Sentenza 10 gennaio 2006
Massime • 1
I contenuti delle dichiarazioni assunte nel verbale illustrativo del collaboratore di giustizia, relativi a notizie utili all'individuazione di cespiti patrimoniali, devono avere un coefficiente anche minimo di determinatezza, tale da indirizzare e consentire l'inizio di indagini volte ad accertare l'esistenza di quei cespiti e l'inferenza rispetto al contesto procedimentale che giustifichi l'adozione di una misura cautelare reale e di un provvedimento ablatorio, restando escluso, quindi, che le informazioni fornite dal dichiarante debbano avere carattere di compiuta specificità.
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazionehttps://www.astrid-online.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2006, n. 8836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8836 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/01/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 22
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 035474/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMMALLERI CROCIFISSO, N. IL 24/05/1959;
avverso ORDINANZA del 06/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIANI Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. GAGLIANO Antonio, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6 giugno 2005 il Tribunale di Caltanissetta respingeva la richiesta di riesame del decreto emesso dal G.I.P. della stessa sede il 10 maggio 2005, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un'azienda nei confronti di Cammalleri Crocifisso, indagato per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, per avere esercitato attività imprenditoriale materialmente riconducibile ai fratelli UE EL e LE, gravemente indiziati di appartenenza, con ruolo apicale, all'articolazione gelese dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra".
Premesse notazioni sui limiti del controllo da effettuarsi in sede di riesame dei sequestri e sulla natura del reato contestato come fattispecie a forma libera, il Tribunale rilevava che i collaboratori di giustizia EL EL e EL SE avevano dichiarato che l'esercizio commerciale del Cammalleri non era sottoposto ad estorsioni perché direttamente riconducibile agli interessi economici dei fratelli UE, i quali da esso traevano la materiale disponibilità di denaro contante da impiegare per le necessità del gruppo mafioso da loro capeggiato. Se ne doveva dedurre che gli UE, quanto meno a far data dalla metà degli anni 90, avevano di fatto ottenuto il controllo dell'impresa del Cammalleri, la cui titolarità era meramente formale, essendo irrilevante l'assunto della sua capacità economica e della risalente esperienza commerciale.
Era infondata, secondo il Collegio, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni anzidette, asseritamente non comprese nei verbali illustrativi della collaborazione, sia perché questi contenevano sommarie indicazioni sui capitali illeciti accumulati dagli associati a delinquere e sulle loro attività economiche e sia perché la causa di inutilizzabilità operava soltanto agli effetti della prova e, dunque, in giudizio e non ai fini cautelari.
Ugualmente infondata veniva ritenuta l'eccezione di prescrizione del reato, sul rilievo che l'interessamento degli UE per evitare attività estorsive in danno del Cammalleri si era manifestato a partire dalla metà degli anni 90 fino agli anni 1999 e 2002. Ricorre per Cassazione il difensore del Cammalleri, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sotto plurimi profili. Con il primo motivo di impugnazione si rileva, in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che la decisione del Tribunale è in contrasto con l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la causa di invalidità opera anche nella fase delle indagini, ai fini cautelari, avendo carattere di assolutezza e generalità, almeno "contra alios". Era illegittimo, poi, il riferimento, peraltro in termini dubitativi, a sommarie e generiche indicazioni che sarebbero state contenute nei verbali redatti D.L. n. 8 del 1991, ex art. 16 quater. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'avvenuta prescrzione del reato, avente natura istantanea con effetti permanenti, formalmente contestato come commesso in Gela il 7 maggio 1992 e in epoca immediatamente precedente e successiva. La diversa cronologia indicata dal Tribunale costituiva illegittima immutazione del fatto ed era, comunque, inidonea ad escludere la intervenuta estinzione del reato per la detta causa.
