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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
IR DR FR, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, persona fisica residente in Italia, percepiva un reddito da capitale in Svizzera che veniva tassato in Svizzera con l'imposta del 15% prevista dalla Convenzione italo-svizzera. In Italia su tale reddito pagava l'imposta sostitutiva del 26%. Quindi chiedeva il rimborso del 15 % dell'imposta convenzionale pagata in Svizzera in eccedenza rispetto all'imposta sostitutiva già corrisposta. Quindi, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto.
Secondo l'ufficio il credito di imposta per le tasse pagate all'estero sorge solo quando il reddito estero concorre a formare il reddito complessivo del contribuente residente in Italia, ai sensi dell'art. 165 Tuir.
Nel caso specifico, invece, il reddito da capitale è sottoposto a imposta sostitutiva.
Quindi non concorre a formare il reddito complessivo. Ciò esclude il formarsi del credito di imposta per difetto di uno dei presupposti costitutivi previsti dall'art. 165 Tuir.
Il ricorrente, a sostegno della richiesta di rimborso invoca Cass. n. 25698 del 01/09/2022 "Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una "partnership" di diritto internazionale (nel caso statunitense), qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non avvenga "su richiesta del beneficiario del reddito" ma obbligatoriamente, senza che il contribuente possa chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, USA) si deve considerare detraibile in quanto l'interpretazione conforme della locuzione "anche su richiesta del contribuente" - che figura nel testo di vari accordi internazionali e nella Convenzione Italia-USA -, conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta lo ha previsto espressamente".
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla riportata pronuncia che si adatta anche al caso di specie.
Infatti, “ L'art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 prevede altresì che «Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
». Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del digs. 1° aprile 1996, n. 239, della facoltà di optare per l'imposizione ordinaria non possono usufruire, tra gli altri, le persone fisiche.
1.3. Da tanto ne deriva che in base alle regole della legislazione interna, il contribuente persona fisica che percepisca direttamente redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate non ha la possibilità di usufruire della detrazione delle imposte pagate all'estero su detti redditi -Cass. n.25698/22 in motivazione-.
L'art. 24, comma 2, della convenzione italo-svizzera prevede che;
"2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana".
Senconhè la legislazione italiana obbliga la persona fisica a effettuare l'imposizione sostitutiva.
Quindi, posto che l'applicazione della imposizione sostitutiva non è avvenuta per scelta del contribuente, non è applicabile il secondo capoverso del secondo comma della convenzione italo-svizzera e l'imposta pagata in Svizzera deve ritenersi detraibile – “Da tale disposizione pattizia si ricava a contrario che, qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario d[eI] reddito
» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d'America si deve considerare detraibile".
Mancando nella convenzione italo -svizzera l'inciso “anche su richiesta del beneficiario”, si evince che la richiesta obbligatoria dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva è esclusa dalla deroga prevista dalla convenzione, con conseguente applicazione della regola ordinaria.
La documentazione prodotta -non specificamente contestata e di cui non vi sono ragioni per dubitare della genuinità- prova il pagamento dell'imposta svizzera.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna l'Ufficio a rifondere al ricorrente le spese processuali che liquida in Euro 120,00 più esborsi ed
Euro 1500,00 per onorario di avvocato, oltre il Cpa, I.V.A. e spese forfettarie nella misura del 15%.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
IR DR FR, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, persona fisica residente in Italia, percepiva un reddito da capitale in Svizzera che veniva tassato in Svizzera con l'imposta del 15% prevista dalla Convenzione italo-svizzera. In Italia su tale reddito pagava l'imposta sostitutiva del 26%. Quindi chiedeva il rimborso del 15 % dell'imposta convenzionale pagata in Svizzera in eccedenza rispetto all'imposta sostitutiva già corrisposta. Quindi, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto.
Secondo l'ufficio il credito di imposta per le tasse pagate all'estero sorge solo quando il reddito estero concorre a formare il reddito complessivo del contribuente residente in Italia, ai sensi dell'art. 165 Tuir.
Nel caso specifico, invece, il reddito da capitale è sottoposto a imposta sostitutiva.
Quindi non concorre a formare il reddito complessivo. Ciò esclude il formarsi del credito di imposta per difetto di uno dei presupposti costitutivi previsti dall'art. 165 Tuir.
Il ricorrente, a sostegno della richiesta di rimborso invoca Cass. n. 25698 del 01/09/2022 "Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una "partnership" di diritto internazionale (nel caso statunitense), qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non avvenga "su richiesta del beneficiario del reddito" ma obbligatoriamente, senza che il contribuente possa chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, USA) si deve considerare detraibile in quanto l'interpretazione conforme della locuzione "anche su richiesta del contribuente" - che figura nel testo di vari accordi internazionali e nella Convenzione Italia-USA -, conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta lo ha previsto espressamente".
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla riportata pronuncia che si adatta anche al caso di specie.
Infatti, “ L'art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 prevede altresì che «Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
». Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del digs. 1° aprile 1996, n. 239, della facoltà di optare per l'imposizione ordinaria non possono usufruire, tra gli altri, le persone fisiche.
1.3. Da tanto ne deriva che in base alle regole della legislazione interna, il contribuente persona fisica che percepisca direttamente redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate non ha la possibilità di usufruire della detrazione delle imposte pagate all'estero su detti redditi -Cass. n.25698/22 in motivazione-.
L'art. 24, comma 2, della convenzione italo-svizzera prevede che;
"2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana".
Senconhè la legislazione italiana obbliga la persona fisica a effettuare l'imposizione sostitutiva.
Quindi, posto che l'applicazione della imposizione sostitutiva non è avvenuta per scelta del contribuente, non è applicabile il secondo capoverso del secondo comma della convenzione italo-svizzera e l'imposta pagata in Svizzera deve ritenersi detraibile – “Da tale disposizione pattizia si ricava a contrario che, qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario d[eI] reddito
» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d'America si deve considerare detraibile".
Mancando nella convenzione italo -svizzera l'inciso “anche su richiesta del beneficiario”, si evince che la richiesta obbligatoria dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva è esclusa dalla deroga prevista dalla convenzione, con conseguente applicazione della regola ordinaria.
La documentazione prodotta -non specificamente contestata e di cui non vi sono ragioni per dubitare della genuinità- prova il pagamento dell'imposta svizzera.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna l'Ufficio a rifondere al ricorrente le spese processuali che liquida in Euro 120,00 più esborsi ed
Euro 1500,00 per onorario di avvocato, oltre il Cpa, I.V.A. e spese forfettarie nella misura del 15%.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera