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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/07/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 239 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Sebastiano Tronci, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Maria Lorenza Falchi, che lo rappresenta e difende come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in adesione, convenuto e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f. ), (c.f. ) CP_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6 elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Tronci, che li rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in adesione, convenuti e contro
( ), ( ), Controparte_6 CodiceFiscale_7 Controparte_7 CodiceFiscale_8
(c.f. , ( ), Controparte_8 C.F._9 Controparte_9 CodiceFiscale_10 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_10 C.F._11 CP_11 C.F._12 CP_12
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._13 CP_13 C.F._14 CP_14
pagina 1 di 6 ), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_15 C.F._16 CP_16
), (c.f. , (c.f. C.F._17 Parte_2 C.F._18 CP_17
, (c.f. ), (c.f. C.F._19 CP_18 C.F._20 CP_1
), (c.f. ), , C.F._2 CP_19 C.F._21 Parte_1 CP_20
fu Sebastiano,
[...] convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e
1158 c.c., ritenuta la successione dei danti causa dell'odierno attore nel possesso antecedentemente espresso da considerata altresì l'accessione del possesso già maturato in capo ai danti Persona_1 causa dell'odierno attore con il possesso da esso stesso successivamente esercitato in via esclusiva sino ad oggi, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore di , nato a [...] il [...], c.f. della piena e Parte_1 C.F._1 perfetta proprietà sul fabbricato in comune di Baunei attualmente censito al N.C.E.U. del nominato comune censuario al foglio 61, particella 2634, subalterno 1, con annessa area cortilizia pertinenziale esclusiva distinta al N.C.T. al foglio 61, particella 2634, coerente con la Via Doria, il Vico Garibaldi e con le proprietà , , salvo altri. Con vittoria di spese e competenze del Pt_1 CP_2 CP_6 giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta.”
Conclusioni nell'interesse del convenuto (comparsa di costituzione e risposta in CP_1 adesione)
“ ritenuto che quanto esposto da in atto di citazione corrisponda effettivamente agli Parte_1 elementi di fatto a conoscenza dell'esponente, quest'ultimo, come sopra rappresentato, si costituisce nel presente procedimento in adesione alle istanze di parte attrice, dichiarando di non avere alcuna ragione da opporre avverso l'accoglimento della prefata domanda di usucapione, con ciò aderendo alle richieste attoree e, per l'effetto, riconoscendone la piena fondatezza, legittimità ed accoglibilità.”
Conclusioni nell'interesse dei convenuti , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
(comparsa di costituzione e risposta in adesione)
[...]
“ritenuto che quanto esposto da in atto di citazione corrisponda effettivamente agli Parte_1 elementi di fatto a conoscenza degli esponenti, questi ultimi, come sopra rappresentati, si costituiscono nel presente procedimento in perfetta adesione alle istanze di parte attrice, riconoscendo la veridicità pagina 2 di 6 dei fatti dedotti in causa, dichiarando di non avere alcuna ragione da opporre avverso l'accoglimento della prefata domanda di usucapione, con ciò aderendo integralmente alle richieste attoree e, per
l'effetto, riconoscendone la piena legittimità ed accoglibilità.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione del fabbricato sito in Baunei, articolato su due livelli (piano seminterrato e piano terra), distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al foglio 61, particella 2634 sub 1, con annessa area cortilizia pertinenziale distinta al Catasto Terreni al foglio 61, particella 2634.
L'attore ha dedotto di essere succeduto nel possesso esercitato dal padre, deceduto in Persona_1 data 13 febbraio 2013.
In particolare, l'attore ha specificato che insieme alla moglie , aveva Persona_1 Controparte_2 esercitato sull'immobile oggetto di causa il possesso pacifico, pubblico e continuato dai primi anni
Novanta e fino al suo decesso, utilizzando il fabbricato come magazzino e cantina, nonché come locale per panificare e l'area cortilizia come legnaia e per l'allevamento degli animali da cortile.
Con scrittura privata datata 7 marzo 2020, , , e hanno Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 ceduto la proprietà ed il possesso del fabbricato ad il quale ha continuato ad esercitare Parte_1 il possesso sino all'attualità utilizzando l'immobile come cantina e come rimessa per il deposito di arredi e suppellettili e lo spazio esterno per posteggiare la propria autovettura.
Quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Si sono costituiti in giudizio , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, i quali hanno riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno
[...] concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dagli attori merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. pagina 3 di 6 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
L'attore ha provato, in primis, documentalmente la qualità di erede di attraverso la Persona_1 produzione del certificato storico di famiglia di quest'ultimo (documenti allegato all'atto di citazione) in cui è indicato il luogo e la data di morte del de cuius. pagina 4 di 6 Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a , poi in capo agli eredi legittimi (moglie e figli) ad infine Persona_1 all'attore.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza, (dichiarazioni dei testi e Testimone_1
, rese rispettivamente all'udienza del 9 ottobre 2024 e all'udienza del 18 febbraio Testimone_2
2025).
e hanno riferito che dalla metà dagli anni Novanta (teste ), Testimone_1 Testimone_2 CP_2 dalla fine degli anni Novanta (teste ) e fino al suo decesso avvenuto nel 2013, Tes_1 Persona_1 utilizzava il fabbricato, unitamente alla moglie , sito in Baunei nella via Doria e vico Controparte_2
Garibaldi, - confinante con la famiglia e con un' altra proprietà della famiglia per il CP_6 Pt_1 teste , con la proprietà , con un'altra proprietà della famiglia con la via Doria e Tes_1 CP_6 Pt_1 il vico Garibaldi per il teste - come magazzino per il deposito di utensili, mentre nella parte Tes_3 esterna vi allevava animali da cortile (galline e maiali).
In merito alla struttura dell'immobile il teste ha riferito che l'ingresso della stanza adibita a Tes_1 magazzino risulta essere nella via Doria, mentre il teste ha specificato che il fabbricato è CP_2 costituito da due piani seminterrati e da un piccolo spazio esterno e che in una stanza era presente il forno dove facevano il pane.
Dopo avere riferito in merito al possesso di , i testi hanno precisato, altresì, che dopo il Persona_1 decesso di questi nel 2013, la moglie e i figli hanno continuato ad utilizzare Controparte_2
l'immobile oggetto di causa, come magazzino e il cortile come ricovero per i cani da caccia.
Inoltre, hanno riferito che dal 2020 l'immobile è utilizzato esclusivamente da come Parte_1 magazzino per il deposito di attrezzi e lo spazio esterno per parcheggiare l'automobile.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua morte prima da Persona_1 parte della moglie e dei figli, poi esclusivamente dall'attore e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo, comportandosi come gli unici proprietari.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, in ragione dei rapporti di frequentazione (il teste è amico dell'attore, il teste Testimone_1 Tes_2
è cugino dell'attore)
[...]
pagina 5 di 6 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, anche la sua qualità di erede di Per_1
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere
[...] dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione Parte_1 in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Persona_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che i convenuti , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
si sono costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento,
[...] rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietario del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Baunei al foglio 61, particella 2634 sub 1 e dell'annessa area cortilizia pertinenziale distinta al Catasto Terreni al foglio 61, particella 2634;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci, spese compensate per i convenuti costituiti.
Lanusei, 3 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 239 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Sebastiano Tronci, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Maria Lorenza Falchi, che lo rappresenta e difende come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in adesione, convenuto e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f. ), (c.f. ) CP_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6 elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Tronci, che li rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in adesione, convenuti e contro
( ), ( ), Controparte_6 CodiceFiscale_7 Controparte_7 CodiceFiscale_8
(c.f. , ( ), Controparte_8 C.F._9 Controparte_9 CodiceFiscale_10 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_10 C.F._11 CP_11 C.F._12 CP_12
(c.f. , (c.f. ), (c.f. C.F._13 CP_13 C.F._14 CP_14
pagina 1 di 6 ), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_15 C.F._16 CP_16
), (c.f. , (c.f. C.F._17 Parte_2 C.F._18 CP_17
, (c.f. ), (c.f. C.F._19 CP_18 C.F._20 CP_1
), (c.f. ), , C.F._2 CP_19 C.F._21 Parte_1 CP_20
fu Sebastiano,
[...] convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e
1158 c.c., ritenuta la successione dei danti causa dell'odierno attore nel possesso antecedentemente espresso da considerata altresì l'accessione del possesso già maturato in capo ai danti Persona_1 causa dell'odierno attore con il possesso da esso stesso successivamente esercitato in via esclusiva sino ad oggi, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore di , nato a [...] il [...], c.f. della piena e Parte_1 C.F._1 perfetta proprietà sul fabbricato in comune di Baunei attualmente censito al N.C.E.U. del nominato comune censuario al foglio 61, particella 2634, subalterno 1, con annessa area cortilizia pertinenziale esclusiva distinta al N.C.T. al foglio 61, particella 2634, coerente con la Via Doria, il Vico Garibaldi e con le proprietà , , salvo altri. Con vittoria di spese e competenze del Pt_1 CP_2 CP_6 giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta.”
Conclusioni nell'interesse del convenuto (comparsa di costituzione e risposta in CP_1 adesione)
“ ritenuto che quanto esposto da in atto di citazione corrisponda effettivamente agli Parte_1 elementi di fatto a conoscenza dell'esponente, quest'ultimo, come sopra rappresentato, si costituisce nel presente procedimento in adesione alle istanze di parte attrice, dichiarando di non avere alcuna ragione da opporre avverso l'accoglimento della prefata domanda di usucapione, con ciò aderendo alle richieste attoree e, per l'effetto, riconoscendone la piena fondatezza, legittimità ed accoglibilità.”
