Sentenza 28 marzo 2002
Massime • 1
Avverso i provvedimenti, emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica delle condizioni di separazione con riguardo all'affidamento dei figli e ai rapporti con il genitore non affidatario, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti che - in quanto modificabili in ogni momento, anche indipendentemente dal sopravvenire di circostanze nuove, e perciò insuscettibili di passare in giudicato - sono privi del carattere della decisorietà e della definitività.
Commentari • 3
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Giuseppe Chiovenda, nell'interrogarsi sulla natura delle decisioni pronunciate in caso di abuso della patria potestà ai sensi dell'art. 233 del codice civile del 1985, osservava che tali decisioni «implicano modificazione del rapporto giuridico derivante fra padre e figlio dalla filiazione» e precisava, dunque, che per l'adozione delle relative decisioni «non si procede in camera di consiglio, perché né la legge lo dice, né la materia lo comporta, né può parlarsi di un procedimento senza contraddittore, essendo manifesto il conflitto fra attore e genitore, al fine di privare questo dei poteri che sono anche suoi diritti»[1]. Nel codice civile del '42 i provvedimenti de potestate, …
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(Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 15.2.2002 il Tribunale di Roma, in sede di modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocava l'obbligo imposto a Sb. Gi. di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni conviventi con la madre Ch. Mo., ritenendo che avessero raggiunto l'autosufficienza economica. Proponeva reclamo la madre, chiedendo la revoca di tale provvedimento. All'esito del giudizio, svoltosi con le forme della camera di consiglio e con l'intervento del Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Roma con decreto del 20.4-20.6.2005 accoglieva il reclamo, revocando il decreto del Tribunale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRITANNIA 13, presso l'avvocato STEFANO MACCIONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANUELA DA RUOS, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI MA IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 63, presso l'avvocato GIAN FRANCO GARUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO TOGNOZZI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 12/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Da Ruos, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Garuti, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e per il rigetto del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Venezia, investita del reclamo proposto da PI TE avverso il provvedimento del Tribunale di Padova in data 8/7-15/7/98 con il quale, a modifica delle condizioni di separazione consensuale dal marito DI MA UI, omologata dal Tribunale di Ferrara, il figlio minore ND era stato affidato al padre, con facoltà per la madre di vederlo per un giorno alla settimana, dalle 9 alle 20 con le modalità da concordarsi con il Consultorio S. Osvaldo di Padova, rigettava il reclamo, rilevando, fra l'altro, come la PI - nei cui confronti si era resa definitiva una pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale - risultasse affetta da consistenti disturbi di ordine psichico. Ricorre per cassazione la PI e deduce 2 motivi.
Resiste con controricorso il DI MA chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di provvedimento - quello impugnato - non esorbitante dai confini della volontaria giurisdizione e perciò non impugnabile per Cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111 della Costituzione Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo la ricorrente deduce OMESSA INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
Con il 2^ motivo la PI deduce invece NULLITÀ DELLA SENTENZA E DEL PROCEDIMENTO
L'esame dei motivi è precluso - conformemente a consolidata giurisprudenza integralmente condivisa da questo Collegio - dalla inammissibilità del ricorso, non rendendosi il provvedimento (un decreto reso, nelle forme camerali ex art. 739 c.p.c.) impugnabile in questa sede, neanche ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, essendo privo del carattere della decisorietà e della definitività (Cass. 4/9/97 n. 8495; Cass. 14/8/98 n. 8046; Cass. 22/5/99, n. 4988), rientrando esso nell'ambito di quei provvedimenti i quali sono resi nell'interesse esclusivo della prole, ed in quanto tali, si rendono di per sè stessi modificabili in ogni momento, anche indipendentemente dal sopravvenire di circostanze nuove, e perciò insuscettibili del passaggio in giudicato.
Nè a conclusioni diverse è dato pervenire sulla base di recenti pronunce (Cass. N. 3765/01) le quali, affrontando il diverso problema della competenza ad emettere le pronunce in tema di affidamento dei minori e dei decreti camerali ex art. 333 c.c., ha, sotto un tal riguardo, valutato le componenti di "decisorietà" connesse ad esse, dichiarando ammissibile il regolamento di competenza.
Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore del DI MA UI, che si liquidano come da dispositivo. Ad un tal proposito, va, fra l'altro, del tutto disattesa la eccezione (formulata dalla ricorrente in sede di memoria ex art. 378 c.p.c.) di inammissibilità del controricorso, dovuta alla supposta carenza di una valida "procura speciale"; carenza la quale discenderebbe - a dire della ricorrente - dalla mancanza di uno specifico riferimento - in procura - al giudizio di cassazione. Ed infatti, gli argomenti spesi a conforto dell'eccezione, già resi del tutto inattuali da una copiosa giurisprudenza di questa Corte intervenuta a sottolineare la valenza non meramente formalistica del requisito della "specialità" fissato dall'art. 365 c.p.c., si rendono particolarmente esulanti dalla concreta realtà
della presente vicenda processuale, ove si rifletta sul profilo per cui ad oggetto di contestazione evocano una procura stesa, non già a margine del controricorso, ma addirittura in calce ad esso, e perciò in un contesto di inequivoca conseguenzialità rispetto al contenuto del medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese in favore del DI MA che liquida in complessivi 1.036,93, di cui 1.000 euro per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002