Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di ispezione personale, l'accertamento radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a cui può farsi ricorso coattivamente, purché sia eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando che il controllo sia esteso così all'interno del corpo umano. (La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento radiografico disposto coattivamente da personale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, previa autorizzazione del P.M., nel corso dei controlli previsti dall'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 28 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2005, n. 6284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6284 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 02/12/2005
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 2081
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 45305/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI AM EN HI n. a Tunisi il 10/07/1977;
avverso ordinanza Gip Tribunale di La Spezia del 26/02/2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luisa Bianchi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
HI AM EN HI ricorre per la cassazione della ordinanza in data 26/11/2004 con la quale il Gip del Tribunale di La Spezia ha convalidato l'arresto del medesimo, eseguito dalla polizia giudiziaria nella ritenuta flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, contenuta in 4 ovuli occultati all'interno della cavità rettale).
Sostiene che il provvedimento di convalida è stato emesso in violazione di legge per inosservanza dell'art. 382 c.p.p., art. 391 c.p.p., comma 4, art. 191 c.p.p.; rileva che dalla lettura degli atti risulta che egli venne fermato per il sospetto che fosse in possesso di droga ma la perquisizione diede esito negativo;
in quel momento egli avrebbe dovuto essere liberato mentre invece venne condotto forzatamente in ospedale per eseguire, senza suo consenso, ed anzi coattivamente (legato con le manette e trattenuto a forza dagli ufficiali di p.g.) una radiografia onde accertare l'eventuale presenza di elementi estranei all'interno del corpo;
ciò è in contrasto con il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 1996 che esclude la possibilità di intervenire coattivamente su un individuo se non nei casi previsti per legge;
lamenta inoltre che nella specie si è agito senza l'intervento del giudice, ma solo su sollecitazione del pubblico ministero;
ne consegue che il risultato della radiografia attestante la presenza di tre corpi estranei, è assolutamente inutilizzabile e dunque manca il presupposto dell'arresto, dal momento che la flagranza di reato si basa su un presupposto desunto da una acquisizione probatoria inutilizzabile. Sostiene ancora, quanto all'ipotesi di cui all'art. 337 c.p. pure contestagli, che il suo divincolarsi per sfuggire agli agenti ha costituito reazione legittima ad atto arbitrario D.Lgs. n. 288 del 1944, ex art.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che: 1) l'arresto dovrebbe in ogni caso ritenersi legittimo con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato per la reazione violenta posta in essere dall'HI nei confronti dell'attività di identificazione svolta dalla p.g.; 2) l'attività svolta dalla polizia giudiziaria non poteva qualificarsi arbitraria quantomeno sotto il profilo che la medesima p.g. aveva agito di concerto con il pubblico ministero;
3) la sottoposizione ad esame radiologico in assenza del consenso dell'interessato, pur nei margini di opinabilità della questione, deve ritenersi ammissibile in considerazione del fatto che l'esame radiografico non può ritenersi invasivo, neppure in misura minima, della sfera corporale della persona, come peraltro già affermato da sez. 1^ 27/02/1989 n. 498 Salvan.
Il ricorso è infondato.
Sostiene in sostanza il ricorrente che sarebbe inutilizzabile il risultato dell'esame radiografico dell'addome - da cui è emersa la presenza di tre corpi estranei - in quanto effettuato senza il suo consenso;
richiama al riguardo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996. L'assunto non può essere condiviso dal momento che la fattispecie attualmente in esame non può essere ricondotta, ad avviso del Collegio, nell'ambito delle situazioni cui si riferisce il citato precedente.
Occorre al riguardo brevemente ricordare che con la predetta sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 c.p.p., comma 2, relativo alla perizia, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi. La Corte ha infatti ritenuto che la disposizione in questione, stante la sua genericità e la conseguente indeterminatezza delle misure coattive che possono essere disposte nell'ambito degli accertamenti peritali, consente in sostanza ogni tipo di provvedimento coercitivo astrattamente riconducibile alla nozione di "provvedimento necessario per l'esecuzione delle operazioni peritali", e dunque si pone in contrasto con la riserva di legge prevista dall'art. 13 Cost., comma 2, disposizione che, per quanto qui rileva, non ammette forma alcuna di limitazione della libertà personale se non "nei casi e modi stabiliti dalla legge". La assoluta genericità di formulazione della norma e la totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali, mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale, nonché l'assenza di ogni precisazione circa la tipologia delle misure restrittive adottabili, hanno imposto, secondo i giudici della Consulta, la dichiarazione suddetta.
Del tutto diversa, come si è detto, è la situazione del presente caso, dovendosi ricomprendere l'effettuazione dell'accertamento radiografico nell'ambito delle facoltà inerenti all'ispezione personale dell'indagato.
