Art. 13. (Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000). 1. All' articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalita' previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo".
Note all'art. 13:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Per il riferimento all' art. 13, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si riporta il testo dell'art. 13, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13 (Destinazione finale dei beni). - 1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalita' di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonche' il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalita' previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'art. 10, comma 2.
1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e varie comprese nel piano medesimo.".
a) il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalita' previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo".
Note all'art. 13:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Per il riferimento all' art. 13, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si riporta il testo dell'art. 13, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13 (Destinazione finale dei beni). - 1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalita' di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonche' il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalita' previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'art. 10, comma 2.
1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e varie comprese nel piano medesimo.".