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Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2023, n. 21667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21667 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21667 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 20/07/2023 in pubblica udienza. È stata quindi trattata, in forma di discussione orale, nella pubblica udienza del 6 giugno 2023, con deposito di ulteriore memoria del controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 420, 429, 276, 437, 158 e 161 c.p.c., ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare la nullità della decisione di primo grado per la mancata coincidenza tra i giudici comparenti sul verbale di discussione e quelli che hanno redatto e letto il dispositivo della decisione e che sono altresì comparsi nell’intestazione della sentenza. 3.2 Il motivo è infondato, dovendo trovare applicazione nella specie il principio (che il giudice d’appello ha correttamente seguito) per cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, al fine di stabilire se la decisione sia stata ritualmente deliberata e se, in particolare, vi abbiano partecipato tutti i componenti del collegio, nonché di stabilire se questi siano gli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza di discussione, deve farsi riferimento, più che al testo della sentenza completo di motivazione, al dispositivo come deliberato e letto in udienza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronuncia del dispositivo. Pertanto, non è causa di nullità, ma di mero errore materiale emendabile a norma degli articoli 287 e 288 c.p.c., l'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza successivamente depositata e sottoscritta dal presidente estensore, di uno degli altri due componenti del collegio che, alla stregua del verbale dell'udienza di discussione, deliberò la sentenza stessa e diede lettura del relativo dispositivo (Cass. sez. 3, 20 agosto 2018 n. 20796). Tale principio, in ogni caso, deve ritenersi eventualmente estensibile, non solo alle eventuali discrasie tra quanto risultante dal verbale che dà atto della lettura del dispositivo e il contenuto della sentenza completa di motivazione, ma anche ad ogni altra eventuale discrasia tra detto verbale (che ha dato atto di tale lettura) e il contenuto del verbale di discussione della causa. 4.1 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 11 d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare l’improponibilità delle domande del Di AN, avendo quest’ultimo proposto il preliminare tentativo stragiudiziale di conciliazione in relazione a un oggetto diverso da quello indicato nella successiva domanda presentata al primo giudice. 4.2 Il motivo risulta infondato. 4.2.1 La censura infatti si concentra sulla portata del mandato allo scopo conferito dall’attore Di AN all’avv. Ciranna, attinente alla morosità del AR quanto al pagamento dei canoni d’affitto riguardo soltanto una parte del fondo, mentre la domanda di risoluzione riguardava il contratto d’affitto avente ad oggetto tutti i terreni. Però la corte territoriale ha evidenziato l’irrilevanza del contenuto del mandato in tal senso, segnalando infatti che la richiesta del tentativo di conciliazione invocava espressamente la lettera di contestazione degli inadempimenti del 17 luglio 2014, lettera indicante tutti i terreni di proprietà del Di AN e dunque tutti quelli affittati. Può ben ritenersi, allora, che il tentativo di conciliazione ha investito la morosità del conduttore per tutti i fondi affittati, in corrispondenza quindi con la successiva domanda giudiziaria, dovendosi altresì rilevare che i limiti del mandato conferito all’avvocato non incidono sul contenuto del tentativo di conciliazione promosso con l’iniziale richiesta. 4.2.2 D’altronde, condivisibile è l’ulteriore ratio decidendi offerta dal primo giudice di merito e confermata dal secondo, per cui comunque il AR nel tentativo di conciliazione è stato messo in condizione di interloquire sul contratto d’affitto nella sua completa estensione e su ciò aveva in effetti formalmente e sostanzialmente interloquito. Invero, l’improponibilità per difetto di valido preventivo tentativo di conciliazione si verifica solo se la parte non è stata in concreto messa nelle condizioni di prevenire o evitare la lite giudiziale, mentre non ricorre se tale tentativo teleologicamente ha vinto conseguendo il suo scopo: una diversa interpretazione che ciò non riconosca confliggerebbe proprio con i valori costituzionali del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo di ragionevole durata. E il raggiungimento dello scopo, se viene accertato sulla base della valutazione di fatti, circostanze e comportamenti, come nella specie in esame, diventa oggetto di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice di legittimità. La corte territoriale, invero, nell’esercizio appunto del suo potere di valutazione degli elementi documentali offerti al suo giudizio, ha rilevato che le modalità del tentativo di conciliazione concretamente promosso in sede stragiudiziale avevano raggiunto lo scopo di consentire al destinatario dell’invito l’esatta identificazione dell’oggetto della causa;
e questo alla luce delle dichiarazioni inserite nel verbale negativo di conciliazione, con cui lo stesso affittuario ebbe a indicare le fonti di determinazione di detto oggetto, con la conseguente possibilità per lui di esercitare tutte le proprie difese e di esporre le proprie tesi. Il giudizio così espresso dalla corte territoriale risulta corretto, a nulla valendo l’odierna censura del ricorrente (che insiste nel sottolineare il carattere decisivo della diversità tra gli oggetti indicati nell’invito al tentativo di conciliazione e nella domanda giudiziale), poiché, esercitando appunto il potere accertatorio di merito, la corte territoriale ha specificamente ravvisato nell’affermazione dell’affittuario contenuta nel verbale negativo di conciliazione (riferita all’intero compendio concesso in affitto) una conferma, appunto fattuale, della piena consapevolezza circa il reale oggetto della controversia da conciliare, coincidente proprio con quella poi resa oggetto del giudizio. 4.2.3 È appena il caso di rimarcare infine l’irrilevanza della circostanza costituita dalla mancata personale presenza del concedente al tentativo di conciliazione (e il conseguente rilievo concernente i limiti del mandato conferito dal concedente al suo rappresentante, asseritamente riferiti al solo oggetto formalmente indicato nell’invito alla conciliazione), trattandosi di vizio per il cui rilievo deve ritenersi riservata la legittimazione al solo interessato (nella specie, al solo concedente), trattandosi dell’eventuale violazione di una norma posta nell’esclusivo interesse di quest’ultimo. 5.1 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1575 c.c., nonché dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente pronunciato la risoluzione del contratto di affitto escludendo la gravità dell’inadempimento del concedente e ritenendo ingiustificatamente prevalente la gravità dell’inadempimento dell’affittuario sulla base di una motivazione autoreferenziale ed apodittica, procedendo, di conseguenza, a una scorretta applicazione dell’art. 1460 c.c. nella parte in cui giustifica il rifiuto dell’adempimento delle proprie obbligazioni a fronte dell’inadempimento della controparte;
5.2 A tacer d’altro, emerge evidente l’infondatezza, se non a priori l’inammissibilità, del motivo in esame. Ferma infatti l’impossibilità di pretendere dal giudice di legittimità il riesame nel merito quanto alla valutazione sulla gravità dell’inadempimento dell’affittuario (peraltro ben difficilmente contestabile, in considerazione della causa del contratto di affitto e della rilevanza dell’obbligazione concernente il pagamento dei canoni), deve ritenersi del tutto privo di fondamento il richiamo all’art. 1460 c.c., avendo il giudice d’appello espressamente rilevato l’insussistenza di inadempimenti del concedente, avendo escluso che il relativo comportamento contrattuale (asseritamente consistito nell’ostacolare l’eventuale richiesta di contributi europei da parte dell’affittuario) si fosse effettivamente concretizzato in un danno certo per l’affittuario, e quindi in un fatto destinato a rivestire una qualche incidenza sull’equilibrio della relazione contrattuale, non avendo l’affittuario fornito alcuna prova in ordine alla certezza di tale danno, ossia la dimostrazione dell’esistenza di reali, effettive e concrete occasioni di percezione dei contributi, perdute o rese vane per diretto e immediato effetto della condotta del concedente. 6.1 Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello confermato la pronuncia del primo giudice in base a una scorretta e illogica lettura degli elementi di prova. 6.2 Assorbente di ogni altro profilo è l’evidente inammissibilità della censura, consistente soltanto in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, sulla base di una diversa interpretazione degli esiti probatori. 7.1 Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 24 Cost. e 116 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto legittima la decisione del primo giudice di non ammettere la prova orale richiesta dall’affittuario al fine di comprovare l’ammontare del canone, sul falso presupposto della mancata insistenza per l’ammissione di detta prova in sede conclusionale. 7.2 A prescindere da ogni altro rilievo, il motivo concerne un capitolo non sufficientemente preciso e specifico (si veda a pagina 26 del ricorso), per cui è agevole intendere che la corte territoriale lo ha implicitamente stimato privo di decisività, effettuando una valutazione fattuale qui non censurabile. 