Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
484/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO! LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Parcheggin Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 7114/99 13051/01 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 7114/99 - Cron. 1122 Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Rep. 160 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 18/10/01 Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SE N TENZA Richieca Jopia studio dei Sig. sul ricorso proposto da: Der diritti 3,10 1-7 GEN. 2002. TT ER (O WALTER), elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 19, presso lo studio dell'avvocato FARENGA L, difeso dagli avvocati PAOLUCCI LUIGI FILIPPO, SCHIAVI ANNA IPPOLITA, giusta €155 L.3000 delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
DF023478 OR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, €1,55 1.3000 difesa dagli avvocati GIORGI CANCELLERIA GIOVANNI, D'AMATO DOMENICO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 - nonchè contro 1381 DF023479 -1- LT IC, COND VIA MAZZINI 118,120,122 BOLOGNA in persona dell'Amm.re p.t.; - intimati e sul 2° ricorso n° 13051/01 proposto da: LT IC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO CASTELLANI, difeso dall'avvocato MICHELE ARNONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
OR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO, che la difende unitamente DOMENICO all'avvocato GIOVANNI GIORGI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
TT ER, COND VIA MAZZINI 118 120 122 BOLOGNA in persona dell'Amm.re p.t. Sig. NERIO FABBRI;
intimati avverso la sentenza n. 150/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 18/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato D'AMATO DOMENICO, difensore della -2- resisente RS, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile quello incidentale. -3- EL c/ RS RG 7114/99 -1 - Oggetto: Parcheggio, diritto d'uso. Ius superveniens, ap- plicabilità, condizioni. Ricorso incidentale adesivo fuo- ri termini ex art. 325 cpc, inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 26.10.89, AN RS, proprietaria d'un appartamento nel complesso condominiale sito in Bologna alla via Mazzini nn. 118-120-122 e tito- lare, in una agli altri condomini, dell'appartamento adi- - premesso che а detto bito ad abitazione del portiere appartamento non era stata annessa la proprietà del box auto e ciò nonostante tale diritto fosse espressamente contemplato dagli artt. 17 e 18 della legge n. 765 del conveniva LT EL ed IC VO, nella1967 - loro qualità di costruttori del complesso condominiale, e RI DE SP, nella sua qualità d'amministrato- re del condominio, innanzi al tribunale di Bologna chie- dendo che gli uni fossero condannati al trasferimento, nei suoi confronti pro-quota ed al condominio per l'in- tero, della proprietà d'uno dei posti auto rimasti nella loro disponibilità e l'altro al risarcimento del danno cagionatole omettendo d'attivarsi al fine d'ottenere il box e costringendola quindi ad agire nell'interesse del condominio. Si costituivano in giudizio il EL ed il VO contestando le avverse deduzioni e richieste con il ri- EL c/ RS RG 7114/99 -2 levare, in particolare, l'inapplicabilità alla fattispe- cie della normativa introdotta dalla L 765/67, in quanto gli immobili in questione erano stati edificati sulla ba- se di licenza edilizia rilasciata anteriormente all'en- trata in vigore della stessa. Si costituiva, altresì, RI DE SP nel- la qualità d'amministratore del condominio rilevando che al momento della citazione aveva già rassegnato le dimis- sioni dall'incarico e che, comunque, non era tenuto, in mancanza di delibera assembleare, a fare quanto ex adver- so ritenuto dovuto. Nel corso del procedimento veniva disposta la chia- mata in causa del Condominio di Via Mazzini, il quale si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. ri-Con sentenza 21.3.95, il tribunale di Bologna tenuto che la facoltà d'agire autonomamente per l'acqui- sizione del diritto di proprietà su d'un bene immobile a favore del condominio amministrato non rientrasse tra compiti dell'amministratore, onde nessuna responsabilità potesse imputarsi al medesimo per essere rimasto inerte;
