Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 19618
CASS
Sentenza 12 febbraio 2014

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Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro il dichiarante se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.; se rivolte invece contro i coimputati possono essere utilizzate solo per stabilire la credibilità del dichiarante medesimo, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (V. Corte Cost., 1 luglio 2009, n. 197). (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto utilizzabili come prova le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al Gip, e impiegate per contestare la ritrattazione dello stesso compiuta nel corso dell'esame dibattimentale).

Nel dibattimento di appello, il contenuto della deposizione di un testimone o di un'altra parte può essere contestato sulla base delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero ed i relativi verbali possono essere utilizzati per la decisione a norma degli artt. 500 e 503 cod. proc. pen., atteso il generale rinvio alle disposizioni relative al giudizio di primo grado operato dall'art. 598 cod. proc. pen. per il giudizio di appello. (Fattispecie relativa all'acquisizione di dichiarazioni confessorie rese dall'imputato avanti al G.I.P. in sede di interrogatorio di garanzia).

Commentario1

  • 1Art. 503 - Esame delle parti private
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Esame delle parti private (art. 503) L'art. 503 regolamenta l'esame delle parti tra le quali inseriscono anche la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'imputato. Orbene, i primi tre commi dettano regole di carattere generale e disciplinano, soprattutto, l'esame delle parti private diverse dall'imputato, come è confermato dalla specifica regolamentazione – per l'imputato – contenuta nei commi 5 e 6 del predetto art. 503; ed è proprio per questo motivo che il comma 4 richiama la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 500 secondo la quale le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 19618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19618
Data del deposito : 12 febbraio 2014

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