8.1 Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1243 c.c. per rigetto dell’eccezione di compensazione (impropria) del credito del concedente per i canoni non corrisposti con il controcredito vantato dall’affittuario nei confronti del concedente per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata percezione, da parte del AR, di contributi comunitari non erogati per fatto del Di AN. 8.2 Il motivo si manifesta inconsistente per le stesse ragioni indicate in relazione al terzo motivo, avendo il giudice d’appello escluso che il comportamento contrattuale del concedente (asseritamente consistito nell’ostacolare l’eventuale richiesta di contributi europei da parte dell’affittuario) si fosse effettivamente concretizzato in un danno certo per l’affittuario, e quindi in un fatto destinato a rivestire una qualche incidenza sull’equilibrio della relazione contrattuale, non avendo l’affittuario fornito alcuna prova in ordine alla certezza di tale danno, ossia la dimostrazione dell’esistenza di reali, effettive e concrete occasioni di percezione dei contributi, perdute o rese vane per diretto e immediato effetto della condotta del concedente. A ben guardare, dunque, la censura si innesta su un accertamento di fatto che la conduce all’inammissibilità. 9.1 Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. nonché del d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente confermato la condanna all’attuale ricorrente emessa nella sentenza del primo giudice di rifondere a controparte le spese processuali liquidate in misura superiore al dovuto, avendo riconosciuto somme relative alla fase istruttoria, non celebrata. 9.2 Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendovi indicato il ragionamento che ha condotto - ad avviso del ricorrente, in modo erroneo - il primo giudice a liquidare la somma di euro 11.405 per compensi - importo, tra l’altro, non certo eccedente i massimi in relazione allo scaglione -. 10.1 Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96/3 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale confermata tale condanna del primo giudice nei confronti dell’attuale ricorrente, considerata l’insussistenza di alcun abuso, da parte del AR, dello strumento processuale. Il giudice d’appello ha reputato “pienamente condivisibile la decisione al riguardo del tribunale ampiamente giustificata dall’avere il AR opposto un’eccezione di giudicato (in particolare con riferimento alla questione relativa al pagamento dei canoni) palesemente infondata (con conseguente violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria tesi”) (sentenza d’appello, pagina 15). In sostanza, il ricorrente, dopo avere riportato anche uno stralcio della sentenza d’appello in ordine alla questione del giudicato (pagina 14), lamenta che “nell’opporre tale eccezione, non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente”. 10.2 Il motivo è manifestamente fondato, dovendosi riqualificarlo – agevolmente - come denuncia di carenza di motivazione: come si è visto, l’argomento sulla base del quale la Corte d’appello ha confermato la condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. è apodittico ed anche, a ben guardare, intrinsecamente astratto, in quanto non spiega perché la proposizione di una eccezione che risulta infondata debba far scattare la sanzione, ovvero da dove dovrebbe trarsi, oltre alla proposizione della eccezione in sé, la pretesa “violazione del grado minimo di diligenza”. Un apparato motivazionale sufficiente, come esige la stessa Costituzione in ogni provvedimento giurisdizionale, è particolarmente necessario nel caso di applicazione dell’articolo 96, terzo co mma, c.p.c., diversamente potendo giungere a confondere l’infondatezza con la temerarietà e quindi, in ultima analisi, anche a comprimere con una sorta di – per quanto eventuale - spada di Damocle il diritto di difesa, per non giungere addirittura a sanzionare chi ha partecipato al contraddittorio per l’essere infine l’esito a lui non favorevole. La difesa esercitata invece è la sostanza del processo, onde il suo abuso non può che essere una assoluta e in quanto tale peculiare eccezione, la cui sussistenza deve essere dimostrata con una effettiva motivazione intensa e specifica, e non certo con un rapido asserto privo appunto di una concretezza di argomentazione, ovvero con una fictio motivazionale, come invece ha fatto nel caso in esame la Corte d’appello, al pari del primo giudice. Il motivo quindi va accolto, disattesi gli altri, onde la sentenza impugnata va cassata in relazione e, decidendo nel merito, si annulla la sentenza di appello quanto alla conferma della condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. pronunciata nella sentenza di primo grado – che così viene meno -, confermando per il resto la sentenza d’appello. L’esito del ricorso, solo in parte accolto, conduce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l’ottavo motivo del ricorso, disattendendo gli altri, cassa in relazione e, decidendo nel merito, annulla la sentenza d’appello quanto alla conferma della condanna dell’attuale ricorrente ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. pronunciata nella sentenza di primo grado;