Con il terzo motivo si evidenzia l'assenza di correlazione tra il fatto contestato, consistito nell'avere gli UE di fatto ottenuto il controllo dell'impresa individuale del ricorrente e la fattispecie incriminatrice, con cui si punisce chi abbia attribuito fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in tema di prevenzione patrimoniale, dovendo intendersi la norma unicamente nel senso della attribuzione patrimoniale da parte del prevenuto mafioso al terzo, apparente titolare. L'accusa per la quale si procedeva concerneva una condotta diversa, di acquisizione del controllo di una attività imprenditoriale esistente da decenni, non conteneva alcuna specificazione del tempo e del modo di realizzazione ed era sorretta solo dalle dichiarazioni dei due collaboranti EL, scarsamente attendibili perché almeno in parte frutto di deduzioni personali.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono, in relazione ai motivi dedotti.
1) Secondo un canone ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5^ 23/09/2003, Dedato;
Cass. Sez. 5^ 13/05/2004, Milioni), che ha superato un precedente, contrario orientamento, la inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia oltre il termine di 180 giorni previsto dal D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, art. 16 quater, comma 1, conv. in L. 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dalla L. 13 febbraio 2001 n. 45, art. 14, opera esclusivamente in relazione alla valutazione delle dichiarazioni stesse come "prove dei fatti in esse affermati" e, quindi, soltanto ai fini del giudizio e non, invece, ai fini cautelari, per i quali sono richiesti indizi, sia pure gravi, e non prove.
Quanto ai contenuti delle dichiarazioni assunte nel verbale illustrativo, di cui il ricorrente denuncia la genericità - riconosciuta dallo stesso Giudice del riesame - nella parte che qui interessa, si osserva che il requisito della specificità, con riferimento alla praticabilità della procedura di sequestro, non è richiesto espressamente da alcuna disposizione di legge ed è del tutto estraneo al sistema normativo che disciplina la materia. Statuisce, infatti, il comma 1 prima parte della norma dianzi citata che la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione di beni e denaro suscettibili di sequestro e confisca. La finalizzazione delle notizie "alla individuazione" di cespiti patrimoniali postula che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia abbiano un coefficiente anche minimo di determinatezza, tale da indirizzare e consentire l'inizio di indagini volte ad accertare l'esistenza di quei cespiti e la inferenza rispetto al contesto procedimentale che giustifichi l'adozione di una misura cautelare reale e di un provvedimento ablatorio, restando escluso, quindi, che le informazioni fornite dai dichiaranti debbano avere carattere di compiuta specificità.
2) Il sequestro preventivo presuppone la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale e la attualità e concretezza dell'esigenza di prevenzione;
nel relativo procedimento, finalizzato alla verifica di tali presupposti, l'accusa non deve essere irretrattabilmente determinata in tutte le sue componenti fattuali, non avendo la contestazione carattere di definitività, in ragione dei limiti strutturali e funzionali del giudizio di riesame, fermo restando l'obbligo per l'autorità procedente di garantire in ogni momento all'interessato la conoscenza degli elementi di accusa e il diritto di svolgere le proprie difese.
Ne consegue che è, allo stato, inconducente la deduzione difensiva in ordine alla pretese prescrizione del reato, che involge un dato fattuale suscettibile di una diversa determinazione nell'ulteriore corso processuale.
3) Non ritiene la Corte di doversi discostare dall'orientamento già espresso (Cass. Sez. 1^ 15/10/2003, P.M. in proc. Fiorisi), secondo cui "il reato di cui alla L. 7 agosto 1992 n. 356, art. 12 quinquies, comma 1, è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Lineamento essenziale della "figura criminis" di cui trattasi è, insomma, la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta". Anche se il caso di specie, preso in esame nella anzidetta decisione, riguardava la posizione di un soggetto divenuto socio occulto di una società già esistente, è del tutto arbitraria una interpretazione della massima come riferibile esclusivamente a siffatta situazione. Invero, il principio enunciato ha un ampio spettro di applicazione, in quanto afferma in base alla "ratio legis", la irrilevanza del momento strumentale, cioè della modalità attuative e riconduce nell'ambito del precetto penalmente sanzionato ogni condotta dolosa, comunque attuata, induttiva di un risultato di differenziazione e non corrispondenza tra appartenenza reale e appartenenza formale di beni e valori al fine peculiare di eludere le disposizione di legge tassativamente indicate nella stessa norma incriminatrice. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2006