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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 13862
dell'anno 2019
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. AUGUSTO VINCENZO elet- tivamente domiciliato in VIA ABATE GIMMA N. 147
BARIpresso il difensore avv. AUGUSTO VINCENZO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ) e per es- Controparte_1 P.IVA_1 sa (C.F. ), CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. LETIZIA FABIO VITO, elettivamente domiciliato in V.LE DELLA REPUBBLICA
71/G BARIpresso il difensore avv. LETIZIA FABIO
VITO
1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. LAFORGIA MICHELE, elet- tivamente domiciliato in VIA ARCIVESCOVO VACCARO null 70121 presso il difensore avv. LAFORGIA CP_3
MICHELE
CONVENUTI
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
All'udienza del 26/04/2023, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 2726/19 (rg 8760/19) emesso dal Tribunale di Bari il 09.07.19 e notificato in data 02.08.19 otteneva ingiunzione CP_1
di pagamento provvisoriamente esecutiva in danno di ed nella loro qualità Parte_2 Parte_1
di fideiussori della fallita “ Parte_3
, per l'importo di Euro 1.498.722,80
[...]
oltre interessi di mora dalle singole scadenze al soddisfo, nonché le spese e compensi della procedu-
ra monitoria come ivi liquidati in Euro 5.440,00
per compensi ed euro 870,00 per anticipazioni bor-
2 suali, oltre accessori. La domanda monitoria mirava al realizzo del mero capitale tempo per tempo anti-
cipato in favore della debitrice principale
[...]
in virtù di erogazioni Parte_4
effettuate nell'ambito del rapporto di factoring n.
18740, a fronte di cessioni in blocco di crediti di impresa, dalla MPS LEASING & FACTORING SpA nell'ar-
co temporale intercorso fra il 02.10.2008 ed il
20.05.2009, di volta in volta accreditate sul c/c
5798.58 intestato alla Società debitrice, rimaste insolute e mai riaddebitate sul ridetto rapporto di c/c.
L'odierno opponente conveniva in opposizione la al fine di veder accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: in via preliminare, 1) di-
chiarare l'inefficacia, invalidità e nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di jus po-
stulandi e di legittimazione processuale del firma-
tario della procura;
2) dichiarare l'inefficacia,
invalidità e nullità del decreto opposto per difet-
to di prova della titolarità del credito in capo alla nonché per difetto di le- Controparte_1
gittimazione attiva della stessa, stante la pretesa cessione del credito antecedente al deposito del ricorso per ingiunzione;
3) dichiarare la nullità
3 ex art. 1418 c.c. della fideiussione omnibus del
16.01.2003 e per l'effetto la infondatezza della pretesa azionata nei confronti dell'opponente, qua-
le fideiussore, e dichiarare l'inefficacia, invali-
dità e nullità del decreto ingiuntivo opposto;
4)
in via preliminare gradata, dichiarare la nullità
parziale della ridetta fideiussione con riferimento alle clausole sub 2,6,8 e la sostituzione delle stesse con le previsioni normative codicistiche, e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla garan-
zia e la estinzione della fideiussione ex art. 1957
c.c.; nel merito, in via principale, 5) dichiarare inammissibile la domanda ed ogni avversa pretesa,
per difetto delle condizioni dell'azione e per im-
proponibilità nei confronti del fideiussore;
6) ri-
gettare ogni avversa domanda poiché priva dei pre- supposti giuridici e sostanziali, infondata e non provata, ed atteso l'inadempimento dell'istituto agli obblighi del contratto invocato;
in via grada-
ta, 7) accertare e dichiarare la Controparte_4
(già Provincia di ) in persona del
[...] CP_3
tenuta a provvedere al rela- Controparte_5
tivo pagamento in favore del ricorrente, in forza della disposta cessione di credito;
8) per l'effetto, condannarla al versamento dei relativi
4 nei limiti della pretesa monitoria di Euro
1.498.722,80 oltre accessori, con effetto liberato-
rio per le relative obbligazioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depo-
sitata il 30.12.2019 si costituiva Controparte_1
, chiedendo così provvedersi: “In via cautelare:
[...]
1. Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo op-
posto, in quanto infondata per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito:
2. Rigettare inte-
gralmente l'avversa opposizione in quanto inammis-
sibile, viziata da incompetenza funzionale, total-
mente destituita di fondamento in punto di fatto e di diritto, nonché non provata;
3. Per l'effetto confermare il D.I. n° 2726/19 (rg 8760/19) oggetto di opposizione, ovvero;
4. In subordine, in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o minor somma che dovesse risultare a se-
guito della fase istruttoria;
5. Condannare gli odierni opponenti al pagamento delle spese e compe-
tenze di lite, ivi compresi diritti, onorari, Rimb
Forf, CAP e IVA come per Legge.” Con comparsa del , si costituiva , il quale contestava la doman-
da ed eccepiva che;
tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
5 Si costituiva anche la terza chiamata CP_6
TA di , eccependo l'inammissibilità della CP_3
chiamata in causa operata dall'opponente.
Il GU – con provvedimento del 30.1.2020 – ri-
gettava l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, e,
ritenuta inammissibile la chiamata in causa della
Città MetroTA di Bari effettuata dall'opponente, rigettava altresì la richiesta di autorizzazione alla nuova chiamata in causa del me-
desimo terzo.
Espletata inutilmente la mediazione obbligato-
ria, rigettate le richieste istruttorie di parte opponente, precisate le conclusioni in modo confor-
me, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento è fondata.
Risulta documentalmente che furono accredita-
te somme nell'ambito del rapporto di factoring n.
18740 a fronte di cessioni in blocco di crediti di impresa, il tutto sul c/c 5798.58 intestato alla
Società debitrice nell'arco temporale intercorso fra il 02.10.2008 ed il 20.05.2009, importi rimasti pacificamente insoluti e mai riaddebitati sul ri-
detto rapporto di c/c (docc. 01-02- 03-04 e 08-09-
6 10 fasc. monitorio). Si trattava di 5 operazioni di cessione di crediti commerciali vantati dal suddet-
to nei confronti della Provincia di Bari, Parte_3
portati dalle fatture nn. 92/2008 - 99/2008 -
129/2008 - 29-30/2009 – 54/2009, di importo faccia-
le complessivo pari ad Euro 2.498.400,00 (doc 04
fasc. monitorio), a fronte del quale la
[...]
accreditava a titolo di "anticipa- Controparte_7
zioni factoring" sul c/c ordinario n° 5798.58 l'im-
porto complessivo di Euro 1.998.722,80 nell'arco temporale intercorso fra il 02.10.2008 ed il
20.05.2009 (doc. 08 fasc. monitorio). A seguito di intimazioni ad adempiere notificate dalla Banca
creditrice, il effettuava n. 2 pagamenti Parte_3
per Euro 200.000,00 ciascuno in date 22.03.2010 e
13.05.2010, portando la debitoria all'importo in linea capitale ad Euro 1.598.722,80, oggetto di ri-
conoscimento di debito con missiva del 06.08.2010,
mentre in data 14.02.2011 veniva contabilizzato un ultimo pagamento di Euro 100.000,00, andando coì a definire ild ebito residuo azionato in monitorio.
Risulta sempre in atti che le linee di credito concesse dalla al “ Controparte_7 [...]
risultavano garantite fino all'importo di Pt_4
Euro 2.400.000,00 in via solidale – fra gli altri -
7 da nato a [...] [...] (c.f. Parte_2 CP_3
) ed nato a [...] C.F._2 Parte_1 CP_3
29/10/1963 (c.f. ) in virtù di con- C.F._1
tratto sottoscritto il 16.01.2003. Fallita la debi-
trice principale, il credito fu ammesso al passivo a seguito di opposizione e conseguente sentenza ir-
revocabile.
Risulta altresì documentata la cessione del credito in quanto a pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4
della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 23/12/2017, parte seconda n. 151 (doc. 18 fasc.
monitorio): pubblicazione contenente tutte le in-
formazioni necessarie, per identificare il credito ceduto quale quello oggi in causa.
Per tacer d'altro, il credito è dimostrato,
oltre che dagli altri documenti, dal suddetto rico-
noscimento di debito di cui alla inequivocabile missiva 6.8.2010 della società. Va tenuta comunque nel debito conto la clausola di pagamento a prima richista, anche in caso di opposizione del debito-
re, di cui all'art. 7 della garanzia.
Le eccezioni sollevate da parte opponente sono comunque infondate.