conferma per il resto la sentenza d’appello; compensa le spese processuali. Così deciso in Roma il 6 giugno 2023
e questo alla luce delle dichiarazioni inserite nel verbale negativo di conciliazione, con cui lo stesso affittuario ebbe a indicare le fonti di determinazione di detto oggetto, con la conseguente possibilità per lui di esercitare tutte le proprie difese e di esporre le proprie tesi. Il giudizio così espresso dalla corte territoriale risulta corretto, a nulla valendo l’odierna censura del ricorrente (che insiste nel sottolineare il carattere decisivo della diversità tra gli oggetti indicati nell’invito al tentativo di conciliazione e nella domanda giudiziale), poiché, esercitando appunto il potere accertatorio di merito, la corte territoriale ha specificamente ravvisato nell’affermazione dell’affittuario contenuta nel verbale negativo di conciliazione (riferita all’intero compendio concesso in affitto) una conferma, appunto fattuale, della piena consapevolezza circa il reale oggetto della controversia da conciliare, coincidente proprio con quella poi resa oggetto del giudizio. 4.2.3 È appena il caso di rimarcare infine l’irrilevanza della circostanza costituita dalla mancata personale presenza del concedente al tentativo di conciliazione (e il conseguente rilievo concernente i limiti del mandato conferito dal concedente al suo rappresentante, asseritamente riferiti al solo oggetto formalmente indicato nell’invito alla conciliazione), trattandosi di vizio per il cui rilievo deve ritenersi riservata la legittimazione al solo interessato (nella specie, al solo concedente), trattandosi dell’eventuale violazione di una norma posta nell’esclusivo interesse di quest’ultimo. 5.1 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1575 c.c., nonché dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente pronunciato la risoluzione del contratto di affitto escludendo la gravità dell’inadempimento del concedente e ritenendo ingiustificatamente prevalente la gravità dell’inadempimento dell’affittuario sulla base di una motivazione autoreferenziale ed apodittica, procedendo, di conseguenza, a una scorretta applicazione dell’art. 1460 c.c. nella parte in cui giustifica il rifiuto dell’adempimento delle proprie obbligazioni a fronte dell’inadempimento della controparte;
5.2 A tacer d’altro, emerge evidente l’infondatezza, se non a priori l’inammissibilità, del motivo in esame. Ferma infatti l’impossibilità di pretendere dal giudice di legittimità il riesame nel merito quanto alla valutazione sulla gravità dell’inadempimento dell’affittuario (peraltro ben difficilmente contestabile, in considerazione della causa del contratto di affitto e della rilevanza dell’obbligazione concernente il pagamento dei canoni), deve ritenersi del tutto privo di fondamento il richiamo all’art. 1460 c.c., avendo il giudice d’appello espressamente rilevato l’insussistenza di inadempimenti del concedente, avendo escluso che il relativo comportamento contrattuale (asseritamente consistito nell’ostacolare l’eventuale richiesta di contributi europei da parte dell’affittuario) si fosse effettivamente concretizzato in un danno certo per l’affittuario, e quindi in un fatto destinato a rivestire una qualche incidenza sull’equilibrio della relazione contrattuale, non avendo l’affittuario fornito alcuna prova in ordine alla certezza di tale danno, ossia la dimostrazione dell’esistenza di reali, effettive e concrete occasioni di percezione dei contributi, perdute o rese vane per diretto e immediato effetto della condotta del concedente. 6.1 Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello confermato la pronuncia del primo giudice in base a una scorretta e illogica lettura degli elementi di prova. 6.2 Assorbente di ogni altro profilo è l’evidente inammissibilità della censura, consistente soltanto in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, sulla base di una diversa interpretazione degli esiti probatori. 7.1 Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 24 Cost. e 116 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto legittima la decisione del primo giudice di non ammettere la prova orale richiesta dall’affittuario al fine di comprovare l’ammontare del canone, sul falso presupposto della mancata insistenza per l’ammissione di detta prova in sede conclusionale. 7.2 A prescindere da ogni altro rilievo, il motivo concerne un capitolo non sufficientemente preciso e specifico (si veda a pagina 26 del ricorso), per cui è agevole intendere che la corte territoriale lo ha implicitamente stimato privo di decisività, effettuando una valutazione fattuale qui non censurabile. 