che l'attrice difettasse d'interesse ad agire, in quanto l'acquisizione della quota corrispondente al diritto di comproprietà sul posto auto alla stessa spettante non avrebbe potuto realizzare l'adeguamento alle prescrizioni EL c/ RS RG 7114/99 -3- urbanistiche di cui alla L 765/1967 rigettava la doman- da. RS proponeva Avverso tale decisione AN appello deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui non s'era tenuto conto del fatto che il vincolo pubblicistico di destinazione, stabilito dalla citata L 765/67, esclude la possibilità del suo fraziona- mento e che ogni condomino è legittimato ad agire per la tutela dei diritti ad esso spettanti sui beni comuni. Si costituivano, resistendo al gravame, il VO, il DE SP ed il Condominio di Via Mazzini. Restava contumace LT EL. Con sentenza non definitiva 18.2.98, la corte d'ap- pello di Bologna ritenuto che le azioni reali nei con- - fronti dei terzi promosse a tutela dei diritti dei condo- mini esulassero dall'ambito degli atti meramente conser- vativi, sicché l'amministratore avrebbe potuto proporle solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi degli artt. 1130 1131 CC e con le maggioranze di cui all'art. - 1136 CC;
che l'attrice avesse, dunque, esercitato un'a- zione non spettante in via autonoma all'amministratore; che alla stessa dovessero riconoscersi la legittimazione e l'interesse ad agire in ordine all'azione proposta, in quanto il diritto reale d'uso non riguarda una parte fi- sicamente determinata del bene comune, bensì il bene nel- EL c/ RS RG 7114/99 - 4- la sua totalità, e trova il suo limite nel diritto spet- tante agli altri contitolari;
che la L 765/67 fosse ap- plicabile al caso di specie, in quanto la licenza d'abi- tabilità (comprensiva delle autorimesse) risultava rila- sciata successivamente (in data 10.1.1970) all'entrata in vigore della disciplina vincolistica imposta dalla norma- tiva stessa;
che, non essendo stata posta in grado di identificare lo spazio da riservare a parcheggio, fosse necessario provvedere all'ulteriore istruzione della cau- sa mediante la nomina di CTU - rigettava l'appello propo- sto dalla RS nei confronti di RI DE SP e dichiarava l'RS titolare del diritto reale di uso sull'area da destinare a parcheggio pertinente all'abi- tazione del portiere;
provvedeva per l'ulteriore istru- zione della causa con separata ordinanza. Avverso tale decisione LT EL proponeva ri- corso per cassazione con un unico articolato motivo. Resisteva AN RS con controricorso cui fa- ceva seguire memoria. All'udienza del 14.3.01 veniva disposta l'integra- zione del contraddittorio nei confronti del VO e del Condominio. Il VO si costituiva proponendo ricorso inciden- tale adesivo. L'RS resisteva con controricorso. EL c/ RS RG 7114/99 -5. Il Condominio non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi, preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso incidentale ex art. 371/II" proposto da IC VO dopo la scadenza del termine consentito. Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, tan- to per il disposto dell'art. 334 CPC quanto per il combi- nato disposto degli artt. 370 e 371 CPC, le regole sull' impugnazione incidentale tardiva operano esclusivamente in tema d'impugnazione incidentale in senso stretto, id est quella proveniente dalla parte contro la quale è sta- ta proposta l'impugnazione principale, onde solo a tale parte è consentito di presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, poiché soltanto que- sta può avere interesse a contraddire ed a presentare, contestualmente al controricorso, l'eventuale ricorso in- cidentale anche tardivo;
ne consegue che, quando il ri- corso d'una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme del ricorso incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso dev'essere pre- sentato nei termini ordinari, propri del ricorso autono- mo, di cui agli artt. 325 ss. CPC (Cass.
9.6.99 n. 5675, 9.8.96 n. 7339, 5.9.95 n. 9323, 24.5.93 n. 5817, 7.8.92 n. 9361, 25.3.91 n. 3191 SS.UU., 13.9.90 n. 9470); a mag- gior ragione è soggetto ai detti termini ordinari qual- EL c/ RS RG 7114/99 -6 - siasi ricorso proposto successivamente al primo, che ha sempre valenza d'impugnazione incidentale, qualora in- vesta un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fat- ti valere con il ricorso principale, trattandosi di ri- corso la cui autonomia prevale comunque anche sull'even- tuale suo contenuto adesivo al ricorso principale (Cass.