8 L'opponente impugna in primo luogo i mandati alle liti rilasciati da per entrambe le CP_2
fasi, il 3 maggio 2019 e il 23 dicembre 2019, sot-
toscritti entrambi dalla dott. Parte_5
in forza di delega del 17 settembre 2018, autenti-
cata dal notaio nelle firme (rep. 268 Per_1
racc. 201), con cui il legale rappresentante ed am-
ministratore della dott. CP_8 CP_2 [...]
, ha costituito procuratori speciali una Per_2
serie di soggetti, tra cui la dott. se- Parte_5
nonché in data 3 ottobre 2018, anteriore alla pro-
posizione dell'azione monitoria, il ha Per_2
cessato la propria carica di Amministratore Unico e legale rappresentante della CP_2
Ebbene non vi è dubbio che la procura speciale alla fu rilasciata quando il Parte_5 Per_2
era legale rappresentante di e non vi è al- CP_2
cun motivo per cui una procura legalmente rilascia-
ta da chi ne aveva i poteri perderebbe la sua vali-
tà quando l'organo societario mandante vede una succedersi una diversa persona fisica. Ciò assorbe ogni questione anche relativamente alla validità
della nuova procura depositata ex art. 182 c.p.c.
Sono altresì infondate le eccezioni relative alla prova della titolarità del credito da parte
9 della odierna opposta, se non altro poerchè già in altre occasioni il medesimo avviso in GU di cui si discute è stato ritenuto sufficiente ad integrare tale prova, anche in sede di legittimità (Cass.
26127/2024). A ciò si aggiunga anche il possesso dei documenti probatori da parte dell'opposta.
Quanto poi all'eccepita ulteriore cessione del credito in favore di terzi, basterà osservare che dagli stessi documenti prodotti dall'opponente emerge che l'oggetto della cessione in favore di riguarda pertanto esclusivamente Controparte_9
i crediti vantati verso la società “ Parte_6
”, e non altri.
[...]
Circa la validità della garanzia, si deve pre-
mettere che l'opponente ne afferma la nullità per conformità al modello di fideiussione omnibus pre- disposto dall'ABI nel 2003 e censurato da Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/5/2005:
sarebbero conformi al modello ABI le clausole di reviviscenza e sopravvivenza della fideiussione, di preventiva rinuncia al termine di cui all'articolo
1957 c.c. e di pagamento “a prima richiesta”.
Inoltre sussisteva tra la Banca MPS S.p.A. e gli altri Istituti di credito un'intesa monte volta ad eludere la normativa anticoncorrenziale di cui
10 all'articolo n. 2 della L. n. 287/90.
Va precisato che lo schema ABI in discorso ri-
guardava, in realtà:
a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annul-
lamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo" (art. 2);
b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti deri-
vanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti,
a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si in-
tende derogato" (art. 6);
c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite sia-
no dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Non faceva parte dello schema ABI la clausola
11 di garanzia a prima richiesta.
La decisione n. 30/12/2021, n. 41994 del mas-
simo consesso della Suprema Corte perviene motiva-
tamente alla conclusione che quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiet-
tivi della normativa antitrust sia la tesi che rav-
visa nella fattispecie in esame un'ipotesi di "nul-
lità parziale".
Tutto ciò lascia comunque impregiudicato il tema della prova a carico del garante: la fideius-
sione fu stipulata il 16.01.2003 e quindi al di fuori del periodo di applicabilità del provvedimen-
to n. 55/2005 di Bankitalia, con il quale l'Istituto di Vigilanza si è espresso in ordine al modello di fideiussione predisposto dall'ABI nel luglio del 2003 ed utilizzato dalle banche nel pe- riodo oggetto di istruttoria svolta dalla Banca
d'Italia. Al riguardo la prova di un accordo in violazione della concorrenza sarebbe dovuta prove-
nire integralmente dalla parte, laddove invece essa manca.