8.1 Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1243 c.c. per rigetto dell’eccezione di compensazione (impropria) del credito del concedente per i canoni non corrisposti con il controcredito vantato dall’affittuario nei confronti del concedente per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata percezione, da parte del AR, di contributi comunitari non erogati per fatto del Di AN. 8.2 Il motivo si manifesta inconsistente per le stesse ragioni indicate in relazione al terzo motivo, avendo il giudice d’appello escluso che il comportamento contrattuale del concedente (asseritamente consistito nell’ostacolare l’eventuale richiesta di contributi europei da parte dell’affittuario) si fosse effettivamente concretizzato in un danno certo per l’affittuario, e quindi in un fatto destinato a rivestire una qualche incidenza sull’equilibrio della relazione contrattuale, non avendo l’affittuario fornito alcuna prova in ordine alla certezza di tale danno, ossia la dimostrazione dell’esistenza di reali, effettive e concrete occasioni di percezione dei contributi, perdute o rese vane per diretto e immediato effetto della condotta del concedente. A ben guardare, dunque, la censura si innesta su un accertamento di fatto che la conduce all’inammissibilità. 9.1 Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. nonché del d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente confermato la condanna all’attuale ricorrente emessa nella sentenza del primo giudice di rifondere a controparte le spese processuali liquidate in misura superiore al dovuto, avendo riconosciuto somme relative alla fase istruttoria, non celebrata. 9.2 Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendovi indicato il ragionamento che ha condotto - ad avviso del ricorrente, in modo erroneo - il primo giudice a liquidare la somma di euro 11.405 per compensi - importo, tra l’altro, non certo eccedente i massimi in relazione allo scaglione -. 10.1 Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96/3 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale confermata tale condanna del primo giudice nei confronti dell’attuale ricorrente, considerata l’insussistenza di alcun abuso, da parte del AR, dello strumento processuale. Il giudice d’appello ha reputato “pienamente condivisibile la decisione al riguardo del tribunale ampiamente giustificata dall’avere il AR opposto un’eccezione di giudicato (in particolare con riferimento alla questione relativa al pagamento dei canoni) palesemente infondata (con conseguente violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria tesi”) (sentenza d’appello, pagina 15). In sostanza, il ricorrente, dopo avere riportato anche uno stralcio della sentenza d’appello in ordine alla questione del giudicato (pagina 14), lamenta che “nell’opporre tale eccezione, non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente”. 10.2 Il motivo è manifestamente fondato, dovendosi riqualificarlo – agevolmente - come denuncia di carenza di motivazione: come si è visto, l’argomento sulla base del quale la Corte d’appello ha confermato la condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. è apodittico ed anche, a ben guardare, intrinsecamente astratto, in quanto non spiega perché la proposizione di una eccezione che risulta infondata debba far scattare la sanzione, ovvero da dove dovrebbe trarsi, oltre alla proposizione della eccezione in sé, la pretesa “violazione del grado minimo di diligenza”. Un apparato motivazionale sufficiente, come esige la stessa Costituzione in ogni provvedimento giurisdizionale, è particolarmente necessario nel caso di applicazione dell’articolo 96, terzo co mma, c.p.c., diversamente potendo giungere a confondere l’infondatezza con la temerarietà e quindi, in ultima analisi, anche a comprimere con una sorta di – per quanto eventuale - spada di Damocle il diritto di difesa, per non giungere addirittura a sanzionare chi ha partecipato al contraddittorio per l’essere infine l’esito a lui non favorevole. La difesa esercitata invece è la sostanza del processo, onde il suo abuso non può che essere una assoluta e in quanto tale peculiare eccezione, la cui sussistenza deve essere dimostrata con una effettiva motivazione intensa e specifica, e non certo con un rapido asserto privo appunto di una concretezza di argomentazione, ovvero con una fictio motivazionale, come invece ha fatto nel caso in esame la Corte d’appello, al pari del primo giudice. Il motivo quindi va accolto, disattesi gli altri, onde la sentenza impugnata va cassata in relazione e, decidendo nel merito, si annulla la sentenza di appello quanto alla conferma della condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. pronunciata nella sentenza di primo grado – che così viene meno -, confermando per il resto la sentenza d’appello. L’esito del ricorso, solo in parte accolto, conduce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l’ottavo motivo del ricorso, disattendendo gli altri, cassa in relazione e, decidendo nel merito, annulla la sentenza d’appello quanto alla conferma della condanna dell’attuale ricorrente ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. pronunciata nella sentenza di primo grado;
conferma per il resto la sentenza d’appello; compensa le spese processuali. Così deciso in Roma il 6 giugno 2023