9.4.93 n. 4352). Nella specie, il ricorso del VO, prevalentemente adesivo ma sotto certi aspetti anche autonomo, per en- trambe le surriportate ragioni doveva dunque essere pro- posto, avverso la sentenza pubblicata il 18.2.1998 e con- siderata anche la sospensione feriale, entro il 5.4.2000, onde, essendo stato invece notificato il 13.6.2001, è in- tempestivo e, quindi, inammissibile. Con l'unico motivo dedotto, il ricorrente 'de- nunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 11 disp. prel. CC, 31 e 41 sexies L 17 agosto 1942 n. 1150, nonché dell'art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, con ri- ferimento all'art. 360, comma I nn. 3 e 4 CPC, e, CO- munque, per omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all' art. 360, comma I n. 5 CPC, per aver dichiarato la sussi- stenza dell'obbligo di riserva degli spazi da adibire a parcheggio, introdotto dalla L 765/67, senza che ricor- EL c/ RS RG 7114/99 - 7 - ressero i presupposti per l'applicabilità della suddetta legge, e per aver ritenuto l'operatività dello jus super- veniens, esclusivamente sulla base dell'erronea indivi- duazione dell'elemento assunto a dato di riferimento per determinare l'applicabilità della legge stessa" si duo- le che la corte territoriale abbia ritenuto applicabile al caso di specie la normativa vincolistica introdotta dalla L 765/67, senza fornire alcuna motivazione sul pun- to e senza tener conto né delle eccezioni sollevate, né della documentazione in atti;
abbia erroneamente fatto riferimento, al fine d'affermare l'operatività della leg- ge citata, alla data di rilascio della licenza d'abitabi- lità (10.1.1970) e, dunque, ad un provvedimento completa- estraneo alla disciplina urbanistica;
non abbiamente considerato come il contenuto assolutamente innovativo della L 765/67, ne rendesse le disposizioni insuscettibi- li d'efficacia retroattiva ed inidonee ad incidere su si- tuazioni già definite e legittimamente quesite;
non abbia tenuto conto dell'inequivoco dato letterale della legge stessa, la quale, nel disporre l'obbligo di riserva degli spazi da adibire a parcheggi, fa esplicito riferimento esclusivamente alle nuove costruzioni", onde gli immobi- "1 li condominiali in controversia, in quanto edificati sul- la base della licenza edilizia P.G. 8471/63 rilasciata in data 26.4.1967, quindi anteriormente all'entrata in vigo- EL c/ RS RG 7114/99 - 8. re della normativa, avrebbero dovuto ritenersi esclusi dall'assoggettabilità al vincolo urbanistico. Al riguardo devesi, preliminarmente, disattendere l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla resistente in relazione all'art. 346 CPC per non avere il ricorren- te, contumace in appello, riproposto in quella sede la questione, non esaminata dal primo giudice. La presunzione di rinunzia ex art. 346 CPC opera, infatti, nei soli confronti della parte costituitasi nel giudizio d'appello che, svolgendo le proprie difese senza in esse ricomprendere la questione sulla quale sia rimasto soccombente in primo grado, lascia intendere di non volerla ulteriormente coltivare non anche della parte rimasta in tale sede contumace (Cass. 30.10.01 n. 13482, 23.5.01 n. 7019, 26.6.92 n. 7999, 20.6.83 n. 4231, 12.2.79 n. 996). Il motivo non merita, comunque, accoglimento. Premesso che la censura con la quale s'imputa alla corte territoriale di non aver tenuto conto "né delle ec- cezioni sollevate dai convenuti EL e VO né della documentazione in atti” è inammissibile per suo evidente difetto di specificità, non essendosi indicate quali fos- sero le eccezioni sulle quali sarebbe mancata la decisio- (questione, tra l'altro, da prospettare con puntuale ne denunzia di violazione dell'art. 112 CPC) e le allegazio- EL c/ RS RG 7114/99 ni probatorie documentali trascurate (delle quali, a suf- fragio d'una denunzia di difetto della motivazione doveva anche essere dimostrata la decisività), il motivo s'in- centra su di una