Conclusioni nell'interesse dei convenuti , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
(comparsa di costituzione e risposta in adesione)
[...]
“ritenuto che quanto esposto da in atto di citazione corrisponda effettivamente agli Parte_1 elementi di fatto a conoscenza degli esponenti, questi ultimi, come sopra rappresentati, si costituiscono nel presente procedimento in perfetta adesione alle istanze di parte attrice, riconoscendo la veridicità pagina 2 di 6 dei fatti dedotti in causa, dichiarando di non avere alcuna ragione da opporre avverso l'accoglimento della prefata domanda di usucapione, con ciò aderendo integralmente alle richieste attoree e, per
l'effetto, riconoscendone la piena legittimità ed accoglibilità.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione del fabbricato sito in Baunei, articolato su due livelli (piano seminterrato e piano terra), distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al foglio 61, particella 2634 sub 1, con annessa area cortilizia pertinenziale distinta al Catasto Terreni al foglio 61, particella 2634.
L'attore ha dedotto di essere succeduto nel possesso esercitato dal padre, deceduto in Persona_1 data 13 febbraio 2013.
In particolare, l'attore ha specificato che insieme alla moglie , aveva Persona_1 Controparte_2 esercitato sull'immobile oggetto di causa il possesso pacifico, pubblico e continuato dai primi anni
Novanta e fino al suo decesso, utilizzando il fabbricato come magazzino e cantina, nonché come locale per panificare e l'area cortilizia come legnaia e per l'allevamento degli animali da cortile.
Con scrittura privata datata 7 marzo 2020, , , e hanno Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 ceduto la proprietà ed il possesso del fabbricato ad il quale ha continuato ad esercitare Parte_1 il possesso sino all'attualità utilizzando l'immobile come cantina e come rimessa per il deposito di arredi e suppellettili e lo spazio esterno per posteggiare la propria autovettura.
Quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Si sono costituiti in giudizio , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, i quali hanno riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno
[...] concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dagli attori merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. pagina 3 di 6 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
L'attore ha provato, in primis, documentalmente la qualità di erede di attraverso la Persona_1 produzione del certificato storico di famiglia di quest'ultimo (documenti allegato all'atto di citazione) in cui è indicato il luogo e la data di morte del de cuius. pagina 4 di 6 Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a , poi in capo agli eredi legittimi (moglie e figli) ad infine Persona_1 all'attore.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza, (dichiarazioni dei testi e Testimone_1
, rese rispettivamente all'udienza del 9 ottobre 2024 e all'udienza del 18 febbraio Testimone_2
2025).
e hanno riferito che dalla metà dagli anni Novanta (teste ), Testimone_1 Testimone_2 CP_2 dalla fine degli anni Novanta (teste ) e fino al suo decesso avvenuto nel 2013, Tes_1 Persona_1 utilizzava il fabbricato, unitamente alla moglie , sito in Baunei nella via Doria e vico Controparte_2
Garibaldi, - confinante con la famiglia e con un' altra proprietà della famiglia per il CP_6 Pt_1 teste , con la proprietà , con un'altra proprietà della famiglia con la via Doria e Tes_1 CP_6 Pt_1 il vico Garibaldi per il teste - come magazzino per il deposito di utensili, mentre nella parte Tes_3 esterna vi allevava animali da cortile (galline e maiali).
In merito alla struttura dell'immobile il teste ha riferito che l'ingresso della stanza adibita a Tes_1 magazzino risulta essere nella via Doria, mentre il teste ha specificato che il fabbricato è CP_2 costituito da due piani seminterrati e da un piccolo spazio esterno e che in una stanza era presente il forno dove facevano il pane.
Dopo avere riferito in merito al possesso di , i testi hanno precisato, altresì, che dopo il Persona_1 decesso di questi nel 2013, la moglie e i figli hanno continuato ad utilizzare Controparte_2
l'immobile oggetto di causa, come magazzino e il cortile come ricovero per i cani da caccia.
Inoltre, hanno riferito che dal 2020 l'immobile è utilizzato esclusivamente da come Parte_1 magazzino per il deposito di attrezzi e lo spazio esterno per parcheggiare l'automobile.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua morte prima da Persona_1 parte della moglie e dei figli, poi esclusivamente dall'attore e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo, comportandosi come gli unici proprietari.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, in ragione dei rapporti di frequentazione (il teste è amico dell'attore, il teste Testimone_1 Tes_2
è cugino dell'attore)
[...]
pagina 5 di 6 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, anche la sua qualità di erede di Per_1
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere
[...] dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione Parte_1 in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Persona_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che i convenuti , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
si sono costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento,
[...] rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietario del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Baunei al foglio 61, particella 2634 sub 1 e dell'annessa area cortilizia pertinenziale distinta al Catasto Terreni al foglio 61, particella 2634;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci, spese compensate per i convenuti costituiti.
Lanusei, 3 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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