro ben precisi limiti temporali, un'esposizione sommaria della sua amministrazione, obbligo, questo, non assolto dall'imputato, il quale, benché officiato dell'incarico sin dal 9 aprile 1980, e sebbene fosse stato più volte sollecitato dall'autorità giudiziaria al compimento degli atti del proprio ufficio, ha omesso di presentare le richieste relazioni e di espletare talune fasi della procedura, individuate nella liquidazione dei beni del fallito e nel riparto dell'attivo, cui sarebbe dovuta seguire la chiusura del fallimento.
Correttamente, dunque, i Giudici di merito hanno ritenuto sussumibile il fatto nello schema descrittivo tipizzato nella fattispecie incriminatrice considerata, ponendo altresì in risalto il carattere indebito del rifiuto, in quanto non giustificato dalla pertinente normativa che disciplina i doveri d'ufficio del curatore, ne' da alcuna riconoscibile situazione di impossibilità nell'adempimento dell'incarico attribuitogli: solo in data 20 gennaio 2006, e a seguito di una diffida a relazionare avanzata L. Fall., ex art. 33, comma 4, dal Giudice delegato in data 15 dicembre 2005, l'imputato ebbe a rappresentare non meglio specificati motivi familiari a sostegno di un'istanza di proroga del termine per il deposito della relazione, istanza peraltro rigettata dal Giudice delegato con provvedimento reso in pari data, al quale fece seguito un ulteriore, specifico, invito rivoltogli in data 8 febbraio 2006, che gli chiedeva di comunicare entro trenta giorni una serie di dati rilevanti in merito alla procedura fallimentare. Rimasto privo di riscontro anche l'ultimo dei solleciti inoltrati, all'udienza del 18 maggio 2006 il Tribunale, ritenuto ingiustificabile l'inadempimento, lo sostituì nell'incarico sino ad allora ricoperto, nominando al suo posto un altro curatore.
Al riguardo, peraltro, è noto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, non è necessario che il rifiuto venga manifestato in modo solenne o formale, potendo lo stesso risultare anche attraverso l'inerzia silente del pubblico ufficiale che, senza alcuna giustificazione, protragga il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge (arg. ex Sez. 6, n. 2510 del 19/11/2003, dep. 24/01/2004, Rv. 228260).
5. Palesemente infondato deve ritenersi anche il terzo motivo di doglianza, avendo la Corte distrettuale ritenuto corretta nel suo iter motivazionale, sia pure con sintetica formulazione, l'applicazione della disciplina della continuazione del reato da parte del Giudice di primo grado, il quale aveva già evidenziato le molteplici omissioni in cui il ricorrente era incorso lungo tutto l'arco temporale, assai esteso, che ha costituito oggetto della contestazione, sottolineando, proprio in relazione a tale specifico profilo, come rilevassero senz'altro le sue condotte più recenti, avendo egli continuato ad essere officiato dell'incarico ricevuto sino al formale provvedimento di surroga del 18 maggio 2006. Al riguardo, pertanto, deve ritenersi che i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, attenendosi all'insegnamento giurisprudenziale in questa Sede da tempo elaborato, secondo cui la prescrizione del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il tempo di prescrizione proprio di ciascun reato, anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non riconosciuto nella originaria contestazione, venga poi ritenuto in sentenza (Sez. Un., n. 2780 del 24/01/1996, dep. 15/03/1996, Rv. 203977; Sez. 1, n. 43006 del 11/11/2005, dep. 28/11/2005, Rv. 232818; v., inoltre, Sez. 3, n. 16023 del 05/03/2004, dep. 06/04/2004, Rv. 228536).
6. In ordine al secondo motivo di doglianza è da escludere, in considerazione della natura di causa estintiva della pena generalmente riconosciuta all'istituto dell'indulto ex art. 174 c.p., la presenza di un'insanabile discrasia tra le considerazioni logico- giuridiche sviluppate nella parte motiva e le statuizioni espresse nel dispositivo, il cui contenuto presuppone e riflette un accertamento di responsabilità penale agevolmente ricavabile dall'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia, ed ivi finanche esplicitato per giustificare il riconoscimento del beneficio al ricorrente.
7. Il ricorso è dunque inammissibile e il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato ai pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013