non condivisibile interpretazione della normativa invocata. In vero, anche a non voler seguire il pur cospicuo indirizzo giurispudenziale per il quale in caso di suc- cessione nel tempo di norme edilizie la nuova disciplina più restrittiva non è applicabile alle nuove costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano consi- derarsi "già sorte" o realizzate (Cass. 15.3.01 n. 3771, 3.2.98 n. 1047, 13.4.95 n. 4267, 2.12.94 n. 103513.9.91 n. 9348), è, comunque, indubitabile che l'art. 41 sexies della L 17.8.42 n. 1150, quale introdotto dall'art. 18 della L 6.8.67 n. 765, invocato dal ricorrente, non possa essere interpretato, nel suo riferire l'introdotto vinco- lo alle sole nuove costruzioni, se non coordinandolo con l'art. 31 della medesima L 17.8.42 n. 1150, quale sosti- tuito, а sua volta, dall'art. 10 della L 6.8.67 n. 765, per il quale "l'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in con- trasto con le previsioni stesse salvo che i relativi la- vori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio". EL c/ RS RG 7114/99 - 10 - L'immediata applicabilità dello ius superveniens, infatti, comporta la decadenza delle concessioni, diffor- mi dalle prescrizioni della nuova disciplina, ove ottenu- te per costruzioni che, nell'intervallo di tempo tra il rilascio della concessione e l'entrata in vigore della nuova disciplina stessa, non siano state ancora iniziate, dacché solo l'inizio dei lavori dà luogo ad una situazio- ne già consolidata e garantita, quindi, dal principio d'irretroattività delle norme posto dall'art. 11 disp. prel. CC (Cass. 14.12.99 n. 14022, 4.8.97 n. 7185, 30.1.90 n. 591, 2.8.84 n. 4601). Quel che rileva, dunque, ai fini del decidere sul- l'applicabilità o meno, nel caso di specie, della norma impositiva del vincolo di destinazione per le aree riser- 41 se- vate a parcheggio, introdotto dal richiamato art. xies, è l'accertamento, al momento dell'entrata in vigore se non del della norma, dell'avvenuto inizio dei lavori - completamento dei lavori, come dalla giurisprudenza ri- chiamata ed al quale fà riferimento persino il ricorren- te, assumendo che le costruzioni “realizzate" prima del- l'entrata in vigore della legge di riforma non sono tenu- -te alle prescrizioni contenutevi e non dell'avvenuto rilascio della concessione, come erroneamente sostenuto con il motivo di ricorso in esame. EL c/ RS RG 7114/99 - 11 / La sussistenza di tale condizione il ricorrente che, pure, ha percepito la rilevanza della questione, ma si è limitato, al riguardo, ad un'apodittica affermazione laddove, per il termine dei lavori, ha, quanto meno, fat- to riferimento al rilascio della licenza d'abitabilità non ha dedotto d'aver provata od allegata in sede di me- rito, né motivatamente l'ha invocata a sostegno del ri- corso, dacché ha basato la propria difesa esclusivamente sull'irrilevante anteriorità della concessione (che non dei prova, ovviamente, anche l'anteriorità dell'inizio lavori, come già puntualmente evidenziato da Cass.
3.4.98 n. 3428) rispetto all'entrata in vigore della norma in discussione. Per quanto sin qui esposto integrata e corretta, sul punto, ex art. 384/II CPC, la motivazione della sen- tenza impugnata, peraltro conforme a diritto nel disposi- tivo, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE inammissibile l'inci-Riuniti i ricorsi, dichiara dentale, rigetta il principale, condanna i ricorrenti al- la refusione delle spese in favore della resistente spese che liquida, per ciascuno, in quali £ 5.000.000 per onorari (€ 2582,28) Così deciso in Camera di cable. Il Cont. est. Alettiny IL CANCELVERE C1 Fancesco Catania DEPOCITATO IN CANCELLE 17 GEN. 2002. Roma IL CANCELIZIERECT Francesco Catania EL c/ RS RG 7114/99 -12- complessive £5424 P00 delle (€ 2801, 68) . Consiglio il 18.10.2001. Il Presidente, 109T/27/11 456T 20.99 + TOT. 160,10 27 MAR. 2002 32992 CEN euro p. #D (Dottisca Maria Gludiziart Respon (Dr. M. RACCIDHay