Conseguenze non certo favorevoli all'opponente emergono sul piano dell'interpretazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 7 della garanzia: infatti l'evidente pre-
12 senza della calusola a prima richiesta postula che,
onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957
cod. civ., non è necessario che il termine sia os-
servato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Nella specie il rapporto di factoring è
stato estinto il 28.05.2012: con raccomandata del
14/06/2012 la Banca inviava a tutti i debitori, fra cui l'odierno opponente (docc. 14.1-14.2 fascicolo monitorio), una comunicazione formale di risoluzio-
ne del rapporto oggetto di causa e di decadenza dal beneficio del termine e contestuale intimazione di pagamento del credito oggetto del presente giudi-
zio; in data 21/11/2012 (pertanto entro i 6 mesi dalla risoluzione del rapporto bancario) la Banca
depositava domanda ammissione al passivo del falli-
mento Parte_7
Eccepisce ancora l'opponente che la domanda spiegata dall'odierna opposta in via monitoria di-
fetterebbe di una condizione essenziale, ossia di un atto “retrocessione e/o dismissione del credito dell' verso la Provincia”, in quanto “in CP_10
assenza di tale atto dispositivo, la restituzione dell'anticipazione realizzerebbe per l'Istituto un ingiustificato arricchimento”. Come ha spiegato parte opposta, l'eccezione è palesemente smentita
13 dalle condizioni del contratto quadro di factoring,
artt. 9 e 21. Né rileva la mancata attivazione per il recupero da parte del creditore cedente.
Quanto alla posizione della Controparte_4
[...
, si deve rilevare che è ius receptum che in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può procedere con citazione diretta per la pri-
ma udienza, ma deve piuttosto chiedere al Giudice,
nell'atto introduttivo, di essere a ciò autorizzato
(Cassazione civile sez. II, 19/03/2024, n.7259).
Tutte le considerazioni che precedono fanno ritenere assorbite anche le considerazioni che po-
trebbero scaturire dalla sentenza n. 321/2018 resa dal Tribunale di Bari – Prima Sezione Penale, (cfr.
pagg.
7-9 della comparsa di costituzione), ha ac- certato la responsabilità dei germani in or- Pt_2
dine al reato loro ascritto al capo A)
dell'imputazione, qualificato ai sensi degli artt.
110, 81 cpv., 61 nn. 7 e 11, 640, co.1 e 2, n.1,
c.p.c..
Non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza. Non sussistono i presuppo-
14 sti della responsabilità aggravata.
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 8.797,00 mo:
€ Fase decisionale, valore medio: 10.417,00
€ Compenso tabellare 29.154,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda di pagamento e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto oppo-
sto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposta e della terza chia- mata che liquida per ciascuna in € 29.154,00 per
15 compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 28/11/2025.
Il G.U.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 13862
dell'anno 2019
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. AUGUSTO VINCENZO elet- tivamente domiciliato in VIA ABATE GIMMA N. 147
BARIpresso il difensore avv. AUGUSTO VINCENZO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ) e per es- Controparte_1 P.IVA_1 sa (C.F. ), CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. LETIZIA FABIO VITO, elettivamente domiciliato in V.LE DELLA REPUBBLICA
71/G BARIpresso il difensore avv. LETIZIA FABIO
VITO
1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. LAFORGIA MICHELE, elet- tivamente domiciliato in VIA ARCIVESCOVO VACCARO null 70121 presso il difensore avv. LAFORGIA CP_3
MICHELE
CONVENUTI
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
All'udienza del 26/04/2023, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 2726/19 (rg 8760/19) emesso dal Tribunale di Bari il 09.07.19 e notificato in data 02.08.19 otteneva ingiunzione CP_1
di pagamento provvisoriamente esecutiva in danno di ed nella loro qualità Parte_2 Parte_1
di fideiussori della fallita “ Parte_3
, per l'importo di Euro 1.498.722,80
[...]
oltre interessi di mora dalle singole scadenze al soddisfo, nonché le spese e compensi della procedu-
ra monitoria come ivi liquidati in Euro 5.440,00
per compensi ed euro 870,00 per anticipazioni bor-
2 suali, oltre accessori. La domanda monitoria mirava al realizzo del mero capitale tempo per tempo anti-
cipato in favore della debitrice principale
[...]
in virtù di erogazioni Parte_4
effettuate nell'ambito del rapporto di factoring n.
18740, a fronte di cessioni in blocco di crediti di impresa, dalla MPS LEASING & FACTORING SpA nell'ar-
co temporale intercorso fra il 02.10.2008 ed il
20.05.2009, di volta in volta accreditate sul c/c
5798.58 intestato alla Società debitrice, rimaste insolute e mai riaddebitate sul ridetto rapporto di c/c.
L'odierno opponente conveniva in opposizione la al fine di veder accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: in via preliminare, 1) di-
chiarare l'inefficacia, invalidità e nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di jus po-
stulandi e di legittimazione processuale del firma-
tario della procura;
2) dichiarare l'inefficacia,
invalidità e nullità del decreto opposto per difet-
to di prova della titolarità del credito in capo alla nonché per difetto di le- Controparte_1
gittimazione attiva della stessa, stante la pretesa cessione del credito antecedente al deposito del ricorso per ingiunzione;
3) dichiarare la nullità
3 ex art. 1418 c.c. della fideiussione omnibus del
16.01.2003 e per l'effetto la infondatezza della pretesa azionata nei confronti dell'opponente, qua-
le fideiussore, e dichiarare l'inefficacia, invali-
dità e nullità del decreto ingiuntivo opposto;
4)
in via preliminare gradata, dichiarare la nullità
parziale della ridetta fideiussione con riferimento alle clausole sub 2,6,8 e la sostituzione delle stesse con le previsioni normative codicistiche, e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla garan-
zia e la estinzione della fideiussione ex art. 1957
c.c.; nel merito, in via principale, 5) dichiarare inammissibile la domanda ed ogni avversa pretesa,
per difetto delle condizioni dell'azione e per im-
proponibilità nei confronti del fideiussore;
6) ri-
gettare ogni avversa domanda poiché priva dei pre- supposti giuridici e sostanziali, infondata e non provata, ed atteso l'inadempimento dell'istituto agli obblighi del contratto invocato;
in via grada-
ta, 7) accertare e dichiarare la Controparte_4
(già Provincia di ) in persona del
[...] CP_3
tenuta a provvedere al rela- Controparte_5
tivo pagamento in favore del ricorrente, in forza della disposta cessione di credito;
8) per l'effetto, condannarla al versamento dei relativi
4 nei limiti della pretesa monitoria di Euro
1.498.722,80 oltre accessori, con effetto liberato-
rio per le relative obbligazioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depo-
sitata il 30.12.2019 si costituiva Controparte_1
, chiedendo così provvedersi: “In via cautelare:
[...]
1. Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo op-
posto, in quanto infondata per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito:
2. Rigettare inte-
gralmente l'avversa opposizione in quanto inammis-
sibile, viziata da incompetenza funzionale, total-
mente destituita di fondamento in punto di fatto e di diritto, nonché non provata;
3. Per l'effetto confermare il D.I. n° 2726/19 (rg 8760/19) oggetto di opposizione, ovvero;
4. In subordine, in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o minor somma che dovesse risultare a se-
guito della fase istruttoria;
5. Condannare gli odierni opponenti al pagamento delle spese e compe-
tenze di lite, ivi compresi diritti, onorari, Rimb
Forf, CAP e IVA come per Legge.” Con comparsa del , si costituiva , il quale contestava la doman-
da ed eccepiva che;
tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
5 Si costituiva anche la terza chiamata CP_6
TA di , eccependo l'inammissibilità della CP_3
chiamata in causa operata dall'opponente.
Il GU – con provvedimento del 30.1.2020 – ri-
gettava l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, e,
ritenuta inammissibile la chiamata in causa della
Città MetroTA di Bari effettuata dall'opponente, rigettava altresì la richiesta di autorizzazione alla nuova chiamata in causa del me-
desimo terzo.
Espletata inutilmente la mediazione obbligato-
ria, rigettate le richieste istruttorie di parte opponente, precisate le conclusioni in modo confor-
me, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento è fondata.
Risulta documentalmente che furono accredita-
te somme nell'ambito del rapporto di factoring n.
18740 a fronte di cessioni in blocco di crediti di impresa, il tutto sul c/c 5798.58 intestato alla
Società debitrice nell'arco temporale intercorso fra il 02.10.2008 ed il 20.05.2009, importi rimasti pacificamente insoluti e mai riaddebitati sul ri-
detto rapporto di c/c (docc. 01-02- 03-04 e 08-09-
6 10 fasc. monitorio). Si trattava di 5 operazioni di cessione di crediti commerciali vantati dal suddet-
to nei confronti della Provincia di Bari, Parte_3
portati dalle fatture nn. 92/2008 - 99/2008 -
129/2008 - 29-30/2009 – 54/2009, di importo faccia-
le complessivo pari ad Euro 2.498.400,00 (doc 04
fasc. monitorio), a fronte del quale la
[...]
