Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 2
Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro il dichiarante se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.; se rivolte invece contro i coimputati possono essere utilizzate solo per stabilire la credibilità del dichiarante medesimo, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (V. Corte Cost., 1 luglio 2009, n. 197). (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto utilizzabili come prova le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al Gip, e impiegate per contestare la ritrattazione dello stesso compiuta nel corso dell'esame dibattimentale).
Nel dibattimento di appello, il contenuto della deposizione di un testimone o di un'altra parte può essere contestato sulla base delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero ed i relativi verbali possono essere utilizzati per la decisione a norma degli artt. 500 e 503 cod. proc. pen., atteso il generale rinvio alle disposizioni relative al giudizio di primo grado operato dall'art. 598 cod. proc. pen. per il giudizio di appello. (Fattispecie relativa all'acquisizione di dichiarazioni confessorie rese dall'imputato avanti al G.I.P. in sede di interrogatorio di garanzia).
Commentario • 1
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Rassegna giurisprudenziale Esame delle parti private (art. 503) L'art. 503 regolamenta l'esame delle parti tra le quali inseriscono anche la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'imputato. Orbene, i primi tre commi dettano regole di carattere generale e disciplinano, soprattutto, l'esame delle parti private diverse dall'imputato, come è confermato dalla specifica regolamentazione – per l'imputato – contenuta nei commi 5 e 6 del predetto art. 503; ed è proprio per questo motivo che il comma 4 richiama la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 500 secondo la quale le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 19618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19618 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente - del 12/02/2014
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - N. 390
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 045753/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Gargiulo Luigi, quale difensore di fiducia di D.G.I. (n. il (OMISSIS) );
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, Sezione per i minorenni, in data 27/06/2012;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Luigi Riello, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 03/06/2010, il Tribunale per i minorenni di Salerno assolse D.G.I. dai delitti di associazione a delinquere e concorso in plurimi episodi di rapina, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione ed estorsione, per non aver commesso il fatto. Avverso tale pronunzia propose gravame il Procuratore Generale. La Corte d'appello di Salerno, sezione minorenni, con sentenza del 27/06/2012 in riforma dell'impugnata sentenza dichiarò D.G.I. responsabile di tre reati di rapina aggravata e connessi reati di porto illegale di pistola (capi B, B bis;
E, E bis;
G, G bis;
) e di estorsione (capo L) e - concessa la diminuente della minore età e le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti - lo condannò alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato eccependo: 1) la nullità dell'ordinanza del 25.05.2011 - con la quale la Corte di appello disponeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare, tra l'altro, l'imputato - per essere la motivazione apparente;
2) la violazione dell'art. 503 c.p., comma 4, per avere la Corte di appello acquisito e, quindi, utilizzato per la decisione i verbali delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di indagini preliminari, dopo le contestazioni - effettuate dal P.G. - a seguito della ritrattazione della confessione. In particolare il difensore sostiene che ai sensi della norma sopra citata le predette dichiarazioni potevano essere utilizzate solo per verificare la credibilità dell'imputato; 3) l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione del massimo della riduzione per le concesse attenuanti generiche.
