Sentenza 17 febbraio 2004
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Per l'attrice: dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta Spa Enel Distribuzione sia in ordine alla prestazione principale di somministrazione di energia elettrica, sia in ordine a quella correlata di impegno di potenza e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 300,00, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., comprensiva del danno patrimoniale e del danno esistenziale, oltre interessi maturandi, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario. Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE FENEGRÒ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 204/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 05/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza del 27.6.1996 rivolta alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, sez. di Como, il Comune di Fenegrò chiedeva la restituzione delle somme trattenute dal sostituto d'imposta per gli anni 1994 e 1995 a titolo di irpeg sugli interessi maturati sui conti di tesoreria, assumendo la illegittimità delle relative ritenute in assenza di una espressa previsione di legge, essendo i Comuni degli enti non soggetti ad irpeg. La Commissione Tributaria Provinciale di Como, con sentenza n. 61/01/97, accoglieva il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'A.F. sulla istanza predetta e la decisione,appellata dall'Ufficio, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 204/7/99,depositata il 5.10.1999 sul conclusivo rilievo che "la carenza di soggettività tributaria del soggetto e quindi del presupposto dell'imposta porta alla conclusione che agli interessi sui depositi di conto corrente intestati a tali soggetti, fra cui i Comuni, esclusi dalla imposizione diretta ai sensi dell'art. 88 del TUIR, non sia applicabile il prelievo alla fonte e che, ove la ritenuta sia stata effettuatala ad essi dovuta la restituzione delle somme versate dai sostituti d'imposta". Ricorrono congiuntamente per Cassazione il Ministero delle Finanze e la Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia,con un unico articolato motivo di gravame. L'Ente intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 14 L. 28/1999, anche con riguardo all'art. 88 D.P.R. 917/1986; nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Le doglianze sono fondate.
L'art. 88 comma primo D.P.R. 917/1986 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, quale sostituito dall'art. 4 comma 3 bis D.L. 310/1990, convertito con modificazioni in L. 403/1990,con effetti dall'1.1.1991) stabilisce che non sono soggetti ad irpeg, fra gli altri soggetti ivi indicati, i Comuni. D'altro canto, l'art. 26 D.P.R. 600/1973 - concernente la disciplina delle ritenute a titolo d'imposta sugli interessi,premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti - nel testo, qui applicabile, anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 12 comma primo D.lgs.vo 461/1997, con effetti dall'1.7.1998) al comma quarto, terzo periodo, stabilisce che nei confronti dei soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e "in ogni altro caso" le ritenute sono applicate a titolo d'imposta.
Orbene, siffatta previsione normativa dell'art. 26 cit. è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 14 della L. 28/1999,stabilendosi che essa deve intendersi nel senso che "tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche". Alla stregua di tale norma di interpretazione autentica, come tale di natura retroattiva e quindi di immediata applicabilità ai rapporti tributari (come il presente) non ancora definiti,deve affermarsi che alla ritenuta de qua sono assoggettati anche i Comuni, pur esclusi dall'irpeg ai sensi del citato art. 88 TUIR.
In tal senso è, del resto, il consolidato orientamento di questa Corte(ex plurimis Cass. 7315/2003; Cass. 13477, 11658 e 11251/2001;
Cass. 3423/2000; Cass. 9202 e 4904/1999) che il Collegio condivide,anche in considerazione della riconosciuta compatibilità dell'art. 26 cit. - come autenticamente interpretato dalla menzionata L. 28/1999 - con gli artt. 3 e 53 della Costituzione (Corte Cost., ordinanza 174/2001). Il ricorso deve essere quindi accolto e va conseguentemente cassata la sentenza impugnata.
Peraltro, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ai sensi dell'art. 384 comma primo c.p.c.. Ritiene la Corte, avuto riguardo alle medesime ragioni per le quali è stato ritenuto fondato il ricorso, di dovere rigettare il ricorso del contribuente, introduttivo del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria.
Quanto alle spese dell'intero giudizio, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del Comune di Fenegrò.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004