L'ispezione personale, come è noto, è mezzo di ricerca della prova che consente di procedere ad un controllo, anche coattivo, di una persona, controllo oggettivamente delimitato dalla sua stessa essenza nei limiti dell'"inspicere", e che in tale ambito deve rispettare l'obbligo di una esecuzione rispettosa della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore della persona che vi è sottoposta (art. 245 c.p.p., comma 2). L'effettuazione di un esame radiografico ben può rientrare, ad avviso del Collegio, nelle modalità esecutive dell'ispezione dato che la radiografia consente soltanto una estensione del controllo attuabile che, attraverso l'uso della tecnica radiologica (o anche di altra tecnica), non è limitato al solo aspetto esterno dell'indagato ma è esteso anche all'"ispezione " all'interno del corpo umano. In ciò non è ravvisabile alcuna violazione della riserva di legge;
infatti, da un lato, l'ispezione è atto tipico disciplinato dal codice di rito e, dall'altro, esso non risulta, a differenza della perizia, indeterminato e generico quanto agli ulteriori poteri di accertamento autorizzabili dal magistrato, dal momento che per la stessa natura ed essenza del mezzo in considerazione, i poteri sono oggettivamente limitati a quelli che permettono un esame della persona che vi è sottoposta, nulla di più e nulla di meno essendo possibile con l'ispezione.
Risultano dunque rispettati i due parametri - della riserva di legge e di giurisdizione - richiesti dall'art. 13 Cost. per la legittima limitazione della libertà personale.
Nè l'atto può ritenersi vietato sotto il profilo dell'art. 32 Cost. che garantisce il diritto alla salute e vieta ogni forma di trattamento medico obbligatorio non previsto da apposita disposizione di legge. Ed invero - fermo restando anche a tale riguardo la necessità del rispetto della riserva di legge, che, per quanto sopra detto, risulta nella specie osservata - già da tempo la Corte Costituzionale ha precisato (sentenza n. 307 del 1990 e n. 258 del 1994) che la norma impone altresì l'osservanza dei limiti derivanti dal rispetto della persona umana;
con la precisazione tuttavia che sono al di fuori di tale limite, e non sono dunque incompatibili con l'art. 32 Cost., quei trattamenti che hanno conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.
In tali limiti si pone, ad avviso della Corte, la sottoposizione ad una radiografia, tecnica ormai largamente sperimentata e controllata e di uso assolutamente comune e tale che - come peraltro questa Corte ha già avuto modo di precisare con giurisprudenza risalente al precedente codice di rito (sez. 1^, 27/02/1989 n. 498, Salvan rv. 180897) ma esprimente un principio tuttora valido e che il Collegio condivide - usato secondo corrette metodologie e da persone dotate delle necessarie cognizioni mediche e tecniche, comporta un'esposizione assolutamente irrilevante alle radiazioni che non presentano alcun pericolo di danno per la salute e per l'incolumità fisica dello imputato.
Può inoltre ulteriormente osservarsi, a sostegno di quanto qui sostenuto, che l'esame radiografico si pone, in casi in cui come nella specie si debba accertare la presenza di corpi estranei che possono risultare dannosi per lo stesso soggetto che ne è portatore, come strumento da cui può derivare la tutela della salute di chi vi è sottoposto;
mentre, nei casi in cui l'esame radiografico venga effettuato al fine di accertare l'età del soggetto (Cass. 10/03/2003 n. 18336 Sajfiddine rv. 225211), esso si rivela utile nell'interesse della collettività; e di tanto occorre tenere conto nel bilanciamento dei diversi interessi alla cui tutela sono poste le norme costituzionali.
Venendo al caso di specie, risulta dagli atti che la Guardia di finanza ha sottoposto a controllo l'HI ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, all'interno della stazione ferroviaria di La
Spezia e ne ha ordinato la perquisizione, evidentemente ritenendo applicabile il comma 1 di tale norma che consente, nei limiti degli spazi doganali, le visite, ispezioni e controlli di cui agli artt. 19 e 20 del testo unico in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). Peraltro, qualora tale disposizione non dovesse ritenersi applicabile in relazione al luogo in cui si sono svolti i fatti, l'attività svolta dalla Guardia di Finanza è del tutto lecita in quanto rientrante in quella volta alla identificazione e perquisizione secondo gli artt. 349 e 353 c.p.p., perquisizione effettivamente effettuata senza contestazione alcuna al riguardo, essendo le censure svolte dal ricorrente solo attinenti alla sua sottoposizione forzata all'esame radiologico.
Infatti, poiché era emerso il sospetto che l'HI potesse nascondere sostanza stupefacente all'interno del proprio corpo ma l'interessato rifiutava di sottoporsi ai controlli necessari, la polizia giudiziaria si è rivolta al pubblico ministero di turno che autorizzava l'effettuazione coattiva dell'esame radiografico da parte di un medico competente e l'esame veniva compiuto al locale pronto soccorso. Risultano dunque rispettate le modalità operative previste per l'ispezione corporale (esecuzione da parte di un medico ex art. 245 c.p.p., comma 3), nel cui ambito, per quanto sopra detto deve ritenersi compresa anche la possibilità di disporre un esame radiologico coattivo ed il provvedimento impugnato correttamente ha ritenuto convalidabile l'arresto operato sulla base dei risultati dell'esame radiologico. Quanto al reato ex art. 337 c.p., dal provvedimento di convalida qui impugnato risulta che la convalida è relativa all'arresto dell'HI operato dalla polizia giudiziaria in data 22/01/2004, arresto che aveva ad oggetto il solo reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; il ricorso sul punto è dunque inammissibile in quanto attinente ad un reato che non ha formato oggetto del provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006