Il difensore dell'imputato conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso - nullità dell'ordinanza del 25.05.2011 con la quale la Corte di appello disponeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare l'imputato - è infondato. Invero, come rilevato dallo stesso difensore del ricorrente, il motivo per il quale si è disposta la rinnovazione dell'istruzione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., è costituito dall'impossibilità di poter decidere allo stato degli atti. Nel caso di specie D.G.I. è stato assolto in primo grado perché C.W. - chiamante in correità - ha ritrattato e il
Tribunale non ha ritenuto che per questa ritrattazione fosse applicabile quanto disposto dall'art. 500 c.p.p., comma 4; inoltre perché l'imputato ritrattava, in dibattimento, la sua precedente confessione per alcuni dei tanti reati contestati. Il P.G. ha impugnato la sentenza del Tribunale sostenendo l'erroneità della decisione di non applicare l'art. 500 c.p.p., comma 4, chiedendo, conseguentemente, l'acquisizione, al fascicolo del dibattimento, delle dichiarazioni del C. e, poi, la rinnovazione dell'istruzione anche per sentire due testi (ufficiali di P.G.) e lo stesso imputato. La Corte di merito con motivazione esaustiva logica e non contraddittoria (si vedano le pagine da 4 a 7) ha ritenuto di dover disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia per acquisire le dichiarazioni del C. (sul punto lo stesso difensore del ricorrente riconosce la incensurabilità della motivazione) sia per sentire l'imputato e i due testi. È ovvio che, come ben evidenziato dalla Corte di merito, una volta che vengono acquisite le dichiarazioni del C. - che chiama in correità il D.G. - per poter decidere - alla luce del mutamento del quadro probatorio utilizzabile per la decisione e che potrebbe condurre ad una riforma in pejus per l'imputato - è necessario risentire anche i due testi della P.G. e lo stesso imputato. Imputato che, tra l'altro, presente in udienza "dichiarava di avere intenzione di sottoporsi all'esame chiesto dal P.G." (si veda pagina 2 dell'impugnata sentenza). Quindi la Corte di appello fornisce una motivazione incensurabile sul perché rinnova l'istruzione dibattimentale e in perfetta linea con quanto previsto dalla legge.
Si deve tener presente che questa Corte ha affermato in proposito che è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. per contrasto con l'art. 117 Cost. e con l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo
(così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia), nella parte in cui non prevede la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione dell'imputato (in motivazione, questa Corte ha rilevato che l'art. 603 c.p.p., nella interpretazione datane dalla giurisprudenza, è perfettamente coincidente e sovrapponibile con il principio di diritto enunciato dalla Corte Edu, consentendo un'ampia possibilità di rinnovazione del dibattimento - come è avvenuto nel caso di specie -, su richiesta di parte o di ufficio, anche per procedere alla riassunzione di prove già assunte in primo grado;
Sez. 2, Sentenza n. 46065 del 08/11/2012 Ud. - dep. 27/11/2012 - Rv. 254726). Infine, questa Corte ha affermato il principio - che, seppur datato, è pienamente condivisibile e perfettamente conforme ai consolidati principi del processo accusatorio più volte ribaditi da questo Giudice di legittimità - che nel processo accusatorio è un diritto delle parti quello di contestare il contenuto della deposizione di un testimone (art. 500 c.p.p., comma 1) o di un'altra parte (art. 503 c.p.p., comma 3) sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone o dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. In virtù del generale rinvio operato con l'art. 598 c.p.p. tale diritto deve poter essere esercitato anche nella istruzione dibattimentale in sede di appello, a nulla rilevando che le dichiarazioni rilasciate nelle fasi precedenti al dibattimento, e assunte a base delle contestazioni, non siano nella disposizione materiale del pubblico ministero presso il giudice di appello. Il fascicolo del P.M. presso il giudice di prime cure, infatti, è nella disposizione giuridica di tutte le parti (art. 2, direttiva 58, della legge delega) e come le parti private hanno diritto di estrame copia, così il P.G. presso la Corte di Appello può - anche in base al rapporto di sovraordinazione gerarchica - acquisirne la disposizione materiale, sia in vista della udienza fissata per la rinnovazione del dibattimento in secondo grado, sia chiedendo all'uopo apposita sospensione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 6, (Sez. 3, Sentenza n. 9724 del 03/06/1993 Ud. -
dep. 28/10/1993 - Rv. 196166).
