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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa LA VO, nella causa civile iscritta al n. 589/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. BACCHI ALESSANDRO) Parte_1
contro
(avv. ANNOVAZZI ROBERTO) CP_1
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 8 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, si è rivolto a questo Tribunale, Parte_1
per ottenere:
i) in via principale, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002704635 prot. n.
5800.25/03/2025.0128807, emessa da a titolo di sanzione CP_1 CP_1
amministrativa, per il pagamento di € 772,61 ed € 10,33 per spese (provvedimento notificatogli in data 07/04/2025, in relazione ad atto di accertamento n.
5800.05/09/2018.0220152 del 05/0972018, per mancato pagamento delle CP_1
ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2013);
ii) in via gradata, la rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 conv.to in l.
3.7.2023 n. 85 e, comunque, mediante limitazione nella misura del minimo edittale.
Il ricorrente, a fondamento del gravame, ha dedotto che:
1 i) l'atto di accertamento posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio impugnato – avente valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 l. 689/1981 sia del termine di prescrizione di cui all'art. 28 legge 689/81 cit. –
“non risulta” essergli stato notificato;
ii) in ogni caso, l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa irrogata deve ritenersi estinto per decorso del termine posto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, così determinandosi il venir meno del potere sanzionatorio dell'Istituto previdenziale ingiungente già al momento della contestazione dell'illecito (riferito ad omesso pagamento di contributi per anno 2013), avvenuta in sede di accertamento ispettivo;
iii) la pretesa sanzionatoria oggetto di censura doveva ritenersi comunque estinta per decorso del termine di prescrizione, dato il periodo di riferimento dei contributi omessi (anno 2013) e il mancato compimento di alcun valido atto interruttivo da parte dell'ente convenuto;
iv) in via subordinata, la sanzione irrogata poteva essere rideterminata al minimo edittale in applicazione dei criteri di computo modificati dall'art. 23 d.l. 48/2023 come conv. in l. 85/2023, parametrati all'entità dell'omissione (nel caso di specie pari ad €
772,61.
Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria del 22 settembre 2025, CP_1
rappresentando di avere disposto annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio impugnato e chiedendo la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
La causa, di natura documentale, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa.
Conformemente alle conclusioni delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo disposto in autotutela annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002704635 prot. n. 5800.25/03/2025.0128807 CP_1
Considerato, dunque, che risulta virtualmente soccombente, per aver riconosciuto “la fondatezza delle ragioni dell'interessato” solo dopo il deposito del ricorso, nonostante l'estinzione del potere sanzionatorio già al momento della contestazione dell'illecito avvenuta
2 in sede di accertamento ispettivo, del 2018, quando era ampiamente decorso il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi omessi, riferibili ad anno 2013, le spese di lite vanno poste a carico di e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei CP_1
nuovi parametri approvati con D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati, del valore della pretesa sanzionatoria contestata, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonchè del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone attribuzione di carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria (I scaglione fino ad € 1.100).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− condanna l' resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che qui si CP_2
liquidano nella somma di €450,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. ex art. 2
DM 55/2014, IVA e CAP come per legge: somme da distrarsi in favore dell'avv.
RO CC, dichiaratosi procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia, 08/10/2025
Il Giudice
LA VO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa LA VO, nella causa civile iscritta al n. 589/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. BACCHI ALESSANDRO) Parte_1
contro
(avv. ANNOVAZZI ROBERTO) CP_1
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 8 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, si è rivolto a questo Tribunale, Parte_1
per ottenere:
i) in via principale, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002704635 prot. n.
5800.25/03/2025.0128807, emessa da a titolo di sanzione CP_1 CP_1
amministrativa, per il pagamento di € 772,61 ed € 10,33 per spese (provvedimento notificatogli in data 07/04/2025, in relazione ad atto di accertamento n.
5800.05/09/2018.0220152 del 05/0972018, per mancato pagamento delle CP_1
ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2013);
ii) in via gradata, la rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 conv.to in l.
3.7.2023 n. 85 e, comunque, mediante limitazione nella misura del minimo edittale.
Il ricorrente, a fondamento del gravame, ha dedotto che:
1 i) l'atto di accertamento posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio impugnato – avente valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 l. 689/1981 sia del termine di prescrizione di cui all'art. 28 legge 689/81 cit. –
“non risulta” essergli stato notificato;
ii) in ogni caso, l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa irrogata deve ritenersi estinto per decorso del termine posto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, così determinandosi il venir meno del potere sanzionatorio dell'Istituto previdenziale ingiungente già al momento della contestazione dell'illecito (riferito ad omesso pagamento di contributi per anno 2013), avvenuta in sede di accertamento ispettivo;
iii) la pretesa sanzionatoria oggetto di censura doveva ritenersi comunque estinta per decorso del termine di prescrizione, dato il periodo di riferimento dei contributi omessi (anno 2013) e il mancato compimento di alcun valido atto interruttivo da parte dell'ente convenuto;
iv) in via subordinata, la sanzione irrogata poteva essere rideterminata al minimo edittale in applicazione dei criteri di computo modificati dall'art. 23 d.l. 48/2023 come conv. in l. 85/2023, parametrati all'entità dell'omissione (nel caso di specie pari ad €
772,61.
Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria del 22 settembre 2025, CP_1
rappresentando di avere disposto annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio impugnato e chiedendo la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
La causa, di natura documentale, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa.
Conformemente alle conclusioni delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo disposto in autotutela annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002704635 prot. n. 5800.25/03/2025.0128807 CP_1
Considerato, dunque, che risulta virtualmente soccombente, per aver riconosciuto “la fondatezza delle ragioni dell'interessato” solo dopo il deposito del ricorso, nonostante l'estinzione del potere sanzionatorio già al momento della contestazione dell'illecito avvenuta
2 in sede di accertamento ispettivo, del 2018, quando era ampiamente decorso il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi omessi, riferibili ad anno 2013, le spese di lite vanno poste a carico di e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei CP_1
nuovi parametri approvati con D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati, del valore della pretesa sanzionatoria contestata, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonchè del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone attribuzione di carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria (I scaglione fino ad € 1.100).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− condanna l' resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che qui si CP_2
liquidano nella somma di €450,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. ex art. 2
DM 55/2014, IVA e CAP come per legge: somme da distrarsi in favore dell'avv.
RO CC, dichiaratosi procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia, 08/10/2025
Il Giudice
LA VO
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