accreditava a titolo di "anticipa- Controparte_7
zioni factoring" sul c/c ordinario n° 5798.58 l'im-
porto complessivo di Euro 1.998.722,80 nell'arco temporale intercorso fra il 02.10.2008 ed il
20.05.2009 (doc. 08 fasc. monitorio). A seguito di intimazioni ad adempiere notificate dalla Banca
creditrice, il effettuava n. 2 pagamenti Parte_3
per Euro 200.000,00 ciascuno in date 22.03.2010 e
13.05.2010, portando la debitoria all'importo in linea capitale ad Euro 1.598.722,80, oggetto di ri-
conoscimento di debito con missiva del 06.08.2010,
mentre in data 14.02.2011 veniva contabilizzato un ultimo pagamento di Euro 100.000,00, andando coì a definire ild ebito residuo azionato in monitorio.
Risulta sempre in atti che le linee di credito concesse dalla al “ Controparte_7 [...]
risultavano garantite fino all'importo di Pt_4
Euro 2.400.000,00 in via solidale – fra gli altri -
7 da nato a [...] [...] (c.f. Parte_2 CP_3
) ed nato a [...] C.F._2 Parte_1 CP_3
29/10/1963 (c.f. ) in virtù di con- C.F._1
tratto sottoscritto il 16.01.2003. Fallita la debi-
trice principale, il credito fu ammesso al passivo a seguito di opposizione e conseguente sentenza ir-
revocabile.
Risulta altresì documentata la cessione del credito in quanto a pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4
della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 23/12/2017, parte seconda n. 151 (doc. 18 fasc.
monitorio): pubblicazione contenente tutte le in-
formazioni necessarie, per identificare il credito ceduto quale quello oggi in causa.
Per tacer d'altro, il credito è dimostrato,
oltre che dagli altri documenti, dal suddetto rico-
noscimento di debito di cui alla inequivocabile missiva 6.8.2010 della società. Va tenuta comunque nel debito conto la clausola di pagamento a prima richista, anche in caso di opposizione del debito-
re, di cui all'art. 7 della garanzia.
Le eccezioni sollevate da parte opponente sono comunque infondate.
8 L'opponente impugna in primo luogo i mandati alle liti rilasciati da per entrambe le CP_2
fasi, il 3 maggio 2019 e il 23 dicembre 2019, sot-
toscritti entrambi dalla dott. Parte_5
in forza di delega del 17 settembre 2018, autenti-
cata dal notaio nelle firme (rep. 268 Per_1
racc. 201), con cui il legale rappresentante ed am-
ministratore della dott. CP_8 CP_2 [...]
, ha costituito procuratori speciali una Per_2
serie di soggetti, tra cui la dott. se- Parte_5
nonché in data 3 ottobre 2018, anteriore alla pro-
posizione dell'azione monitoria, il ha Per_2
cessato la propria carica di Amministratore Unico e legale rappresentante della CP_2
Ebbene non vi è dubbio che la procura speciale alla fu rilasciata quando il Parte_5 Per_2
era legale rappresentante di e non vi è al- CP_2
cun motivo per cui una procura legalmente rilascia-
ta da chi ne aveva i poteri perderebbe la sua vali-
tà quando l'organo societario mandante vede una succedersi una diversa persona fisica. Ciò assorbe ogni questione anche relativamente alla validità
della nuova procura depositata ex art. 182 c.p.c.
Sono altresì infondate le eccezioni relative alla prova della titolarità del credito da parte
9 della odierna opposta, se non altro poerchè già in altre occasioni il medesimo avviso in GU di cui si discute è stato ritenuto sufficiente ad integrare tale prova, anche in sede di legittimità (Cass.
26127/2024). A ciò si aggiunga anche il possesso dei documenti probatori da parte dell'opposta.
Quanto poi all'eccepita ulteriore cessione del credito in favore di terzi, basterà osservare che dagli stessi documenti prodotti dall'opponente emerge che l'oggetto della cessione in favore di riguarda pertanto esclusivamente Controparte_9
i crediti vantati verso la società “ Parte_6
”, e non altri.
[...]
Circa la validità della garanzia, si deve pre-
mettere che l'opponente ne afferma la nullità per conformità al modello di fideiussione omnibus pre- disposto dall'ABI nel 2003 e censurato da Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/5/2005:
sarebbero conformi al modello ABI le clausole di reviviscenza e sopravvivenza della fideiussione, di preventiva rinuncia al termine di cui all'articolo
1957 c.c. e di pagamento “a prima richiesta”.