Il secondo motivo di ricorso si fonda sul richiamo al solo art. 500 c.p.p., comma 2, contenuto nell'art. 503 c.p.p., comma 4, richiamo limitato dal quale deriverebbe la possibilità di utilizzare le dichiarazioni confessorie del ricorrente, usate per le contestazioni, al solo fine di valutare la credibilità del dichiarante, e non a fini di prova. È evidente l'infondatezza di tale assunto. Invero l'art. 503 c.p.p. regolamenta l'esame delle parti tra le quali inserisce anche la P.C., il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'imputato. Orbene, i primi tre commi dettano regole di carattere generale e disciplinano, soprattutto, l'esame delle parti private diverse dall'imputato, come è confermato dalla specifica regolamentazione - per l'imputato - contenuta nel predetto art. 503 c.p.p., commi 5 e 6; ed è proprio per questo motivo che il comma 4 richiama la regola contenuta nell'art. 500 c.p.p., comma 2. secondo la quale le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste (e quindi non si parla di imputato). Invece, come già accennato, l'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6 dettano una regola completamente diversa per le dichiarazioni rese dall'imputato:
"le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma dell'art. 294, art. 299, comma 3 ter, artt. 391 e 422". E chiaro, quindi, che il Legislatore ha trattato in modo diverso le dichiarazioni delle parti private (simili ai testi, come, ad esempio, la P.C.) regolamentate nell'art. 503 c.p.p. da quelle rese dall'imputato regolamentate sempre nello stesso art. 503. Per le prime si applicano tutte le regole del precedente art. 500 c.p.p. così come confermato anche dal richiamo del predetto articolo effettuato nell'art. 503, comma 4, per le seconde una regola del tutto diversa che si ricava chiaramente dall'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6. In proposito è costante l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 503, commi 5 e 6, assumono piena efficacia probatoria e sono perciò utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 526 c.p.p. (si vedano Sez. 6, Sentenza n. 1167 del 21/10/1998 Ud. - dep. 28/01/1999 - Rv. 213329; Sez. 1, Sentenza n. 42449 del 21/10/2009 Ud. - dep. 05/11/2009 -Rv. 245520). Conferma quanto sopra anche il fatto che la L. 1 marzo 2001, attuativa dei principi del "giusto processo", mentre ha radicalmente mutato il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni lette per le contestazioni al testimone, ripristinando l'originale regola di esclusione probatoria (salvo per i casi di cui al comma 4, eccezione, d'altronde, prevista nello stesso art. 111 Cost.), ha lasciato inalterata la disciplina prevista dall'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6. Tuttavia, una lettura di detta disciplina compatibile con il principio del contraddittorio e ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che gli effetti della contestazione siano distinti a seconda che essa riguardi il dichiarante (come nel caso di specie) ovvero altri coimputati: il "precedente difforme", nel primo caso, può essere utilizzato contro il dichiarante se le dichiarazioni contestate sono state assunte con le modalità indicate nei commi 5 e 6; nel secondo caso, invece, in applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 2 (richiamato dall'art. 503 c.p.p., comma 4), la dichiarazione dell'imputato esaminato può
essere valutata soltanto per stabilire la credibilità dello stesso, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Invero, nel primo caso - precedente difforme utilizzato contro il dichiarante dopo le contestazioni di cui sopra - siamo in presenza di dichiarazioni rese dall'indagato "contra se" alla presenza del difensore e nel contraddittorio con il P.M. (nel nostro caso le dichiarazioni confessorie sono state rese dal D.G. avanti al G.I.P. in sede di interrogatorio di garanzia;
si veda pag. 9 dell'impugnata sentenza); dichiarazioni, poi, ritrattate in dibattimento e, quindi, sottoposte alle contestazioni del P.M. in base al precedente difforme. È, quindi, chiaro che in tal caso non si viola alcuno dei principi di cui all'art. 111 Cost.. Sul punto si è in tal senso pronunciata anche la Corte
Costituzionale (C. Cost. 1 luglio 2009, n. 197 ). Il giudice delle leggi, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 503 c.p.p., comma 5 (nella parte in cui non prevede che "le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero", impiegate per le contestazioni all'imputato nel corso dell'esame ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, "non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4") e comma 6 (nella parte in cui non prevede che "le dichiarazioni, rese a norma dell'art. 294 c.p.p., art. 299 c.p.p., comma 3 ter, artt. 391 e 422 c.p.p.", parimenti impiegate per le contestazioni all'imputato nel corso dell'esame, "non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4), sollevate in riferimento all'art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 4, ha precisato: che il processo penale è
