Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
Appartiene al g.i.p. del tribunale ordinario in relazione al luogo dove è stato eseguito l'arresto di persona asseritamente maggiorenne la competenza a provvedere alla convalida dell'arresto anche nel caso in cui, nel corso dell'udienza camerale, sorga incertezza sulla minore età dell'arrestato, in considerazione della natura perentoria dei brevi termini stabiliti dalla legge per la convalida e della sanzione dell'inefficacia della misura precautelare prevista nell'ipotesi di loro violazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2004, n. 36262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36262 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 08/07/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCAL Piero - Consigliere - N. 3292
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 012236/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE DI BOLOGNA ORDINANZA del 18/03/2004 TRIB. MONOCRATICO di BOLOGNA;
nel procedimento
contro
:
AM AL;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna. OSSERVA
il sedicente ME AL di nazionalità algerina è stato arrestato in Bologna il 18/2/04 per ritenuta flagrante violazione dell'art. 14 comma 5-quater D.L.vo 25/7/98 n. 286 ed è stato presentato al locale
Tribunale monocratico per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 C.P.P.. Avendo in tale sede l'arrestato dichiarato di non avere ancora compiuto diciotto anni il Tribunale, considerato anche il suo aspetto fisico, con ordinanza in data 19/2/04 senza provvedere sulla richiesta di convalida ha disposto l'immediata trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ai sensi dell'art. 67 C.P.P.. Il GIP del Tribunale per i minorenni - investito da richiesta di convalida per ragioni solo formali, poiché il P.M. ritenendo di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive aveva già ordinato la liberazione dell'arrestato - ha di fatto declinato a sua volta la competenza al riguardo dichiarando non luogo a provvedere. Con ordinanza in data 18/3/04 il Tribunale monocratico di Bologna cui erano stati restituiti gli atti, evidenziato che non era stato compiuto alcun accertamento sull'età del prevenuto, ha rilevato il conflitto negativo di competenza.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la declaratoria di competenza del Tribunale di Bologna.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare in materia di fermo (cfr. la sentenza di questa Sezione 8/2/02, Dani, rv. 221.495) era invero al giudice ordinario, ritualmente investito, cui l'arrestato era stato presentato che funzionalmente incombeva, in considerazione della natura e caratteristiche comuni per il fermo e l'arresto della procedura di convalida, provvedere sulla relativa richiesta stabilendo se il provvedimento restrittivo era stato o meno legittimamente adottato, e ciò anche se nell'udienza camerale era insorta incertezza sull'età del soggetto;
e solo all'esito di tale indefettibile adempimento, non ancora espletato, potrà trovare applicazione l'art. 67 C.P.P..
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale monocratico di Bologna cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2004