Inoltre sussisteva tra la Banca MPS S.p.A. e gli altri Istituti di credito un'intesa monte volta ad eludere la normativa anticoncorrenziale di cui
10 all'articolo n. 2 della L. n. 287/90.
Va precisato che lo schema ABI in discorso ri-
guardava, in realtà:
a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annul-
lamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo" (art. 2);
b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti deri-
vanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti,
a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si in-
tende derogato" (art. 6);
c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite sia-
no dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Non faceva parte dello schema ABI la clausola
11 di garanzia a prima richiesta.
La decisione n. 30/12/2021, n. 41994 del mas-
simo consesso della Suprema Corte perviene motiva-
tamente alla conclusione che quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiet-
tivi della normativa antitrust sia la tesi che rav-
visa nella fattispecie in esame un'ipotesi di "nul-
lità parziale".
Tutto ciò lascia comunque impregiudicato il tema della prova a carico del garante: la fideius-
sione fu stipulata il 16.01.2003 e quindi al di fuori del periodo di applicabilità del provvedimen-
to n. 55/2005 di Bankitalia, con il quale l'Istituto di Vigilanza si è espresso in ordine al modello di fideiussione predisposto dall'ABI nel luglio del 2003 ed utilizzato dalle banche nel pe- riodo oggetto di istruttoria svolta dalla Banca
d'Italia. Al riguardo la prova di un accordo in violazione della concorrenza sarebbe dovuta prove-
nire integralmente dalla parte, laddove invece essa manca.
Conseguenze non certo favorevoli all'opponente emergono sul piano dell'interpretazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 7 della garanzia: infatti l'evidente pre-
12 senza della calusola a prima richiesta postula che,
onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957
cod. civ., non è necessario che il termine sia os-
servato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Nella specie il rapporto di factoring è
stato estinto il 28.05.2012: con raccomandata del
14/06/2012 la Banca inviava a tutti i debitori, fra cui l'odierno opponente (docc. 14.1-14.2 fascicolo monitorio), una comunicazione formale di risoluzio-
ne del rapporto oggetto di causa e di decadenza dal beneficio del termine e contestuale intimazione di pagamento del credito oggetto del presente giudi-
zio; in data 21/11/2012 (pertanto entro i 6 mesi dalla risoluzione del rapporto bancario) la Banca
depositava domanda ammissione al passivo del falli-
mento Parte_7
Eccepisce ancora l'opponente che la domanda spiegata dall'odierna opposta in via monitoria di-
fetterebbe di una condizione essenziale, ossia di un atto “retrocessione e/o dismissione del credito dell' verso la Provincia”, in quanto “in CP_10
assenza di tale atto dispositivo, la restituzione dell'anticipazione realizzerebbe per l'Istituto un ingiustificato arricchimento”. Come ha spiegato parte opposta, l'eccezione è palesemente smentita
13 dalle condizioni del contratto quadro di factoring,
artt. 9 e 21. Né rileva la mancata attivazione per il recupero da parte del creditore cedente.
Quanto alla posizione della Controparte_4
[...
, si deve rilevare che è ius receptum che in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può procedere con citazione diretta per la pri-
ma udienza, ma deve piuttosto chiedere al Giudice,
nell'atto introduttivo, di essere a ciò autorizzato
(Cassazione civile sez. II, 19/03/2024, n.7259).
Tutte le considerazioni che precedono fanno ritenere assorbite anche le considerazioni che po-
trebbero scaturire dalla sentenza n. 321/2018 resa dal Tribunale di Bari – Prima Sezione Penale, (cfr.
pagg.
7-9 della comparsa di costituzione), ha ac- certato la responsabilità dei germani in or- Pt_2
dine al reato loro ascritto al capo A)
dell'imputazione, qualificato ai sensi degli artt.
110, 81 cpv., 61 nn. 7 e 11, 640, co.1 e 2, n.1,
c.p.c..
Non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza. Non sussistono i presuppo-
14 sti della responsabilità aggravata.
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 8.797,00 mo:
€ Fase decisionale, valore medio: 10.417,00
€ Compenso tabellare 29.154,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda di pagamento e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto oppo-
sto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposta e della terza chia- mata che liquida per ciascuna in € 29.154,00 per
15 compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 28/11/2025.
Il G.U.
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