regolato dal principio del "contraddittorio nella formazione della prova", enunciato dall'art. 111 Cost., comma 4, il quale comporta che tutte le parti devono essere poste in grado di partecipare attivamente al momento genetico, e non soltanto di formulare a posteriori valutazioni su elementi acquisiti unilateralmente;
che esigenze, non solo di lettura conforme al disposto dell'art. 111 Cost., comma 4, ma anche - e prima ancora - di coerenza sistematica,
rispetto alla regolamentazione complessiva della materia attualmente racchiusa nel codice di rito, impongono di ritenere che il recupero probatorio per effetto delle contestazioni, prefigurato dall'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6 non operi comunque ai fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante;
che nel caso dell'imputato - dichiarante "erga alios" - versi o non in situazione di incompatibilità a testimoniare - trova diretta applicazione la disciplina dettata dall'art. 500 c.p.p. per l'esame testimoniale, disciplina a fronte della quale le pregresse dichiarazioni difformi dell'imputato sulla responsabilità altrui, lette per la contestazione, sono utilizzabili dal giudice solo per valutare la credibilità del dichiarante e non costituiscono prova dei fatti in esso affermati (comma 2), salvo ricorrano le speciali ipotesi previste dal comma 4; che l'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6 - anche alla stregua del rinvio, operato dall'art. 500 c.p.p., comma 2, - comportano, in altre parole, che le dichiarazioni rese nelle fasi anteriori al giudizio dall'imputato possano essere utilizzate, per quel che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini di valutare la credibilità del dichiarante, salvo che gli stessi coimputati prestino consenso all'utilizzazione piena ovvero ricorrano le circostanze indicate dall'art. 500 c.p.p., comma 4 (elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponesse ovvero deponesse il falso). Quindi è chiaro che nel caso di specie la Corte di appello ha, correttamente, applicato i principi sopra enunciati. Ha, infatti, acquisito al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni di D.G.I. - correttamente acquisite ai sensi dell'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6 - utilizzate per le contestazioni a seguito della sua ritrattazione della confessione e le ha utilizzate solo ai fini dell'affermazione della responsabilità dello stesso dichiarante D.G. . Quindi le dichiarazioni confessore dell'imputato sono state correttamente utilizzate dalla Corte di appello per la decisione. La Corte territoriale, in particolare, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria evidenzia tutte le ragioni per le quali ritiene veridica, genuina e attendibile la confessione di D.G. e quindi pienamente utilizzabile per la sua condanna;
evidenzia inoltre come tale confessione è stata positivamente verificata da elementi di prova esterni quali la chiamata in correità del C. (e quindi la confessione di D.G. e la chiamata in correità del C. sono - come correttamente osservato dal Giudice di merito a pag. 11 dell'impugnata sentenza - in rapporto di reciproco rafforzamento probatorio) e dalle dichiarazioni degli ufficiali di P.G. (si vedano le pagine da 10 a 13 dell'impugnata sentenza).
La doglianza relativa all'omessa motivazione per la mancata applicazione della riduzione massima delle concesse attenuanti generiche è, anch'essa, infondata. Invero, la Corte di appello concede le attenuanti generiche per differenziare la posizione del ricorrente da quella del coimputato D.C. , ma sottolinea che il ruolo di D.G. non è stato marginale (si veda pagina 13 dell'impugnata sentenza); evidenzia, poi, la personalità del ricorrente, la sua frequentazione con la malavita giovanile (ad esempio pag. 13 dell'impugnata sentenza) e la gravità dei fatti commessi (ad esempio alle pagine 7, 8 e 9 dell'impugnata sentenza). Quindi da tutto quanto sopra la Corte di appello ricava la congruità della pena irrogata (tra l'altro determinata nel minimo per quanto riguarda la pena base e con modesti aumenti per la continuazione) e delle diminuzioni operate. In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato che il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, Sentenza n. 20092 del 04/05/2011 Ud. - dep. 20/05/2011 - Rv. 250105). Inoltre, la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009 Ud. - dep. 18/09/2009 - Rv. 245596). Infine, che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, Sentenza n. 13210 del 11/03/2010 Ud. - dep. 08/04/2010 - Rv 246820). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto non segue la condanna alle spese trattandosi di imputato minorenne. Si deve, quindi, mandare alla Cancelleria per l'annotazione di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 3, a tutela dell'imputato minorenne.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2014