Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2015, n. 38346
CASS
Sentenza 10 luglio 2015

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Trieste che aveva assolto un imputato dall'accusa di infortunio sul lavoro. L'infortunio era occorso a un collaboratore di un'impresa familiare, il quale era precipitato da un capannone a causa del cedimento di una lastra e della mancanza di dispositivi di sicurezza. L'imputato era stato accusato di non aver fornito idonei dispositivi di sicurezza individuali e di non aver predisposto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), pur essendo qualificato come datore di lavoro. La Corte di Appello aveva escluso tale qualifica, ritenendo che i collaboratori familiari non fossero lavoratori subordinati e che nella fattispecie non sussistesse un rapporto di subordinazione. Il Procuratore Generale aveva impugnato tale decisione, sostenendo che, nell'ambito dell'impresa familiare, la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro debba trovare applicazione anche nei confronti dei collaboratori familiari, in particolare per quanto concerne l'obbligo di redazione del POS da parte del titolare dell'impresa, indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo di subordinazione.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare il D.Lgs. n. 81/2008. Il Collegio ha evidenziato come l'art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 imponga l'obbligo di redazione del POS anche alle imprese familiari, qualora operino in cantiere, e che il soggetto tenuto a tale adempimento debba essere individuato non sulla base della titolarità del rapporto di lavoro subordinato, ma in base all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa, conformemente alla definizione di datore di lavoro fornita dall'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto. La Corte ha altresì precisato che la tutela antinfortunistica non presuppone necessariamente un rapporto di lavoro subordinato, ma si basa sulla relazione di fatto tra chi gestisce il rischio e chi vi è esposto. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza di appello, rinviando la causa per un nuovo esame, affinché venga accertato se l'imputato avesse assunto il ruolo di datore di lavoro dell'infortunato, verificando la sussistenza dei poteri decisionali e di spesa, e, in caso affermativo, se la redazione del POS avrebbe avuto un'efficacia impeditiva dell'evento lesivo, tenendo conto anche dell'obbligo dei componenti familiari di munirsi dei DPI individuati nel POS.

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Massime2

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è configurabile a carico dell'impresa familiare l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza anche se essa non si avvale di lavoratori subordinati.

Nell'ambito dell'impresa familiare, il "datore di lavoro" tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza va individuato secondo un accertamento fattuale in ordine alla concreta titolarità dei poteri decisionali e di spesa di detta impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2015, n. 38346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38346
    Data del deposito : 10 luglio 2015

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